Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, giudizio di appello e condizione di procedibilità; (ii) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e controversie in materia condominiale; (iii) mediazione obbligatoria, primo incontro e rifiuto ingiustificato di prosecuzione; (iv) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e termine di rilevazione; (v) negoziazione assistita obbligatoria, contegno del convenuto ed avveramento condizione di procedibilità; (vi) arbitrato rituale, arbitrato irrituale ed interpretazione della clausola compromissoria; (vii) controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas e parte onerata del tentativo di conciliazione.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Campobasso, Sezione civile, sentenza 12 dicembre 2022, n. 295
La pronuncia ribadisce che nelle controversie assoggettate al procedimento di mediazione obbligatoria, al giudice di appello è precluso rilevare l'improcedibilità della domanda non sollevata tempestivamente in primo grado, avendo quest'ultimo soltanto la facoltà di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Nuoro, Sezione civile, sentenza 15 dicembre 2022, n. 627
La sentenza afferma che la controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento di oneri di manutenzione formulata da un consorzio di sviluppo industriale nei confronti dell'assegnatario del lotto di terreno rientrante dell'ambito territoriale di azione del consorzio medesimo non essendo ascrivibile alla materia condominiale, non è di conseguenza soggetta a mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Milano, Sezione II civile, sentenza 20 dicembre 2022, n. 4020
La decisione rimarca che il rifiuto privo di un giustificato motivo di dare seguito al procedimento di mediazione obbligatoria dopo il primo incontro informativo, può costituire per tutte le parti costituite, presupposto per l'irrogazione, anche nel corso del giudizio, della sanzione pecuniaria ex articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'articolo 116, comma 2, c.p.c.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Roma, Sezione II civile, sentenza 28 dicembre 2022, n. 8358
La sentenza, resa all'esito di un giudizio di appello, in applicazione dell'articolo 5, comma 1-bis del Dlgs n. 28 del 2010, rimarca la tardività dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta solo con la seconda memoria ex articolo 183, comma 6, n. 2, del codice di rito.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA Tribunale di Catanzaro, Sezione II civile, sentenza 10 gennaio 2023, n. 39
La pronuncia, resa all'esito di un giudizio di responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, afferma che la condizione di procedibilità della domanda attorea relativa ad una controversia soggetta a negoziazione assistita può ritenersi comunque realizzata ove il contegno assunto dalla controparte nella fase stragiudiziale riveli un intento meramente dilatorio della risposta giudiziaria del tutto incompatibile con l'effettiva volontà di comporre bonariamente la suddetta controversia.

ARBITRATO IRRITUALE Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 16 gennaio 2023, n. 97
La sentenza, resa all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel ribadire che la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale si appunta sull'interpretazione della clausola compromissoria formulata dalle parti, specifica che l'indagine esegetica affidata all'interprete non può ridursi ad un'interpretazione restrittiva letterale, ma deve al contrario accertare la reale e concreta volontà negoziale delle parti.

CONCILIAZIONE/ENERGIATribunale di Napoli, Sezione XII civile, sentenza 20 gennaio 2023, n. 671
La decisione riafferma che il tentativo di conciliazione previsto per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, deve essere esperito solo dal cliente finale e non anche dal gestore/operatore del settore.
***

A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Giudizio di appello – Eccezione di improcedibilità non sollevata tempestivamente in primo grado – Rilevazione da parte del giudice d'appello – Preclusione – Esperimento della mediazione in sede di gravame – Potere discrezionale – Configurabilità.
(Dlgs., n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento a favore della banca appellante del saldo del debito dovuto per l'utilizzo di una carta di credito, la corte territoriale, nel dichiarare inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata della parte appellata in veste di opposta-attrice per il mancato esperimento in primo grado della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28/2010, non risultando dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado che la stessa avesse sollevato in quella sede tale eccezione, ha ritenuto insussistenti i presupposti per disporre l'esperimento della mediazione in sede di gravame, avuto riguardo al tempo decorso dai fatti posti a fondamento della domanda ed alla natura delle stesse questioni dibattute). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155).
Corte di Appello di Campobasso, Sezione civile, sentenza 12 dicembre 2022, n. 295 – Presidente ed estensore d'Errico

