Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità civile, prescrizione decennale per il risarcimento del danno a favore dei medici specializzandi

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Pubblica amministrazione - Medici specializzandi - Diritto ad un'adeguata retribuzione - Tardiva o incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie - Termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno - Decorrenza.
In tema di responsabilità dello Stato per mancata attuazione di direttive comunitarie, il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.
• Corte di Cassazione, civ., sez . U, Sentenza del 09 giugno 2022, n. 18640

Comunità europea - Direttive - In genere mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento dei danni - Natura giuridica - Danno da attività lecita - Fondamento - Inadempimento obbligo di attuazione - Configurabilità - Prescrizione.
In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria. Tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c.c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione.
• Corte di Cassazione, sez. III, civ., ordinanza 22 novembre 2019 n. 30502

Comunità europea - Direttive - In genere risarcimento del danno da inadempimento delle direttive CEE - Compensi dei medici specializzandi - Soggetti ammessi ai corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990/1991 - Prescrizione - Termine decennale - Decorrenza - Dalla data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. n. 370 del 1999 - Sussistenza
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.
• Corte di Cassazione, sez. VI-3, civ., ordinanza 19 giugno 2019 n. 16452

Comunità europea - Direttive - In genere - Certalex - Risarcimento del danno da inadempimento delle direttive CEE in materia di compensi dei medici specializzandi - Soggetti ammessi ai corsi di specializzazione dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990/1991 - Prescrizione dell'anzidetto diritto - Termine decennale - Decorrenza - Dalla data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999 - Sussistenza.
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.
Corte di Cassazione, sez. VI, civ., ordinanza 20 marzo 2014 n. 6606