Comunitario e Internazionale

Violano la concorrenza gli aiuti statali concessi a Siremar per realizzare il salvataggio dell'azienda

Respinto il ricorso che riteneva violati i principi di certezza del diritto e di buona amministrazione per la lunga durata dell'iter

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di Paola Rossi

La compagnia marittima italiana Siremar si è vista respingere dal Tribunale Ue il proprio ricorso mirato all'annullamento parziale della decisione dell Commissione europea che aveva bocciato come aiuti di Stato due misure di vantaggio varate dall'Italia per il salvataggio dell'azienda.

Le misure illegittime che la Siremar è costretta a restituire sono in un caso gli aiuti prorogati per un anno dal 2011 al 2012 mirati a scongiurare il fallimento di Siremar e nell'altro caso la concessa esenzione fiscale in materia di imposta sulle società in relazione alla vendita della sua articolazione commerciale effettuata nel 2016.

Il punto centrale del ricorso della società marittima non mira in via fondamentale a contrastare nel merito la decisione dell'Esecutivo Ue che ha decretato il contrasto tra le norme unionali in materia di concorrenza e gli aiuti italiani varati quanto a stigmatizzare come illegittima l'azione della Commissione europea per violazione dei principi di sicurezza giuridica e di buona amministrazione, a causa della lunga durata del proprio iter procedurale.

Il Tribunale Ue con la sentenza sulla causa T-668/21 ha integralmente rigettato il ricorso confermando l'obbligo di restituzione dei vantaggi ricevuti, interessi compresi.

Ritiene il Tribunale che il ricorso abbia in maniera apodittica affermato la violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Tfue per quanto attiene alla disposta proroga delle misure di sostegno per il salvataggio. Lo stesso giudizio è stato espresso dai giudici Ue sull'asserita violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, del Tfue in ordine all'esenzione fiscale goduta in occasione della vendita della sezione commerciale di Siremar.

La decisione finale C(2021) 4268 della Commissione europea del 17 giugno 2021 non viene intaccata dal ricorso neanche sulla lamentata violazione della certezza del diritto determinatasi - secondo Siremar - a causa della lunga durata della procedura in materia di aiuti di Stato.

Il Tribunale rigetta, infatti, per intero il ricorso:
1) Sicilia Regionale Marittima Spa non ha saputo dimostrare la violazione dell'articolo 107, paragrafo 1 e dell'articolo 108, paragrafo 2 del Tfue sulla base delle presunte violazioni dei principi di buona amministrazione o proporzionalità da parte della Commissione europea;
2) tutte le esenzioni fiscali poste in essere nei confronti di una azienda che si trovi in gravi difficoltà finanziare e che permettono alla stessa di continuare a essere presente nel mercato, sono necessariamente suscettibili di minare il mercato di concorrenza dell'Unione;
3) infine, la società non ha saputo neanche provare per quali motivi la durata della procedura d'inchiesta messa in atto dalla Commissione europea abbia determinato una violazione dei principi di sicurezza giuridica e di buona amministrazione.
Ora Siremar avrà a disposizione poco più di due mesi per impugnare questa decisione di rigetto di fronte alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ma solo per violazioni di diritto. In caso di conferma dell'attuale decisione del Tribunale Ue la società italiana dovrà restitutire le cifre che corrispondono ai vantaggi economici e fiscali ricevuti illegalmente (secondo i giudici unionali) dallo Stato italiano.

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