Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 12 ed il 16 luglio 2021.

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) prova per presunzioni e criteri di valutazione da parte del giudice del merito; (ii) deposito telematico e procedura di perfezionamento; (iii) querela di falso e delibazione degli elementi da parte del giudice del merito; (iv) rito del lavoro, mancata ammissione di una prova e dovere motivazionale; (v) giudizio di appello e specificità dei motivi; (vi) procedimento notificatorio e adempimenti connessi all'avviso di ricevimento; (vii) giudizio di legittimità e denuncia del vizio di motivazione; (viii) spese processuali, e regole per la compensazione; (ix) procedimenti paralleli e "giudicato rifesso".

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

PROVA CIVILE –
Cassazione n. 19766/2021
Cassando con rinvio la pronuncia impugnata, l'ordinanza riafferma che, ai fini di una corretta valutazione della prova per presunzioni, il giudice del merito deve in primo luogo valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e per conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è poi tenuto a procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi.

ATTI PROCESSUALI Cassazione n. 19796/2021
Nel cassare con rinvio il decreto di inammissibilità del ricorso pronunciato dal tribunale in sede di richiesta di protezione internazionale o umanitaria, il giudice di legittimità riafferma che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda Pec, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

MEZZI DI PROVA Cassazione n. 19943/2021
La decisione riafferma che, in tema di querela di falso, la formulazione dell'articolo 221 cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza, indica in modo non equivoco che il giudice di merito, davanti al quale sia stata proposta la querela di falso, è tenuto a compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione.

PROCEDIMENTI SPECIALI Cassazione n. 19948/2021
La pronuncia, resa nel quadro di un giudizio concernente la materia della protezione dei dati personali, cui è applicabile il rito del lavoro, afferma che il giudice, in presenza della richiesta dell'ammissione di una prova, è tenuto a motivarne la mancata ammissione, a nulla rilevando l'ipotetica inammissibilità della stessa per l'intempestività della relativa richiesta, dal momento che, ove pure si sia prodotta una preclusione, egli, a fronte dell'iniziativa della parte che insista per l'esperimento della prova, è comunque tenuto a dar conto del mancato esercizio del potere-dovere di fare uso dei poteri officiosi di cui all'articolo 421 c.p.c.

IMPUGNAZIONICassazione n. 20066/2021
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza ribadisce che gli articoli 342 e 434 c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

NOTIFICAZIONICassazione n. 20074/2021
Resa in materia di notificazioni, la pronuncia afferma che, ove la raccomandata con avviso di ricevimento sia stata spedita ma non anche "recapitata" al destinatario, prima della restituzione al mittente per compiuta giacenza, non recando l'avviso alcuna indicazione riguardo alle ragioni della mancata consegna, il procedimento di notificazione ex articolo 140 cod. proc. non può ritenersi perfezionato, con conseguente nullità della notifica.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 20313/2021
La decisione riafferma, in tema di sindacato di legittimità sulla motivazione, che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in particolare, tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto "sufficienza" della motivazione".

SPESE PROCESSUALICassazione n. 20334/2021
Resa in tema di spese processuali, la decisione riafferma che la compensazione può essere disposta, oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, solo quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito presentino connotazioni tali renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall'articolo 92, comma secondo, c.p.c.

