Comunitario e Internazionale

Direttiva UE "Case green", l'intervento si misura su finanza, fiscalità e capacità produttiva delle imprese

La Commissione Europea sarà chiamata a rivedere il quadro degli aiuti di stato con l'obiettivo di renderlo maggiormente favorevole ad una sua applicazione sul rinnovamento del parco immobiliare nel segno "green"

di Giorgio Iacobone, Leonardo Reggio, Bruno Ruscio e Giorgio Giacomucci*

Il lungo processo verso la transizione ecologica si fa sempre più concreto ed entra, con maggiore incisività, nel vivo della sua effettiva attuazione. Sono diversi anni che, ormai quotidianamente, si sente discutere, all'interno delle principali sedi governative internazionali e non solo, di problemi legati al cambiamento climatico e al consumo di energia proveniente da fonti fossili.

Il 2022 ha accentuato ancora di più tali problematiche, in quanto una serie di eventi indirettamente collegati, come l'uscita dalla fase più acuta della pandemia e lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, hanno determinato una vera e propria crisi energetica connessa sia al prezzo della materia "energia" in sé sia al suo approvvigionamento.

Anche il tema del cambiamento climatico è ormai all'ordine del giorno dei principali provvedimenti normativi adottati dai principali policy makers internazionali. In altri termini, l'obiettivo degli stessi, come noto, è quello di ridurre progressivamente, fino all'azzeramento, il consumo di energia derivante da fonti fossili, così da ridurre le emissioni di CO2 e alleviare gli effetti negativi che questa produce sull'effetto serra, che regola la temperatura secondo un clima mite all'interno del nostro pianeta.

Tutto ciò premesso, alcuni dati, recentemente pubblicati, hanno evidenziato che, in Italia, circa il 40% del fabbisogno energetico globale viene assorbito dagli edifici che, a loro volta, contribuiscono con il 36% all'emissione di gas a "effetto serra", con effettivi negativi sulla temperatura dell'ambiente esterno.

Considerati tutti questi dati e questi fattori particolarmente critici, l'Unione Europea ha inserito, come priorità d'azione, l'efficientamento energetico degli edifici all'interno del programma denominato "Energy performance building directive" (EPBD).

Si tratta di un "pacchetto" di tre Direttive approvate tra il 2002 e il 2018 , volte al progressivo miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici europei.

In ragione di due significativi provvedimenti, il c.d. green deal del dicembre 2019 e fit for 55% del luglio 2021, si è generata la necessità di apportare alcune modifiche al testo delle precedenti Direttive, in particolare all'ultimo testo vigente della Direttiva (UE) 2018/844 del 30 maggio 2018 (di seguito "Direttiva").

Infatti, il documento della Commissione Europea del 15 dicembre 2021 ha come obiettivo la revisione della Direttiva europea sulle performance energetiche degli edifici, recependo le novità introdotte dai due provvedimenti sopramenzionati. L'obiettivo della revisione è quello di individuare misure tese al miglioramento delle prestazioni energetiche nell'edilizia che non si limitano all'involucro dell'edificio, ma includano tutti gli elementi pertinenti ad essi, perseguendo un miglioramento complessivo del parco immobiliare europeo.

Le modifiche più significative sono state apportate alle tempistiche di tale rinnovamento. In particolare, la proposta sulle performance energetiche degli edifici, approvata il 9 febbraio 2023 dalla Commissione Industria dell'UE, prevede che:

• per gli edifici di nuova costruzione, gli Stati Membri provvedono affinché, a decorrere dalle seguenti date, essi siano a emissioni zero, secondo lo schema riepilogato in tabella:

• per gli edifici esistenti, gli Stati Membri provvedono affinché, a decorrere dalle seguenti date, essi abbiano le seguenti classi energetiche, riepilogate in tabella:

Alla luce di quanto previsto nella proposta di revisione approvata, le potenziali ricadute sul patrimonio immobiliare italiano sono particolarmente significative. Secondo alcune stime realizzate dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), oltre 9 milioni di edifici residenziali, su 12,2 milioni, non rispettano le performance energetiche richieste, poiché si riferiscono per lo più alle classi energetiche maggiormente inquinanti.

