Civile

Ici, il ricalcolo del valore dell’area va motivato

di Sara Mecca

Illegittimo l’accertamento Ici che non contiene l’iter seguito dal Comune per determinare il valore dell’immobile, anche se il criterio scelto è dettagliato nel corso del giudizio. A stabilirlo è la Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza 145/01/2017 del 23 maggio scorso (presidente e relatore Montanari).

La questione - Una Snc riceveva alcuni avvisi di accertamento ai fini Ici con cui il Comune richiedeva il pagamento dell’imposta non versata per le annualità dal 2010 al 2014. In particolare, secondo l’ente la contribuente non aveva presentato la nuova dichiarazione Ici e, quindi, non aveva aggiornato il valore di un’area edificabile di proprietà, adeguandolo a quello medio di mercato, stabilito dalla relativa delibera della giunta.

Gli atti impositivi venivano impugnati davanti alla Ctp. La società lamentava soprattutto una carenza di motivazione degli accertamenti, poiché non spiegavano l’iter seguito dal Comune per determinare il valore al metro quadrato. Inoltre, anche la delibera della Giunta, cui gli atti facevano riferimento, sarebbe stata carente di motivazione.

Il Comune si costituiva, insistendo sulla legittimità degli accertamenti e ribadendo l’obbligo per la ricorrente di presentare la dichiarazione Ici ad ogni mutamento del valore dell’immobile. In ogni caso, poi, l’ente confermava la fondatezza del valore accertato.

La decisione - I giudici di Reggio Emilia hanno accolto il ricorso della società, applicando i principi più volte affermati dalla Suprema corte in tema di motivazione del provvedimento impositivo.

La Ctp ha ricordato, richiamando la sentenza 21564/2013 della Cassazione, che l’atto amministrativo non può avere valenza di provocatio ad opponendum, poiché la sua funzione non è di causare l’impugnazione, ma di costituire la fonte degli effetti nei confronti del suo destinatario, cioè il contribuente. Diversamente, verrebbe ridotto il ruolo della motivazione, che persegue il fine di porre l’interessato in condizione di conoscere la pretesa impositiva, in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur.

Questi elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato non solo tempestivamente, e cioè inserendoli nel provvedimento impositivo, ma anche con quel grado di determinatezza e intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa.

In sostanza, è il giudice che deve valutare ex ante se nell’atto impugnato è presente un’adeguata motivazione, indipendentemente dal fatto che il contribuente/ricorrente sia riuscito o meno a svolgere un’opportuna difesa.

Nel caso di specie gli atti impositivi non permettevano di comprendere come il Comune fosse arrivato ad attribuire all’area quel valore. Il fatto che se ne sia data contezza nelle controdeduzioni non ne rende legittimo il comportamento, dal momento che gli elementi avrebbero dovuto essere forniti ex ante. Da qui l’annullamento degli atti impositivi.

Ctp di Reggio Emilia 145/01/2017

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