Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito 2022/2023 in materia di diritto di famiglia e delle successioni

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Divorzio e pendenza tra le medesime parti del giudizio di separazione giudiziale
2. Pensione di vecchiaia ed assegno divorzile
3. AdS, giudizio per conto dell'amministrato e autorizzazione del GT
4. Curatore speciale del minore con poteri sostanziali
5. Inammissibilità delle domande "connesse" nel giudizio di separazione o divorzio
6. Rappresentanza processuale del minore ed autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 c.c.
7. Donazione e conflittualità delle parti
8. Successioni. Limitazioni o decadenze, previsti per l'interdetto o l'inabilitato, non si estendono al beneficiario dell'amministrazione di sostegno
9. Vincoli di destinazione per i bisogni della famiglia
10. Revocazione del vincolo di destinazione anche se a favore di un figlio disabile


1. SEPARAZIONE E DIVORZIO - Divorzio e pendenza tra le medesime parti del giudizio di separazione giudiziale (Cc articoli 161, 156 e 337 sexies; legge 898/1970, articolo 4)
Quando viene instaurato un procedimento divorzile, e pende ancora tra le medesime parti il giudizio di separazione giudiziale, l'Autorità giurisdizionale investita della causa di separazione dovrà limitare le statuizioni economiche afferenti al mantenimento del coniuge e della prole al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso di separazione e la data di deposito del ricorso di divorzio, risultando priva della potestas decidendi per il periodo temporale successivo alla proposizione della domanda divorzile, sulla quale, appunto, è tenuta a pronunciarsi in via esclusiva l'Autorità procedente.
Per stabilire se e in quale misura sia dovuto un contributo economico in favore del coniuge richiedente, al quale non sia stata addebitata la separazione, deve procedersi, dapprima, ad una valutazione del tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di convivenza matrimoniale, che rappresenta il parametro per il giudizio di adeguatezza o inadeguatezza dei "redditi propri" del richiedente l'assegno, e quindi, in caso di inadeguatezza, deve procedersi all'accertamento comparativo delle disponibilità economiche delle parti, nonché alla valutazione di ogni altra circostanza rilevante per la determinazione del quantum dovuto ex articolo 156, comma 2 c.c.
Tribunale Bergamo, Sez. I, sentenza 4 gennaio 2023, n. 7 – Pres. De Sapia, Giud. Rel. Marrapodi

2. DIVORZIO – La pensione di vecchiaia non comporta elisione dell'assegno divorzile (Legge 898/1970, articolo 5)
La percezione della pensione di vecchiaia rappresenta un miglioramento della situazione reddituale della resistente, tuttavia non è tale, per la sua entità, dal portare all'elisione dell'assegno divorzile, ma, al più, ad una sua riduzione, senza che ne vengano meno né la componente assistenziale, né quella perequativa- compensativa.
Tribunale di Verona, decreto 10 gennaio 2023 – Pres. Guerra, Giud. Rel. Dal Martello

3. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Un giudizio per conto dell'amministrato, comporta il preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte del GT (Cc articoli 374 e 411)
L'amministratore di sostegno, nell'ipotesi in cui si tratti di intraprendere "ex novo" un giudizio per conto dell'amministrato, comporta il preventivo rilascio della relativa autorizzazione da parte del giudice tutelare, vista la necessità di compiere una valutazione giudiziale in ordine all'interesse ed al rischio economico per lo stesso amministrato.
Tribunale Roma, Sez. II, sentenza 3 gennaio 2023, n. 95 - Giudice Curatola

4. AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI - Curatore speciale del minore con poteri sostanziali (Cc articoli 330, 333, 336, 336 bis; Cpc articolo 78)
Nominato un curatore speciale con poteri sostanziali per i minori attribuendogli il potere di assumere autonomamente le decisioni inerenti l'ordinaria gestione dei minori e l'assunzione, previa convocazione dei genitori, delle decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la residenza abituale e gli interventi di sostegno e o terapeutici per i minori, le decisioni relative a cure mediche specialistiche, scelte terapeutiche, vaccinazioni, decisioni relative alla scuola e alle attività extra scolastiche, percorso religioso al percorso di studi e all'attività sportiva e ricreativa.
Tribunale di Trani, ordinanza 11 gennaio 2023 – Pres. Rana, Giud. Rel. Altamura

5. SEPARAZIONE - Inammissibili le domande "connesse", sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio (Cc articoli 147, 156, 337-bis, 337-ter; Cost. articolo 30; Cpc articoli 31, 32, 34, 35, 36, 40)
Nel procedimento di separazione e di divorzio non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole. Possono essere dunque formulate domande relative alla responsabilità genitoriale (affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale, nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro.
Inammissibili dunque, le domande "connesse", sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'articolo 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (articoli 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima.
Tribunale di Rieti, sentenza 8 settembre 2022 n. 376 - Presidente est. Morabito

6. MINORI - Autorizzazione del giudice tutelare e proposizione di appello in nome e per conto del minore avverso una sentenza resa in un giudizio in cui il minore soccombente era convenuto (Cc articolo 320)
La rappresentanza dei figli minori spetta congiuntamente ad entrambi i genitori solo quando si tratta di un atto di straordinaria amministrazione. Laddove invece l'atto sia di ordinaria amministrazione, il potere rappresentativo fa capo, disgiuntamente, a ciascun genitore (articolo 320, primo comma, cod. civ.).
In tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 c.c. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace. Ne consegue che si atteggia ad atto di ordinaria amministrazione, per il quale non è necessaria la predetta autorizzazione, l'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto, come la proposizione di un atto di appello per contrastare la sentenza di primo grado.
L'assunzione di una posizione processuale assimilabile a quella di un convenuto - com'è la posizione dell'opponente al decreto ingiuntivo - si atteggia sempre ad atto di ordinaria amministrazione e non implica dunque la rappresentanza congiunta dei genitori
Tribunale Roma, Sezione V, sentenza, 7 settembre 2022, n. 13064- Giudice De Palo

