Comunitario e Internazionale

Annullato il nulla osta Ue agli aiuti italiani alle compagnie aree durante la pandemia Covid-19

La Commissione ha adottato la decisione senza motivare su eventuali violazioni di norme diverse da quelle sugli aiuti di Stato

di Paola Rossi

Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione europea che aveva approvato la misura italiana di aiuto erogato come sovvenzioni alle compagnie aeree nazionali nel contesto della pandemia da Covid-19.
Secondo i giudici unionali la Commissione non avrebbe compiutamente motivato la propria conclusione secondo cui la misura in questione non era contraria ad altre norme Ue diverse da quelle relative agli aiuti di Stato. In particolare l'eventuale violazione della libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione europea, in quanto l'erogazione presupponeva che le compagnie operanti in Italia rispettassero il requisito retributivo minimo fissato per i dipendenti dei vettori beneficiari.

La misura sotto la lente
Nell'ottobre 2020, la Repubblica italiana aveva notificato alla Commissione europea la misura di aiuto, consistente in sovvenzioni a compagnie aeree titolari di una licenza italiana mediante un fondo di compensazione di 130 milioni di euro.
L'obiettivo era quello di ovviare ai danni subiti dalle compagnie aeree a causa delle restrizioni di viaggio e delle altre misure di confinamento adottate durante il lockdown.
Per poter beneficiare di tale misura le compagnie aeree dovevano applicare ai loro dipendenti con base di servizio in Italia, nonché ai dipendenti di imprese terze partecipanti alle loro attività, un trattamento retributivo pari o superiore a quello minimo stabilito dal contratto collettivo nazionale applicabile al settore del trasporto aereo, concluso dalle organizzazioni datoriali e sindacali considerate come le più rappresentative a livello nazionale.
Si tratta del cosiddetto «requisito del trattamento retributivo minimo».
E senza avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del Tfue, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei riguardi della misura in questione, con la motivazione che la stessa era compatibile con il mercato interno .

Il ricorso di Ryanair
Il Tribunale viene però investito dal ricorso di annullamento proposto dalla compagnia aerea Ryanair. E oggi con la sentenza sulla causa T-268/21, viene annullata tale decisione per violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
In base a una giurisprudenza costante, la decisione di non avviare il procedimento d'indagine formale, relativamente a un aiuto notificato da uno Stato membro, deve esporre le ragioni per le quali la Commissione ritiene che non sussistano serie difficoltà di valutazione della compatibilità con il mercato interno. Anche una motivazione succinta può bastare, ma da essa devono emergere in in modo chiaro e inequivocabile le ragioni per le quali la Commissione ritenga che non ricorrano difficoltà per il corretto andamento del mercato interno. Per il Tribunale tale chiaro esame non emerge sul regime in questione di compensazione delle compagnie aeree titolari di una licenza rilasciata dalle autorità italiane.

Infatti la dcisione della Commissione da un lato affermava che il requisito del trattamento retributivo minimo fosse indissolubilmente legato all'aiuto, ma dall'altro che non fosse inerente all'obiettivo di detta misura. In effetti la Commissione aveva valutatol'impatto del reequisito per accedere alle sovvenzioni solo sotto il profilo del Regolamento Ue detto " Roma I" 2, che stabilisce norme speciali sul conflitto di leggi relative al contratto individuale di lavoro. E la Commissione non ha spiegato perché quella fosse l'unica normativa rilevante nell'esame dell'aiuto statale.
In conclusione va rilevato che la Commissione ha tenuto conto di una denuncia dell'Associazione italiana compagnie low fares che contestava la compatibilità con la libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 56 del Tfue senza però poi esplcitare il proprio giudizio sulla pertinenza di tale rilievo e motivare quindi in ordine alla legittimità della misura italiana in materia di libera prestazione dei servizi.

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