Stiamo parlando di circa il 74% del patrimonio immobiliare residenziale del nostro paese con impatti rilevanti su tutto il comparto edile e non solo.

Un elemento importante, che merita spazio, concerne la flessibilità concessa agli Stati Membri per recepire tale Direttiva nel territorio nazionale, sulla base del testo oggi disponibile.

E' a tutti noto che le Direttive dell'Unione Europea forniscono una cornice d'intervento normativo generale, all'interno della quale, successivamente, i singoli Stati Membri definiscono le modalità e gli interventi concreti da mettere in campo sul proprio territorio nazionale, sempre nel rispetto della cornice fornita dalla Direttiva UE.

In questo caso, la Direttiva lascia ampi margini di manovra e flessibilità agli Stati Membri sulle misure e interventi da adottare per raggiungere i sopra citati obiettivi .
Questa flessibilità deriva da diversi fattori tra cui, non da ultimo, le differenze sostanziali dei patrimoni immobiliari dei 27 Stati membri, date anche le ragioni climatiche e storiche di ciascuno.

In aggiunta, un aspetto chiave del provvedimento, non ancora attuato in modo definitivo, è l'assenza di definizioni unionali univoche della classificazione energetica degli edifici.

Questo ultimo aspetto spiega la motivazione per il quale, sia all'interno della Direttiva sia all'interno del documento di revisione della stessa presentato dalla Commissione Europea, è espressamente previsto che, al fine di garantire la comparabilità, siano adottati criteri di uniformazione delle classi di prestazione energetica comuni per tutti gli Stati Membri entro il 2025. A tal riguardo, il provvedimento stabilisce che le classi di prestazione energetica saranno ridefinite nell'ottica della visione comune di un parco immobiliare a emissioni "zero" entro il 2050, tenendo conto, allo stesso tempo delle differenze nazionali significative in termini di parchi immobiliari. Resta quindi inteso che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi ambiziosi prefissati, l'armonizzazione delle classi energetiche per tutta l'Unione risulta essere un requisito strettamente necessario per l'effettiva concretizzazione.

Un ulteriore fattore di primaria importanza concerne i meccanismi finanziari, gli incentivi e la mobilitazione delle istituzioni finanziari.

Un lungo passaggio del testo approvato sottolinea e sollecita l'implementazione di una struttura di sostegno finanziario efficace per la realizzazione di detti interventi edilizi che, altrimenti, rischierebbero di rimanere solo "buone idee" sulla carta.

L'implementazione di tale struttura richiede l'utilizzo non solo delle disponibilità di finanziamento provenienti dall'UE, come ad esempio i finanziamenti derivanti dal PNRR oppure l'implementazione di un apposito fondo denominato "Energy performance renovation fund" , ma sarà anche strettamente necessario che i singoli Stati Membri adottino un piano di incentivazione finanziario e fiscale uniforme che permetta a tutti i soggetti coinvolti in questa attività di ristrutturazione edilizia di poter disporre delle risorse necessarie per avviare il rinnovamento.

A nostro avviso, sostanzialmente, le tre linee di intervento della pianificazione dei singoli Stati Membri dovranno fondarsi su tre pilastri principali: finanza, fiscalità e capacità produttiva delle imprese coinvolte.

Lo strumento per "eccellenza" per il reperimento delle risorse necessarie al rinnovamento non può che evidenziarsi nei i c.d. aiuti di stato. Difatti, oltre alla possibilità di istituire fondi europei dedicati agli investimenti green, il testo della revisione alla Direttiva illustra come la Commissione Europea, sul tema, sarà chiamata a rivedere il quadro afferente in materia di aiuti di stato con l'obiettivo di renderlo maggiormente favorevole ad una sua applicazione sulle tematiche in oggetto. Le disposizioni in materia di aiuti di stato occuperebbero, in via iniziale, un ruolo molto importante per incentivare il rispetto precoce delle norme minime di prestazione energetica stabilite dall'Unione in relazione al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici che, ad oggi, presentano le prestazioni peggiori.

