Civile

Consulta, la pensione di reversibilità è decurtata "solo" fino a concorrenza dei redditi ulteriori

Il taglio del trattamento pensionistico non può essere superiore alle somme che sono oggetto di cumulo

di Paola Rossi

Sulle pensioni di reversibilità - in caso di cumulo con redditi aggiuntivi - non sarà più possibile operare una decurtazione superiore all'importo di tali redditi. La Corte costituzionale depositando oggi la sentenza n. 162/2022 ha stabilito che il taglio del trattamento pensionistico non può superare l'importo complessivo dei redditi ulteriori cumulati.

La decisione ha accolto una questione sollevata dalla Corte dei conti del Lazio in relazione all'articolo 1, comma 41, della legge 335/1995 (riforma pensioni) sul regime giuridico del cumulo tra pensione di reversibilità e redditi aggiuntivi del beneficiario. Nel caso concreto la titolare di una pensione di reversibilità, che per due annualità aveva beneficiato di propri redditi aggiuntivi, si era vista decurtare il trattamento pensionistico di una somma superiore all'importo di questi redditi.

Il bilanciamento necessario
La Corte costituzionale ha riscontrato come irragionevole una simile situazione e l'ha definita in contrasto con la finalità solidaristica che ispira l'istituto della reversibilità: valorizzare il legame familiare che univa, in vita, il titolare della pensione con chi, alla sua morte, beneficia del trattamento di reversibilità. Dice la Consulta che non si può accettare il paradosso per cui il legame familiare "tutelato" con la persona deceduta possa nuocere al superstite anziché favorirlo. In effetti, verrebbe privato di una somma che travalica i suoi redditi personali.

Conclusioni
In conclusione la Consulta ribadisce che il cumulo tra pensione e reddito deve sottostare a determinati limiti (dovendosi bilanciare i diversi valori coinvolti) e aggiunge che, in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere decurtata "solo" fino a concorrenza dei redditi stessi.

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