SENTENZA Cassazione n. 20395/2021
La sentenza, resa in tema di giudicato rifesso, riafferma che tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Prova civile – Prova per presunzioni – Valutazione da parte del giudice del merito – Procedimento relativo – Momenti indefettibili – Individuazione – Principio espresso in giudizio di impugnazione di avviso di accertamento ai fini della imposizione diretta emesso nei confronti di una società per azioni. (Cc, articoli 2727 e 2729; Cpc, articoli 112 e 115)
Ai fini di una corretta valutazione della prova per presunzioni, il procedimento da adottare richiede l'articolazione dello stesso in due indefettibili momenti: il giudice del merito deve, valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e per conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. Gli elementi assunti come fonte di prova, non debbono essere necessariamente più d'uno, in quanto il convincimento del giudice può fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso, mentre il requisito della "concordanza" deve ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Nel caso di specie, relativo all'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Irpeg ed Ilor emesso nei confronti di una società di capitali esercente l'attività di vendita di autoveicoli ed assistenza tecnica, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia gravata con la quale la Ctr aveva ritenuto legittimo il recupero a tassazione fondato sul confronto tra prezzo indicato nel contratto d finanziamento stipulato con la clientela e prezzo indicato in fattura, il primo più elevato del secondo, omettendo di condurre tuttavia una piena valutazione sulla gravità degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché di considerare l'elemento di lettura alternativa dei fatti offerto dal contribuente proprio in merito al valore di riferimento espresso e riportato in fattura). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile T, ordinanza 9 marzo 2018, n. 5734; Cassazione, sezione civile T, sentenza 6 agosto 2009, n. 18021).
• Cassazione, sezione V civile, ordinanza 12 luglio 2021, n. 19766 – Presidente Cirillo – Relatore Venegoni

Procedimento civile – Atti processuali – Deposito telematico – Perfezionamento – Fattispecie concernente procedura di richiesta di protezione internazionale o umanitaria. (Cpc, articolo 155; Dl, n. 179/2012, articolo 16-bis)
Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda Pec, vale a dire la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'articoloo 16-bis, comma 7, del decreto-legge n. 179 del 2012, poi convertito nella legge n. 221 del 2012 (Nel caso di specie, relativo ad un ricorso introdotto avverso la decisione della Commissione territoriale che aveva respinto la richiesta di protezione internazionale o umanitaria avanzata dal ricorrente, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio il decreto di inammissibilità del ricorso pronunciato dal tribunale in quanto, a seguito della trasmissione telematica del ricorso, era stata generata dal "server" la ricevuta di avvenuta consegna dell'atto da ritenersi tempestiva rispetto al termine di scadenza del ricorso medesimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 8 novembre 2019, n. 28982; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 27 giugno 2019, n. 17328).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 12 luglio 2021, n. 19796 – Presidente e relatore Manna

Procedimento civile – Mezzi di prova – Querela di falso – Contenuto – Proposizione – Accertamento preliminare da parte del giudice di merito volto a verificare la sussistenza dei presupposti giustificativi – Necessità. (Cpc, articoli 221 e 244)
La formulazione dell'articolo 221, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della querela di falso deve contenere a pena di nullità l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità addotte a sostegno dell'istanza "de qua", indica in modo univoco che il giudice, avanti al quale è stata proposta la querela, è tenuto a compiere un accertamento preliminare volto ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso (Nel caso di specie, relativo ad una querela di falso presentata a fronte della sottoscrizione di moduli bancari prestampati, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, avendo la corte territoriale correttamente ritenuto non utilizzabili le prove testimoniali richieste dal ricorrente in quanto sprovviste di apposita e "specifica capitolazione" in conformità al disposto di cui all'articolo 244 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 giugno 2010, n. 15169).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 luglio 2021, n. 19943 – Presidente Tirelli – Relatore Dolmetta

