Famiglia

Il trust quale strumento per la trasmissione dei beni agli eredi, rapporto con il divieto dei patti successori

Il Trust costituito per la trasmissione agli eredi di determinati beni è atto<span id="U401050816613AYH" style="font-weight:normal;font-style:italic;"> inter vivos </span>che ha come conseguenza la trasmissione immediata al Trustee della proprietà di tali beni che non rientrano quindi più nell'asse ereditario, lo stesso non viola il disposto cui all'art. 458 cc che dispone la nullità dei patti riguardanti le successioni

di Marzia Baldassarre*

Con l' ordinanza del 12/07/2019 n. 18831 già oggetto di pubblicazione da parte di questo giornale, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha espresso importanti principi in tema di Trust costituito per la devoluzione del patrimonio del Disponente agli eredi al verificarsi dell'evento morte.

Il caso di specie trattato dal Supremo Collegio riguardava in realtà una questione di giurisdizione tra il Giudice Italiano ed un Arbitrato estero.

Per affrontare tale tematica, la Corte, ha dovuto approfondire preliminarmente la questione se il Trust con cui viene regolata la trasmissione del patrimonio del Disponente agli eredi rientri o meno nella materia successoria.

A tale riguardo gli Ermellini hanno sancito che tale tipo di Trust ha natura non di atto a causa di morte, bensì quella di atto tra vivi.

L'affermazione del citato principio comporta notevoli conseguenze ed è stata dettagliatamente illustrata al punto 5) della motivazione della sentenza 18831/2019.

La Corte ha, infatti, osservato che il Disponente, imprenditore farmaceutico di primaria importanza, aveva conferito già in vita i propri beni in Trust affidando al Trustee il compito di gestirli nell'interesse dei beneficiari e di devolverli a questi ultimi al termine del Trust.

Tutto ciò comportava che non si fosse realizzata una devoluzione mortis causa delle sostanze del Disponente poiché, in realtà, i beni al momento della morte di quest'ultimo non erano più ricompresi nel patrimonio ereditario dato che la proprietà degli stessi era stata trasferita al Trustee.

Seguendo questa impostazione la morte del Disponente non integrava la causa del trasferimento del patrimonio agli eredi poiché i beni costituiti in Trust, in quanto affidati al Trustee, non rientravano più nell'asse ereditario ed i beneficiari ne conseguivano la disponibilità non direttamente dal de cuius, ma dal Trustee in adempimento degli obblighi sul medesimo ricadenti secondo l'atto costitutivo del Trust.

L'evento della morte del Disponente doveva, quindi, considerarsi esclusivamente come momento di esecuzione dell'attribuzione finale.

La Corte ha pertanto stabilito che con il Trust finalizzato all'attribuzione dei beni agli eredi si procede di fatto ad una donazione indiretta regolata secondo quanto previsto dall'art. 809 cc.

Ciò poiché l'arricchimento del Beneficiario avviene tramite un meccanismo indiretto costituito dalla creazione da parte del Disponente di un ufficio di diritto privato con l'affidamento al Trustee del compito di far pervenire ai beneficiari, dopo la morte di esso Disponente, il patrimonio separato costituente la dotazione del Trust.

Altra considerazione importante è che alla luce dei principi ora esposti, cioè che il Trust costituito per la trasmissione agli eredi di determinati beni è atto inter vivos che ha come conseguenza la trasmissione immediata al Trustee della proprietà di tali beni che non rientrano quindi più nell'asse ereditario, lo stesso non viola il disposto cui all'art. 458 cc che dispone la nullità dei patti riguardanti le successioni sia per quanto riguarda le disposizioni adottate dal testatore sia per quanto attiene eventuali diritti spettanti al Beneficiario da una successione non ancora aperta o la rinuncia ai medesimi.

Invero risulta evidente che per i motivi poc'anzi menzionati, il Trust di cui si discute è sottratto alla materia successoria.

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*A cura dell'avv. Marzia Baldassarre, Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati

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