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Airbnb, lecita la ritenuta d’imposta prevista dal nostro regime fiscale

Raccogliere informazioni e applicare una ritenuta d’imposta è in linea con il diritto Ue, mentre la designazione di un rappresentante fiscale in Italia è una restrizione sproporzionataSulle locazioni immobiliari brevi raccogliere informazioni e applicare una ritenuta d’imposta prevista dal regime fiscale nazionale è in linea con il diritto dell’Unione, mentre la designazione di un rappresentante fiscale in Italia è una restrizione sproporzionata

di Simona Gatti

Sulle locazioni immobiliari brevi è lecito sia raccogliere informazioni sia applicare una ritenuta d’imposta prevista dal regime fiscale nazionale. Due operazioni che secondo la Corte di giustizia, sentenza depositata il 22 dicembre nella causa C-83/21, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK, non contrastano con il diritto dell’Unione.

La vicenda coinvolge il gruppo multinazionale Airbnb, che come noto mette in contatto su Internet locatori che dispongono di alloggi e persone che cercano tale tipo di sistemazione. Airbnb riscuote dal cliente il pagamento per la fornitura dell’alloggio prima dell’inizio della locazione e lo trasferisce al locatore se non ci sono contestazioni da parte del conduttore.

Una legge italiana del 2017 stabilisce un nuovo regime fiscale sugli affitti brevi al di fuori di un’attività commerciale: in sostanza a partire dal 1° giugno 2017 i redditi derivanti da questi contratti sono soggetti a una ritenuta del 21%, dovuta all’Erario, qualora i proprietari interessati abbiano optato per tale aliquota preferenziale, e i dati relativi ai contratti di locazione devono essere trasmessi all’amministrazione fiscale. Quando incassano i canoni o svolgono un ruolo nella loro riscossione, i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare devono effettuare, in qualità di sostituti d’imposta, la ritenuta sull’ammontare dei canoni e provvedere al relativo versamento all’Erario. I soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia hanno l’obbligo di nominare, in qualità di responsabili d’imposta, un rappresentante fiscale.

Airbnb Ireland UC e Airbnb Payments UK Ltd, appartenenti al gruppo multinazionale Airbnb, hanno proposto ricorso per chiedere l’annullamento del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che dava attuazione al nuovo regime fiscale e il Consiglio di Stato ha chiesto ai giudici europei di esprimersi in relazione agli obblighi imposti dalla legge nazionale agli intermediari di locazioni immobiliari brevi.

La Corte si è dedicata all’esame della legittimità delle misure solo alla luce del divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione.
In primo luogo ha osservato che l’imposizione di raccolta e comunicazione alle autorità fiscali dei dati relativi ai contratti di locazione stipulati a seguito dell’intermediazione immobiliare riguarda tutti i terzi, indipendentemente dal fatto che si tratti di persone fisiche o giuridiche, sia che queste ultime risiedano o siano stabilite in detto territorio o meno e sia che intervengano tramite strumenti digitali o con altre modalità di contatto.
Sull’obbligo poi di ritenuta dell’imposta alla fonte, anche questo s’impone tanto ai prestatori di servizi di intermediazione immobiliare stabiliti in uno Stato membro diverso dall’Italia, quanto alle imprese che hanno ivi uno stabilimento.
La Corte esclude, di conseguenza, che detti onere vietino, ostacolino o rendano meno attraente l’esercizio della libera prestazione dei servizi.

Sul punto relativo alla designazione di un rappresentante fiscale in Italia invece la Corte evidenzia una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi, poiché grava, unicamente su taluni prestatori di servizi di intermediazione immobiliare privi di stabile organizzazione in Italia.

Airbnb dopo la pubblicazione della sentenza ha fatto sapere che: "ha sempre inteso prestare massima collaborazione in materia fiscale e supporta il corretto pagamento delle imposte degli host applicando il quadro europeo di riferimento sulla rendicontazione, noto come DAC7. L'azienda non è dotata di un rappresentante fiscale in Italia che possa svolgere da sostituto d'imposta. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che l'obbligo di designare un rappresentante fiscale in Italia è in contrasto con il diritto europeo. In attesa della decisione finale da parte del Consiglio di Stato, continueremo ad implementare la direttiva UE in materia".

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