Società

Nuovo Codice della crisi d'impresa, il Collegio Sindacale e le verifiche periodiche sull'adeguatezza dell'assetto

Il Collegio Sindacale deve pianificare e svolgere periodiche verifiche circa l'adeguatezza dell'assetto ai sensi dell'art. 2086 c.c. e sul suo concreto funzionamento rispetto alle dimensioni, alla complessità e alle caratteristiche specifiche della società, con particolare attenzione alla completezza delle funzioni aziendali esistenti, alla separazione e alla contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e alla definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione

di Daniela Ruggiero*

Dal 15 luglio 2022 è pienamente in vigore il d.lgs. n. 14/2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" con il quale è stata introdotta la riforma (sistematica ed organica) delle procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un'attività commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione degli Enti pubblici, finalizzata, tra l'altro:
• all'introduzione di una "diagnosi precoce" dello stato di difficoltà dell'impresa;
• alla salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la creazione delle condizioni affinché l'imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a evitare che la crisi diventi irreversibile nell'ottica della continuità aziendale.

L'operatività delle nuove disposizioni è stata più volte oggetto di modifiche e proroghe.
La modifica principale apportata dal d.lgs. n. 83/2022 al d.lgs. n. 14/2019 riguarda la definizione di "crisi d'impresa" contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. a) ora stabilita come "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi dodici mesi..."; di fatto dalla definizione previgente è stato eliminato il riferimento allo squilibrio economico-finanziario ed è stato individuato nei successivi 12 mesi l'orizzonte temporale di riferimento delle obbligazioni cui i flussi di cassa prospettici devono far fronte.

Al fine di favorire l'emersione tempestiva della crisi, l'art. 3, d.lgs. n. 14/2019 prevede alcuni obblighi in capo all'imprenditore e più precisamente la necessità in capo all'organo amministrativo di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall'art. 2086 c.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative.

In particolare, si deve:
• istituire un assetto organizzativo/amministrativo/contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;
• attivarsi "senza indugio" per adottare/attuare uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

Per effetto di quanto disposto dai nuovi commi 3 e 4 dell'art. 3, introdotti dal d.lgs. n. 83/2022, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione dello stato di crisi, le misure/assetti devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i "segnali" rappresentati da:
• esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
• esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
• esistenza di esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
• esistenza di una o più delle seguenti esposizioni debitorie:
- INPS: ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:
(i) al 30% dei contributi dovuti nell'anno precedente e a Euro 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati
(ii) a Euro 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati;
- INAIL: esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a Euro 5.000;
- Agenzia Entrate: esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a Euro 5.000;
- Agenzia Entrate-Riscossione: Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a Euro 500.000.

Si evidenzia che tali soggetti (i.e INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate. Riscossione) segnalano all'imprenditore nonché all'organo di controllo della Società, a mezzo PEC o, in mancanza, raccomandata A/R la sussistenza delle predette situazioni.

Si evidenzia, altresì, che il d.lgs. n. 83/2022 nell'ambito dell'introduzione della nuova procedura di composizione negoziata della crisi, ha soppresso, gli strumenti di allerta nonché degli Indici/Indicatori della crisi, disciplinati rispettivamente dagli artt. 12 e 13.

Il precedente sistema era, infatti, basato sull'utilizzo di specifici indicatori della crisi, rappresentati da squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari rilevabili attraverso appositi indici evidenzianti la sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi nonché le prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, qualora la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione sia inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.
L'elaborazione degli Indici era demandata al CNDCEC e all'approvazione del MISE.

Nel nuovo sistema, qualora l'imprenditore, si trovi in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico - finanziario che ne rendono probabile la crisi/insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, può chiedere alla CCIAA competente la nomina di un esperto tramite l'utilizzo della Piattaforma Telematica.

Tale procedura, volontaria e stragiudiziale, della composizione negoziata della crisi d'impresa consente all'imprenditore, previa richiesta di nomina di un esperto, di individuare le soluzioni più opportune per il risanamento dell'impresa, anche mediante il trasferimento dell'azienda o rami della stessa e di instaurare le trattative con i creditori.

Il Collegio Sindacale, pertanto, nell'ambito delle attività di vigilanza sulla continuità aziendale e del dovere di segnalare tempestivamente i fondati indizi della crisi deve pianificare e svolgere periodiche verifiche circa l'adeguatezza dell'assetto ai sensi dell'art. 2086 c.c. e sul suo concreto funzionamento rispetto alle dimensioni, alla complessità e alle caratteristiche specifiche della società, con particolare attenzione alla completezza delle funzioni aziendali esistenti, alla separazione e alla contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e alla definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione.

A tal proposito è richiesto all'organo amministrativo di formalizzare un adeguato e specifico flusso informativo periodico nei confronti dell'organo di controllo al fine di monitorare i parametri e le grandezze sopracitate, come ad esempio evidenziato dalla scheda che segue.

_____
*A cura di Daniela Ruggiero, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©