Procedimento civile – Procedimenti speciali – Rito del lavoro – Poteri istruttori del giudice – Richiesta di ammissione di una prova – Mancata ammissione – Motivazione – Necessità – Fattispecie relativa a pronuncia resa in materia di protezione dei dati personali. (Cpc, articoli 132, 360, 420, 421, 437; Dlgs, n. 150/2011, articolo 10; Dlgs, n. 196/2003, articolo 152)
In tema di controversie relative alla materia della protezione dei dati personali, cui è applicabile il rito del lavoro giusta il disposto degli articoli 152, comma 1-bis, del Dlgs n. 196/2003 e 10 del Dlgs n. 150/2011, il giudice, in presenza della richiesta dell'ammissione di una prova, è tenuto a motivarne la mancata ammissione, a nulla rilevando l'ipotetica inammissibilità della stessa per l'intempestività della relativa richiesta, dal momento che, ove pure si sia prodotta una preclusione, egli, a fronte dell'iniziativa della parte che insista per l'esperimento della prova, è tenuto a dar conto del mancato esercizio del potere-dovere di fare uso dei poteri officiosi di cui all'articolo 421 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, in cui i ricorrenti avevano lamentato l'adozione, in loro danno, di un provvedimento di esclusione dall'associazione di cui erano membri, pubblicizzato, unitamente alle relative motivazioni, sul sito internet della stessa associazione, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata: infatti, a fronte della deduzione da parte dell'associazione, secondo la quale i dati personali dei ricorrenti erano stati pubblicati solo nell'area riservata del sito con ammissione sul punto della prova orale, il tribunale aveva disatteso l'istanza di prova contraria formulata dai ricorrenti e diretta all'escussione testimoniale dei testi indicati, limitandosi soltanto con successiva ordinanza a dichiarare l'inammissibilità delle ulteriori prove dedotte dalle parti "…essendo in particolare gli altri capitoli in parte generici e in parte irrilevanti per la decisione…".).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 25 agosto 2020, n. 17683; Cassazione, sezione civile L, sentenza 25 ottobre 2017, n. 25374; Cassazione, sezione civile L, sentenza 5 novembre 2012, n. 18924; Cassazione, sezione civile L, sentenza 6 febbraio 2009, n. 3018; Cassazione, sezione civile L, sentenza 5 febbraio 2007, n. 2379; Cassazione, sezione civile L, sentenza 26 giugno 2006, n. 14731).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 luglio 2021, n. 19948 – Presidente Genovese – Relatore Falabella

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Motivi – Specificità – Condizioni – Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso – Sufficienza – – Fattispecie in materia condominiale. (Dlgs, n. 285/1992, articolo 145; Cpc, articoli 342 e 434)
Gli articoli 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione avente ad oggetto l'impugnazione di un verbale di contestazione elevato dalla polizia stradale per infrazioni al Codice della Strada, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata d'inammissibilità dell'appello proposto dalla ricorrente locale Prefettura, in quanto quest'ultima non solo aveva enucleato i punti del primo "dictum" oggetto di censura, ma, in realtà, aveva altresì confutato e contrastato le ragioni addotte dal primo giudice; in particolare, osserva ulteriormente la decisione in epigrafe, non può considerarsi aspecifico e deve, dunque, essere dichiarato ammissibile il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere – è il caso del ricorso in esame – natura, portata e senso della critica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 marzo 2019, n. 7675; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 maggio 2018, n. 13535; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 14 luglio 2021, n. 20066 – Presidente Gorjan – Relatore Abete

Procedimento civile – Notificazioni – Procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c. – Perfezionamento – Avviso di ricevimento – Adempimenti. (Cpc, articolo 140)
In tema di notificazioni, ove la raccomandata con avviso di ricevimento sia stata spedita ma non anche "recapitata" al destinatario, prima della restituzione al mittente per compiuta giacenza, non recando l'avviso alcuna indicazione riguardo alle ragioni della mancata consegna, il procedimento di notificazione ex articlo 140 cod. proc. – anche nella prospettiva meno formalista, che esige comunque che dall'avviso risulti il trasferimento, il decesso del destinatario o "altro fatto impeditivo" della conoscibilità dell'avviso stesso – non può ritenersi perfezionato, con conseguente nullità della notifica (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata con la quale la corte territoriale aveva rigettato l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., avverso il decreto ingiuntivo opposto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2683; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32201; Cassazione, sezione civile II, sentenza 27 febbraio 2012, n. 2959).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 14 luglio 2021, n. 20074 – Presidente D'Ascola – Relatore Picaroni

