Immobili abusivi, prima le demolizioni nelle aree tutelate
Ruspe rinviate ma non troppo. La demolizioni delle case abusive e «rimessione in pristino» dei luoghi deturpati verrà graduata in base ai requisiti: con il disegno di legge AS 580-B, in procinto di approdare all’Aula del Senato (ma già modificato ampiamente dalla Camera) e dedicato «razionalizzare le procedure di esecuzione delle demolizioni di manufatti abusivi» prende corpo l’idea di rinviare le demolizioni degli abusi che non siano stati commessi da malavitosi o in zone tutelate.
Il Ddl, presentato dal senatore Ciro Falanga, era stato inizialmente interpretato come destinato agli abusi nella zone di Napoli e della Campania ma, nella forma è venuta ad assumere dopo gli ultimi passaggi, in realtà ha portata nazionale. In particolare, va sottolineato che il 12 aprile scorso il testo è stato integralmente approvato dalla commissione Giustizia del Senato, dopo un primo passaggio in Senato nel 2013-2014 e un altro alla Camera negli scorsi mesi. Il testo passato ora in Commissione in seconda lettura è quindi il risultato di parecchie modifiche e infatti tutti gli emendamenti sono stati ritirati o dichiarati inammissibili. Anzi, nel leggere il resoconto dell’ultima seduta della commissione Giustizia, emerge un volontà unanime (maggioranza e opposizione di qualunque colore) di portare rapidamente in Aula del Senato il testo uscito dalla Camera.
È quindi realistico pensare che il testo passerà anche in Aula e diventerà legge.
L’elemento principale del Ddl è quindi la determinazione dei criteri di priorità per l’esecuzone delle demolizioni, affidati al Pm presso la procura della Repubblica, che dovrà dare adeguata considerazione a queste situazioni:
• gli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico;
• gli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità;
• gli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa o di soggetti colpiti da misure prevenzione.
Gli altri immobili, quindi, passeranno in coda. E in ogni caso, tra quelli indicati sopra, si demoliscono prima gli immobili ancora in corso di costruzione o comunque non ancora ultimati. L’esecuzione degli ordini di demolizione dati dalla magistratura è affiata al prefetto.
L’articolo 4, infine, prevede, l'istituzione presso il ministero delle Infrastrutture della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio.
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