Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 21 ed il 25 marzo 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) chiamata in garanzia, litisconsorzio necessario processuale e regime impugnatorio; (ii) giudizio di appello e notifica dell'atto di impugnazione al difensore revocato; (iii) decesso della parte in giudizio, litisconsorzio necessario processuale e regime impugnatorio; (iv) legittimazione attiva dell'attore e principio di non contestazione; (v) domanda del convenuto verso altro convenuto ed assolvimento oneri formali; (vi) sentenza e vizio di omessa pronuncia; (vii) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e formulazione domanda nuova da parte del convenuto opposto; (viii) conflitto di competenza, regolamento d'ufficio e tempestività dello stesso.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

INTERVENTO/CHIAMATA IN CAUSA Cassazione n. 9013/2022
Pur registrando la presenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza ribadisce che la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex articolo 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante.

IMPUGNAZIONICassazione n. 9232/2022
Prestando adesione al più recente orientamento emerso in sede di legittimità, la sentenza riafferma che la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'articolo 291 c.p.c.

LITISCONSORZIO NECESSARIOCassazione n. 9346/2022
L'ordinanza riafferma che in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette indivisibilmente agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale, con la conseguenza che nelle successive fasi di gravame, ove questo non sia stato proposto da o nei confronti di tutti gli eredi, va ordinata d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi.

POTERI DEL GIUDICECassazione n. 9439/2022
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che deve ritenersi generica, e come tale priva di effetti, la contestazione con la quale il convenuto eccepisca "tout court" l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione.

DOMANDA GIUDIZIALE Cassazione n. 9441/2022
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'articolo 269 c.p.c., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'articolo 167, comma 2, c.p.c.

SENTENZACassazione n. 9449/2022
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza riafferma che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è certamente configurabile qualora manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado.

PROCEDIMENTO MONITORIO Cassazione n. 9633/2022
Enunciando il principio di diritto, la sentenza, valorizzando il tema dello "jus variandi endo-processuale" riscontrabile nella giurisprudenza di legittimità nel corso dell'ultimo decennio, afferma che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un ‘eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.

COMPETENZA Cassazione n. 9679/2022
La pronuncia riafferma che il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo purché promosso entro la prima udienza di trattazione.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Intervento o chiamata in causa – Chiamata in causa del terzo garante – Effetti – Litisconsorzio necessario processuale – Sussistenza – Impugnazione proposta dall'attore soccombente – Evocazione in appello del garante – Necessità – Fondamento. (Cpc, articoli 32, 102, 106 e 331)
In ogni caso in cui abbia luogo la chiamata in causa del terzo garante, essendo l'effetto della chiamata quello di estendere il contraddittorio sulla domanda principale anche al garante e, quindi, derivandone che la decisione su di essa deve essere pronunciata anche nei suoi confronti, se la domanda stessa viene rigettata ed impugna l'attore, egli deve necessariamente, avendo la chiamata realizzato un litisconsorzio necessario processuale, evocare in giudizio anche il garante; la relazione fra le cause è di inscindibilità per tale ragione e, se il garante non viene attinto dall'impugnazione dell'attore della causa principale, trova applicazione necessariamente l'articolo 331 cod. proc. civ. Tale relazione di inscindibilità, manifestandosi quale estensione del giudizio sul rapporto principale al terzo, prescinde ed è, del tutto indipendente, dal contegno processuale delle parti sia nel caso in cui l'attore non abbia spiegato alcuna domanda nei confronti del chiamato in garanzia sia nel caso in cui lo stesso garante chiamato in causa, contumace in prime cure, non abbia contestato la fondatezza della domanda principale processuale – come nella fattispecie – e venga vocato nel giudizio di impugnazione dall'attore soccombente assieme al responsabile (Nel caso in esame, relativo ad un'azione di risarcimento danni per responsabilità medico-sanitaria, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso dell'azienda sanitaria, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte del merito, nell'accogliere la domanda risarcitoria, ritenuto insussistente un litisconsorzio necessario, sia processuale che sostanziale, vertendosi in materia di cause scindibili, aveva disatteso l'eccezione d'inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di appello proposto dall'appellante danneggiato, e ritenuto irrilevante l'eventuale nullità della notifica dello stesso alla compagnia di assicurazione, terza chiamata in causa dall'azienda sanitaria a fini di garanzia, nonostante la stessa risultasse a tutti gli effetti indicata nell'intestazione della sentenza come parte "appellata contumace" del giudizio di appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21366; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24574; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 marzo 2018, n. 5876; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 settembre 2017, n. 21098; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25822; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 dicembre 2015, n. 24707; Cassazione, sezione civile II, sentenza 24 ottobre 2013, n. 24132; Cassazione, sezione civile II, sentenza 10 novembre 1997, n. 11060; Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 maggio 1997, n. 4443).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 21 marzo 2022, n. 9013 – Presidente Travaglino – Relatore Ambrosi