7. DONAZIONE - Lo spirito di liberalità non è incompatibile con l'esasperata conflittualità delle parti (Cc articoli 698, 782, 978, 1373, 1441)
Lo spirito di liberalità che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale. Tale spontaneità dell'attribuzione patrimoniale non è incompatibile con l'esasperata conflittualità esistente tra le parti al momento del contratto, la quale si atteggia come elemento fattuale del tutto neutro rispetto alla causa della donazione, non integrando né un'ipotesi di cogenza giuridica, né un'ipotesi di costrizione morale, salva l'eventuale rilevanza di motivi di annullamento del contratto per vizio della volontà
Tribunale di Milano, Sez. IV, sentenza 15 settembre 2022 n. 7173 - Giudice Cozzi

8. SUCCESSIONI - Limitazioni o decadenze, previsti per l'interdetto o l'inabilitato, non si estendono al beneficiario dell'amministrazione di sostegno (Cc articoli 411, 485, 489, 588)
L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice; tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del "de cuius".
La condizione di beneficiario di amministrazione di sostegno non determina l'allungamento del termine per la presentazione dell'inventario previsto dall'articolo 489 cod. civ. in quanto detta norma si riferisce agli interdetti ed agli inabilitati (oltre che ai minori).
Nel caso di specie, non è stato nemmeno dedotto che il Giudice Tutelare nel decreto di nomina - neppure prodotto in giudizio - o con altro successivo provvedimento si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 411, ultimo comma, cod. civ. (secondo cui è possibile "disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno").
Corte d'Appello Venezia, Sez. I, sentenza, 29 novembre 2022, n. 2540 - Presidente Taglialatela, Cons. est. Marani

9. VINCOLI DI DESTINAZIONE - L'atto di destinazione successivo al sorgere del credito è revocabile (Cc articoli 1322 e 2645-ter)
I vincoli di destinazione ex articolo 2645-ter cod. civ. con i quali due fratelli costituiscono un vincolo sugli immobili di loro rispettiva proprietà ai bisogni della famiglia di uno dei due, sono meritevoli di tutela, posto che l'articolo 2645-ter cod. civ. include quali beneficiari del vincolo i componenti di una famiglia, sia di fatto che di diritto.
Sono revocabili ex articolo 2901 cod. civ. i vincoli di destinazione ex articolo 2645-ter cod. civ. tramite cui due fratelli, fideiussori di una s.r.l. nei confronti di una banca, vincolano – successivamente al rilascio della fideiussione – gli immobili di loro rispettiva proprietà ai bisogni della famiglia di uno dei due: l'eventus damni sussiste per avere i costituenti assoggettato al vincolo l'intero loro patrimonio immobiliare, mentre la scientia damni in capo ai costituenti, requisito soggettivo richiesto in considerazione della natura gratuita dei vincoli, si desume dal loro ruolo di soci della debitrice principale.
Premesso che l'atto di destinazione nel caso in esame aveva natura gratuita, trattandosi di un atto unilaterale senza alcun corrispettivo, va pure tenuto conto del fatto che si è trattato di atto successivo al sorgere del credito, con riguardo alla stipulazione dei contratti di fideiussione in forza dei quali i due fratelli, si sono costituiti garanti di una società - della quale uno dei due era anche presidente del CdA - poi dichiarata fallita. Al momento del perfezionamento del negozio dispositivo i due fratelli erano dunque già debitori della Banca di credito cooperativo di … coop., in forza delle fideiussioni da costoro rilasciate nel 2014.
Corte d'appello Venezia, sentenza 2 gennaio 2023, n. 1 – Pres. Rel. Santoro

10. VINCOLI DI DESTINAZIONE – Revocabile il vincolo di destinazione apposto ad un bene anche se vi è un figlio disabile (Cc articolo 2645-ter)
Il beneficiario del vincolo di destinazione ex articolo 2645-ter cod. civ. (figlio disabile della costituente) non è litisconsorte necessario nel giudizio per la revocatoria ex articolo 2901 cod. civ. del vincolo in quanto non acquisisce alcun diritto reale sul cespite oggetto del vincolo, essendo soltanto destinatario di un atto che produce effetti favorevoli nei suoi confronti.
L'atto di destinazione di un bene volto a soddisfare interessi meritevoli, fra i quali è compreso anche quello di tutela delle persone con disabilità, ed è altresì idoneo a sottrarre il bene alla massa creditoria estranea allo scopo del vincolo di destinazione.
La prevalenza del principio di tutela delle esigenze delle persone affette da disabilità rispetto a quello di tutela dei creditori rappresenta la ratio sottesa all'istituto, ma non può essere ulteriormente richiamata al fine di sottrarre all'azione revocatoria atti che sono stati realizzati ad hoc, anche per sottrarre il bene gravato dal vincolo all'azione dei creditori per debiti contratti e già esistenti o posti in essere nella consapevolezza di arrecare un danno ai medesimi creditori.
Corte d'appello Firenze, sentenza 11 ottobre 2022, n. 2240 - Pres. Monti, Cons. Rel. Loprete

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