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Condominio negli edifici – Domanda di pagamento di oneri consortili dovuti a titolo di manutenzione – Controversia relativa insorta tra consorzio di sviluppo industriale e soggetto assegnatario del lotto di terreno – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione. (Cc, articoli 36, 1117 e 1123; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, non è soggetta al tentativo di conciliazione ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, la controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento di oneri di manutenzione formulata da un consorzio di sviluppo industriale nei confronti dell'assegnatario del lotto di terreno rientrante dell'ambito territoriale di azione del consorzio medesimo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito, pur dando atto dell'infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione da parte dell'assegnatario opponente, ha comunque ritenuto in punto di diritto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata da quest'ultimo in relazione alla domanda azionata in via monitoria dal consorzio opposto sul presupposto della qualificazione della lite come controversia insorta in materia condominiale potendo tale disciplina ritenersi legittimamente applicabile anche al consorzio costituito tra proprietari di immobili: nella circostanza, infatti, il consorzio opposto non poteva essere qualificato come consorzio civilistico tra proprietari di immobili, essendo stato costituito quale ente pubblico economico, ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale).
Tribunale di Nuoro, Sezione civile, sentenza 15 dicembre 2022, n. 627 – Giudice De Vito

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Primo incontro – Parte istante e di parte chiamata – Rifiuto ingiustificato di dare seguito al procedimento – Conseguenze rispettive – Individuazione. (Cpc, articolo 116; Dlgs., n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, il rifiuto di dare seguito al procedimento dopo il primo incontro informativo, se non supportato da un giustificato motivo, può costituire, per la parte attrice, causa di improcedibilità della domanda e, in ogni caso, per tutte le parti costituite, presupposto per l'irrogazione – anche nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 4-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di diritti reali, la corte territoriale, nel rigettare il gravame, ha ritenuto incensurabile la decisione impugnata anche in punto di liquidazione delle spese di lite, avuto riguardo alla mancata volontà dell'appellante di intraprendere il percorso conciliativo avviato dagli appellati così come attestato dal verbale di mediazione, laddove testualmente si legge che "…in data odierna parti istanti con il proprio avvocato dichiarano di aderire allo svolgimento del procedimento di mediazione. Parte invitata con il suo avvocato dichiara di non aderire allo svolgimento di mediazione …").
Corte di Appello di Milano, Sezione II civile, sentenza 20 dicembre 2022, n. 4020 – Presidente Chiulli – Relatore Catalano

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Eccezione di parte o rilievo officioso non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Mancanza – Eccezione d'improcedibilità sollevata solo in sede di memoria ex articolo 183 c.p.c. – Tardività. – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Cpc, articolo 183; Dlgs., n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, a norma dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, l'improcedibilità della domanda relativa alle controversie soggette al procedimento deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Ne consegue che deve ritenersi tardiva l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta solo con la seconda memoria di cui all'articolo 183, comma 6, n. 2, del cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, la corte territoriale, nel rigettare l'appello, ha ritenuto infondato anche il motivo di impugnazione con cui l'appellante, quale parte opponente nel giudizio di primo grado, aveva censurato la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale non aveva rilevato il difetto della condizione di procedibilità della domanda monitoria per omessa attivazione della mediazione ad opera della controparte opposta).
Corte di Appello di Roma, Sezione II civile, sentenza 28 dicembre 2022, n. 8358 – Presidente ed estensore Thellung de Courtelary

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Obbligo dell'attore di esperire la procedura conciliativa Limiti – Contegno della controparte convenuta nella fase stragiudiziale – Rilevanza – Manifestazione di un intento meramente dilatorio della risposta giudiziaria – Condizione di procedibilità – Realizzazione – Fondamento – Fattispecie in tema di azione di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale. (Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita obbligatoria, sebbene in materia di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, la procedura sia stata elevata dal legislatore a condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex articolo 3 del decreto-legge n. 132/2004, tuttavia, occorre pur sempre valutare anche il contegno assunto dalle parti interessate, accertando se sia sintomatico di una effettiva volontà di comporre la controversia al di fuori del processo civile o se, invece, sia indicativo di un mero intento dilatorio della risposta giudiziaria, come tale, in netto contrasto con la "ratio" sottesa a tale istituto deflattivo, da identificarsi con l'esigenza di assicurare la concentrazione e l'effettività della tutela e la ragionevole durata del processo, deflazionando in tal modo il carico giudiziario. In quest'ottica, anche se il tentativo di conciliazione stragiudiziale non sia stato formalmente esperito nei confronti della parte convenuta, deve comunque ritenersi avverata tale condizione di procedibilità sotto un profilo sostanziale, ove, dalla documentazione complessivamente acquisita, si evinca che non vi erano le condizioni per addivenire ad una negoziazione transattiva della controversia (Nel caso di specie, relativo ad un'azione promossa per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione d'improcedibilità della domanda attorea sollevata dalla parte convenuta per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita da parte attrice; infatti, nella circostanza, osserva la decisione in epigrafe, il formale esperimento del tentativo di negoziazione assistita da parte dell'attore nei confronti di quest'ultima avrebbe avuto un effetto puramente dilatorio, atteso che la stessa aveva diffidato la propria compagnia assicuratrice – che, parimenti invitata alla negoziazione assistita, aveva ritenuto di non parteciparvi – a non procedere al risarcimento dei danni lamentati dall'attore).
Tribunale di Catanzaro, Sezione II civile, sentenza 10 gennaio 2023, n. 39 – Giudice Renda