Il testo approvato sottolinea che, al fine di sostenere la mobilitazione degli investimenti nel rinnovamento edilizio necessario a conseguire gli obiettivi richiesti, i singoli Stati Membri sono chiamati a facilitare l'accesso a risorse finanziarie mediante la predisposizione di una serie di strumenti volti ad:

aggregare progetti, anche mediante gruppi di investimento o mediante consorzi di piccole imprese, al fine di consentire l'accesso degli investitori e fornire pacchetti di soluzioni per i potenziali clienti;
utilizzare fondi pubblici per stimolare investimenti privati nel settore edilizio;
orientare gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico/privato efficiente sotto il profilo energetico, in linea con gli orientamenti in materia presentati nel green deal europeo del 2019.

Per quanto riguarda l'Italia, soffermando la nostra analisi sul punto n. 2, come siano già state adottate, da precedenti Governi, misure volte a liberare risorse pubbliche al fine di stimolare gli investimenti edilizi volti all'efficientamento energetico degli edifici.

Il riferimento non può che andare alla disciplina introdotta per il c.d. Superbonus 110% e, contestualmente, per gli "altri" bonus edilizi già esistenti. Infatti, il Decreto Legge n.34 del 2020 (nel seguito "Decreto Rilancio") ha introdotto la possibilità, per tali misure agevolative, di optare, in alternativa alla detrazione nella dichiarazione dei redditi, tra la cessione dei relativi crediti d'imposta maturati in ragione delle spese sostenute per gli interventi agevolati o il c.d. sconto in fattura applicato dal fornitore.

Misure volte a garantire un'immediata liquidità per le imprese ed un evidente incentivo per i proprietari alla transizione ecologica in linea con gli obiettivi della Direttiva. Con le recenti modifiche alla disciplina sopra illustrata, mediante l'adozione del Decreto Legge n.11 del 2023, il Governo ha messo la parola fine sulla possibilità di optare, per i futuri lavori edilizi, per la cessione del credito o lo sconto in fattura, lasciando solamente la possibilità di utilizzare il credito d'imposta derivante dai lavori edilizi all'interno della propria dichiarazione dei redditi.

Si apre un conflitto, particolarmente delicato, che riguarda come conciliare, da una parte, la necessità di rinnovamento dei nostri edifici, secondo gli obiettivi prefissati dall'Unione Europea e, dall'altra, l'esigenza di fornire gli incentivi necessari per garantire le risorse finanziarie ai proprietari degli edifici per poter effettuare le dovute ristrutturazioni propedeutiche alla riduzione delle emissioni climalteranti.

Fermo restando che il testo, dopo l'approvazione in Commissione Industria, andrà in plenaria al Parlamento Europeo e, successivamente, dovrà effettuare un passaggio al Consiglio UE, dal quale potrebbero derivare ancora novità importanti, l'attuale struttura della Direttiva impone una necessaria riflessione interna dei singoli Governi degli Stati membri. Prendendo il caso italiano, la Direttiva è molto chiara nell'indicare come a farsi carico del rinnovamento edilizio dovranno essere i singoli Stati Membri e che, di conseguenza, i costi di tale rinnovamento non potranno ricadere sui singoli proprietari degli edifici. Emerge, dunque, la necessità dì configurare nuovi meccanismi di stimolazione e incentivazione del rinnovamento edilizio, partendo da quanto di buono ha insegnato la normativa sul c.d. Superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio e implementando soluzioni innovative che soddisfino il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'Unione Europea, contestualmente, garantendo certezza della normativa e, di conseguenza, la consapevolezza degli investimenti di tutti i soggetti coinvolti.

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*Giorgio Iacobone, Leonardo Reggio, partner, Avv. Bruno Ruscio, Dott. Giorgio Giacomucci - Studio CBA

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