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Motivi di ricorso – Denuncia del vizio di motivazione – Ammissibilità – Portata e limiti – Sindacato di legittimità sulla motivazione – Riduzione al "minimo costituzionale" – Fondamento. – Conseguenze. (Cost, articolo 111; Cpc, articolo 360)
In tema di ricorso per cassazione, a seguito della novellazione dell'articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è più denunciabile per cassazione il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma soltanto l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio consiste nella omessa valutazione di un fatto storico (ossia fenomenicamente apprezzabile), principale o secondario, e va distinto dalla omessa valutazione di una questione, più propriamente sussumibile nell'ambito del vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto. Residua, tuttavia, uno spazio per la denuncia del vizio di motivazione, sub specie di violazione del cosiddetto "minimo costituzionale" ex articolo 111, comma 6, Cost., proponibile ai sensi dell'articolo360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. In particolare, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto "sufficienza" della motivazione" (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento per imposizione diretta ed indiretta emessi a carico di una società a responsabilità limita, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata in quanto la sequenza logico-espositiva seguita dal giudice tributario d'appello denotava senza alcun dubbio una assoluta apparenza, apoditticità e illogicità della motivazione, certamente adottata in violazione del predetto "minimo costituzionale", avendo quest'ultimo declinato ogni effettiva valutazione, in concreto, sia delle censure mosse dall'Ufficio impositore, sia dei documenti addotti a sostegno, trincerandosi dietro un apodittico ed indimostrato giudizio di inidoneità degli uni e degli altri a scalfire le prime statuizioni). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 settembre 2019, n. 22397; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).
Cassazione, sezione V civile, ordinanza 15 luglio 2021, n. 20313 – Presidente Virgilio – Relatore Saija

Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione – Gravi ed eccezionali ragioni – Configurabilità – Presupposti. (Cpc, articolo 92)
L'articolo 92, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano gravi ed eccezionali ragioni, costituisce una clausola generale da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità. La compensazione, in particolare, in base alla disciplina vigente, può essere disposta, oltre che nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità, delle questioni trattate e di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, solo quando le specifiche circostanze prese in considerazione dal giudice di merito presentino connotazioni tali renderle assimilabili alle altre ipotesi previste dall'articolo 92, comma secondo, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato in quanto la corte d'appello, pur accogliendo l'opposizione avverso il decreto che aveva condannato il ministero della Giustizia, aveva omesso di pronunciarsi sulle spese del giudizio di opposizione attesa la mancata opposizione da parte del medesimo Ministero). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 22 febbraio 2012, n. 2572).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 16 luglio 2021, n. 20334 – Presidente Manna – Relatore Varrone

Procedimento civile – Sentenza – Cosa giudicata – Giudicato riflesso – Limiti – Giudizio di opposizione a cartella esattoriale per violazioni aventi ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali – Giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento – Nesso di pregiudizialità–dipendenza – Sussistenza – Esclusione – Fondamento. (Cc, articolo 2909)
La pronuncia, passata in giudicato, emessa all'esito di un giudizio di opposizione instaurato dal datore di lavoro nei confronti dell'Inps avverso la cartella esattoriale per violazioni aventi ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali in relazione all'accertamento della natura subordinata di rapporti di lavoro, non costituisce "giudicato riflesso" avente efficacia nel giudizio, instaurato dal medesimo datore di lavoro nei confronti della Direzione provinciale del lavoro, ed avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento sempre sul presupposto della sussistenza di rapporti di lavoro subordinato. Infatti tra i due giudizi, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto. Pertanto, con riferimento alle distinte posizioni dell'Inps e della Direzione provinciale del lavoro, non sussiste tra i relativi giudizi un nesso di pregiudizialità–dipendenza giuridica – che si ha solo allorché un rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientra nella fattispecie di altro rapporto giuridico, condizionato, dipendente – il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto dalla Direzione provinciale del lavoro, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia gravata, avendo il giudice d'appello erroneamente ritenuto che la pronuncia, emessa in procedimento parallelo, conclusosi con accertamento definitivo, che aveva annullato le cartelle considerando insussistente l'obbligazione contributiva, costituisse, ancorché resa "inter alios acta", "giudicato riflesso" nei confronti di terzi rimasti estranei a quel giudizio ma titolari di diritti dipendenti dalla situazione ivi definita e che come tale la stessa precludesse pertanto ogni diverso accertamento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 15 giugno 2020, n. 11539; Cassazione, sezione civile L, sentenza 26 settembre 2018, n. 23045; Cassazione, sezione civile L, sentenza 31 gennaio 2014, n. 2137; Cassazione, sezione civile L, sentenza 20 gennaio 2004, n. 849).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 16 luglio 2021, n. 20395 – Presidente Tria – Relatore Marotta

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