Procedimento civile – Arbitrato – Rituale – Irrituale – Nozioni rispettive – Distinzione tra le due forme di arbitrato – Interpretazione clausola compromissoria formulata dalle parti – Criteri ermeneutici – Rilevanza – Individuazione. (Cc, articolo 1362; Cpc, articoli 808 e 808-ter)
In tema di arbitrato, mentre l'arbitrato rituale, espressamente disciplinato dal Codice di procedura civile, ricorre quando le parti di una controversia demandano all'arbitro o arbitri l'esercizio di una giurisdizione, concorrente con quella ordinaria, per la risoluzione della lite, ricorre invece, l'arbitrato cd. irrituale (o "libero") quando agli arbitri è conferita la risoluzione di un rapporto controverso mediante una dichiarazione di volontà che viene imputata alle stesse parti del rapporto. L'arbitrato irrituale si sostanzia pertanto nell'accordo con il quale al terzo viene affidato il compito di risolvere la controversia con una dichiarazione sostanzialmente transattiva o accertativa dei diritti e degli obblighi delle parti, a seconda del contenuto dell'incarico. La distinzione tra l'una e l'altra tipologia di arbitrato risiede nell'interpretazione che si dà alla clausola compromissoria formulata dalle parti. Sotto tale profilo, l'indagine dell'interprete non può ridursi ad un'interpretazione restrittiva letterale, ma deve accertare la concreta volontà negoziale delle parti. E, se da un lato viene generalmente affermata la ritualità dell'arbitrato quando nella clausola compromissoria compaiono espressioni come "controversia", "giudizio", "giudicare", dall'altro non si ritiene che valga ad escludere la ritualità dell'arbitrato la circostanza che la clausola preveda "l'esonero degli arbitri dalle norme di procedura". In sostanza, è necessaria la convergenza nel senso dell'irritualità di entrambi i criteri ermeneutici individuati: quello testuale fondato sull'interpretazione letterale della clausola statutaria e quello prevalente di natura sostanziale, desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale, volto ad accertare la reale volontà delle parti. Mentre l'arbitro rituale svolge una funzione sostitutiva di quella del giudice, l'arbitro irrituale risolve la lite tramite strumenti negoziali, anche conciliativi o transattivi (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento dell'importo dovuto a titolo di credito spettante ad un associato in conseguenza del recesso operato da una associazione professionale, il giudice adito, ritenuta la natura irrituale del lodo arbitrale posto a fondamento dell'ingiunzione, ha rigettato l'opposizione proposta dall'altro associato e confermato in tal modo il provvedimento monitorio opposto).
Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 16 gennaio 2023, n. 97 – Giudice Biggi

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas – Condizione di procedibilità della domanda Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente – Testo Integrato Conciliazione – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Parte onerata – Cliente finale – Sussistenza – Gestore o operatore del settore – Esclusione – Fondamento – Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Cpc, articoli 633 e 645; Legge, n. 481/1995, articolo 2; Dlgs., n. 206/2005, articolo 141; Delib., n. 209/2016, articolo 7)
Nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale prevista Testo Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i soggetti attivi, tenuti ad avviare la procedura conciliativa ivi richiamata sono esclusivamente i clienti e utenti finali e non anche i gestori o operatori, come può evincersi dal disposto di cui all'articolo 7, che, in merito alla presentazione della domanda di conciliazione, prevede testualmente che: "… Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo. La domanda di conciliazione non può essere presentata oltre un anno dalla data di invio del reclamo…" (Nel caso di specie, nel rigettare l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento di somme reclamate in forza di fatture rimaste insolute ed emesse dal gestore opposto per la fornitura di energia elettrica, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso monitorio sollevata dalla società opponente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ad opera della controparte).
Tribunale di Napoli, Sezione XII civile, sentenza 20 gennaio 2023, n. 671 – Giudice Stravino

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©