Amministrativo

Report non deve più svelare gli atti - Ribaltata la decisione del Tar Lazio

Per Palazzo Spada, sentenza 11 aprile 2022, n. 2655, è legittimo il diniego di accesso alla documentazione considerato che non è stata diffusa all'esterno

di Francesco Machina Grifeo

Indietro tutta sulla decisione del Tar Lazio (n. 07333/2021) che aveva ordinato alla Rai di dare all'avvocato Andrea Mascetti (considerato vicino alla Lega) gli atti propedeutici al servizio giornalistico che lo riguardava nell'ambito della puntata di Report, "Vassalli, valvassori e valvassini", del 26 ottobre 2020. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 11 aprile 2022, n. 2655 (Pres. Volpe, Est. Tarantino) ha infatti accolto il ricorso della televisione pubblica affermando che è legittimo il diniego di accesso alla documentazione che conterrebbe informazioni false ed errate se nell'istanza non è spiegato il nesso di strumentalità con la lesione dell'onore paventato dall'istante, considerato che si tratta di documentazione, che non è stata diffusa all'esterno.

La prima decisione suscitò parecchio clamore e venne severamente stigmatizzata dal conduttore Sigrifido Ranucci che in un post su Facebook la definì "gravissima", aggiungendo: "Viola la Costituzione, viola la libertà di stampa. Una sentenza miope che paragona il lavoro giornalistico a degli atti amministrativi".

Nel giudizio sono intervenuti anche il Consiglio nazionale dei giornalisti, l'Usigrai e la FNSI lamentando la lesione del segreto professionale dei giornalisti. Ha sollevato ricorso incidentale anche l'originario ricorrente contro il fatto che: a) l'accesso sarebbe stato limitato agli incarichi svolti per conto di enti territoriali e locali, mentre il servizio televisivo riguarderebbe anche l'attività culturale; b) che la Rai rientra tra i soggetti destinatari della disciplina sull'accesso civico, in quanto società quotata.

La VI Sezione ha ricordato le direttrici fondamentali individuate dalla giurisprudenza in termini di accesso difensivo. Il parametro di riferimento, spiega la decisione, è la sentenza n. 4 del 2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che presuppone: a) la sussistenza del solo nesso di necessaria strumentalità tra l'accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici; b) la verifica della sussistenza di un interesse legittimante, dotato delle caratteristiche della immediatezza, della concretezza e dell'attualità.

"La sussistenza di un nesso di necessaria strumentalità - prosegue il Cds - impone al richiedente di motivare la propria richiesta di accesso, rappresentando in modo puntuale e specifico nell'istanza di ostensione elementi che consentano all'amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta sub specie di astratta pertinenza con la situazione ‘finale' controversa".

Ebbene secondo il Consiglio di Stato "non è a tal fine sufficiente il generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando. Nella fattispecie se è evidente il nesso di strumentalità tra l'accesso e il servizio giornalistico, che conterrebbe informazioni false ed errate in relazione alla tutela dell'onore dell'istante e del suo studio, non si spiega nell'istanza quale nesso di strumentalità sussista tra l'accesso ai documenti preparatori e la lesione dell'onore paventato dall'istante, considerato che si tratta di documentazione, che non è stata diffusa all'esterno".

Una "specificazione" che è, quindi, necessaria e che manca del tutto nel caso in esame, "anche se non deve spingersi nel senso di offrire elementi per un'indagine da parte dell'amministrazione o del giudice sull'utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale". In definitiva "non si chiede all'istante una probatio diabolica in termini di utilità, ma una prospettazione delle ragioni che rendono la documentazione oggetto dell'accesso necessaria a tutela della posizione giuridica tutelanda".

Per il Cds poi è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma (articolo 2-bis, comma 2, lettera b), Dlgs n. 33 del 2013) che sottrae all'accesso civico le società in controllo pubblico quotate, quale è la Rai.

Per i giudici, infatti, non sussiste prima facie il denunciato vizio di disparità di trattamento e irragionevolezza (articolo 3 Cost), dal momento che il regime giuridico in comparazione è differente in ragione del fatto che la limitazione soggettiva riguarda le società in controllo pubblico che hanno emesso strumenti quotati e che non si è in presenza di una previsione irragionevole, poiché il legislatore ha necessariamente dovuto prendere in considerazione gli ulteriori interessi di tutela del mercato.

Neppure si ravvisa una contrarietà con il principio di buon andamento ex articolo 97 Cost., atteso che le società quotate soggiacciono a specifici obblighi informativi anche ai sensi del Dlgs n. 58 del 1998 e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del contratto di servizio: "La Rai assicura un'offerta di servizio pubblico improntata ai seguenti principi:… d) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all'uso delle risorse pubbliche".

Infine, non si ravvisa una plausibile violazione dell'articolo 117 della Costituzione, sicché la stessa risulta manifestamente infondata, ed, infatti, lo Statuto della Rai espressamente prevede all'articolo 32 che: "Il consiglio di amministrazione costituisce un organismo, monocratico o collegiale, cui è affidato il compito di attendere al controllo del funzionamento e dell'osservanza dei modelli organizzativi e di gestione adottati per la prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché il compito di curarne l'aggiornamento. Tale organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo per l'esercizio delle proprie funzioni e riferisce all'organo di amministrazione o ad un apposito comitato eventualmente costituito all'interno dell'organo di amministrazione".

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