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Notifica dell'atto nei confronti dell'originario difensore revocato in luogo di quello nominato in sua sostituzione – Inesistenza – Esclusione – Nullità – Sussistenza – Conseguenze. (Cpc, articoli 85, 121, 156, 157, 160, 161, 291 e 330)
In tema di notificazioni, il requisito del "collegamento" o del "riferimento" tra il luogo della notificazione ed il destinatario costituisce elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza ricade nell'ambito della categoria della nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice. In particolare, la notifica dell'atto di appello effettuata nei confronti dell'originario difensore revocato, anziché in favore di quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, ma nulla, anche ove la controparte abbia avuto conoscenza legale di detta sostituzione, sicché la stessa è rinnovabile ai sensi dell'articolo 291 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra assicurato ed assicuratore per il pagamento dell'indennità reclamata dal primo in conseguenza della stipula di una polizza di responsabilità civile, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto da quest'ultimo, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale dichiarato inammissibile l'appello richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la notifica dell'impugnazione eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da altro procuratore, revoca e sostituzione portate a conoscenza legale della controparte, deve considerarsi inesistente, e come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell'articolo 291 cod. proc. civ. con conseguente inammissibilità dell'impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 luglio 2021, n. 20840; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 gennaio 2018, n. 1798; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 luglio 2016, n. 14916).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 22 marzo 2022, n. 9332 – Presidente Frasca – Relatore Rubino

Procedimento civile – Litisconsorzio necessario – Morte di una delle parti nel corso del giudizio – Litisconsorzio necessario processuale tra gli eredi – Sussistenza – Conseguenze – Integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi eredi in appello – Necessità – Mancanza – Nullità assoluta. (Cpc, articoli 110 e 331)
In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette indivisibilmente agli eredi, i quali vengono a trovarsi per tutta la durata del giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, con la conseguenza che nelle successive fasi di gravame, ove questo non sia stato proposto da o nei confronti di tutti gli eredi, va ordinata d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale i giudici d'appello, nel rigettare in sede di gravame la domanda proposta dalla ricorrente per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con mansioni di collaboratrice domestica, avevano omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 novembre 2020, n. 24639; Cassazione, sezione civile I, sentenza 1° dicembre 2011, n. 25706; Cassazione, sezione civile V, sentenza 19 novembre 2008, n. 27437; Cassazione, sezione civile I, sentenza 17 settembre 2008, n. 23765; Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 ottobre 2004, n. 20874; Cassazione, sezione civile II, sentenza 17 ottobre 2007, n. 21832; Cassazione, sezione civile I, sentenza 12 luglio 2001, n. 9418; Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 aprile 2000, n. 5125).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 marzo 2022, n. 9346 – Presidente Doronzo – Relatore Boghetich

Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di non contestazione – Portata – Difetto di legittimazione attiva in capo all'attore – Eccezione del convenuto – Formulazione – Contestazione meramente generica – Conseguenze – Equiparazione alla omessa contestazione – Configurabilità. (Cpc, articoli 115 e 167)
Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex articolo 167 cod. proc. civ. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità, e se non lo fa i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'articolo 115 cod. proc. civ.. È, pertanto, generica e come tale priva di effetti la contestazione con cui il convenuto eccepisca "tout court" l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte, pur ritenendo il dispositivo della sentenza impugnata conforme a diritto, in applicazione dell'articolo 384, ultimo comma, cod. proc. civ., ha corretto la motivazione enunciando il principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 novembre 2020, n. 26908; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 dicembre 2017, n. 29993; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 28 settembre 2017, n. 22701; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 aprile 2014, n. 7775).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 marzo 2022, n. 9439 – Presidente Amendola – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Domanda proposta dal convenuto verso altro convenuto – Oneri formali – Regime della chiamata in causa del terzo – Applicabilità – Esclusione – Regime della domanda riconvenzionale – Sufficienza. (Cpc, articoli 167 e 269)
Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di richiedere il differimento dell'udienza ai sensi dell'articolo 269 cod. proc. civ., ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabiliti per la domanda riconvenzionale dall'articolo 167, secondo comma, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di responsabilità medico-sanitaria, la Suprema Corte, enunciando il principio di diritto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte d'appello reputato "inammissibile" la domanda di garanzia formulata dal ricorrente nei confronti della compagnia di assicurazioni dell'azienda sanitaria sul presupposto che lo stesso non avesse operato la chiamata in causa nelle forme e nei termini di cui all'articolo 269 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 16 marzo 2017, n. 6846; Cassazione, sezione civile III, sentenza 6 luglio 2001, n. 9210; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 settembre 1999, n. 10695; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 novembre 1999, n. 12558; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 giugno 1991, n. 6800; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 aprile 1980, n. 2848; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 marzo 1971, n. 894; Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 gennaio 1969, n. 9).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 marzo 2022, n. 9441 – Presidente Amendola – Relatore Rossetti

Procedimento civile – Sentenza – Omessa pronuncia – Omesso esame di una censura da parte del giudice d'appello – Violazione dell'art. 112 c.p.c. – Configurabilità. (Cpc, articolo 112)
Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d'appello è certamente configurabile qualora manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado (Nel caso di specie, relativo ad un'azione risarcitoria promossa dalla società ricorrente nei confronti di un'amministrazione comunale per danni patiti da locali, arredi e merci in conseguenza di grandi eventi atmosferici abbattutisi sul territorio comunale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito, oltre ad un vizio di motivazione, omesso di ammettere le prove testimoniali tempestivamente richieste ed oggetto di reiterata richiesta nel corso del giudizio di primo grado, senza altresì motivare in modo adeguato circa la non ammissione delle stesse). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 16 febbraio 2018, n. 3845; Cassazione, sezione civile V, sentenza 14 gennaio 2015, n. 452).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 marzo 2022, n. 9449 – Presidente Amendola – Relatore Moscarini

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Convenuto opposto – Comparsa di costituzione e risposta – Proposizione domanda nuova – Ammissibilità – Presupposti. (Cpc, articoli 36, 183, 633 e 645)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (Nel caso di specie, applicando l'enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata avendo la corte territoriale errato nel ritenere inammissibile la domanda riconvenzionale dei ricorrenti convenuti opposti, attori sostanziali, volta ad ottenere il risarcimento del danno per l'illegittima occupazione usurpativa, perché di contenuto differente per "petitum" e "causa petendi" rispetto all'originaria richiesta proposta in sede monitoria, volta ad ottenere il pagamento dell'indennizzo per espropriazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 febbraio 2021, n. 29574; Cassazione, sezione civile I, sentenza 24 dicembre 2020, n. 29574; Cassazione, sezione civile II, sentenza 4 marzo 2020, n. 6091; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 settembre 2018, n. 22404; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 giugno 2015, n. 12310; Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 luglio 2013, n. 17708; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 27 dicembre 2010, n. 26128; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 settembre 2006, n. 21245; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 marzo 2006, n. 7571).
Cassazione, sezione I civile, sentenza 24 marzo 2022, n. 9633 – Presidente Campanile – Relatore Scotti

Procedimento civile – Competenza – Conflitto – Regolamento sollevato d'ufficio – Limite – Prima udienza di trattazione – Necessità – Violazione – Inammissibilità. (Cpc, articoli 38, 45 e 183)
Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall'articolo 38 cod. proc. civ., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede; il mancato rispetto di detto termine, che si consuma anche in presenza di mero rinvio dell'udienza di trattazione, perché il nostro ordinamento non ammette una dilazione ingiustificata delle attività processuali stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo comporta l'inammissibilità del regolamento (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a verbali di accertamento di violazione ed irrogazione di sanzione amministrativa, riassunto il giudizio avanti al giudice di pace di Ferentino dopo che il giudice di pace di Frosinone aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, la Suprema ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio da quest'ultimo in quanto dal consentito esame del fascicolo era emerso che il rilievo officioso era avvenuto oltre la prima udienza con conseguente tardività dello stesso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 luglio 2015, n. 16141; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 marzo 2014, n. 5225).
Cassazione, sezione I civile, sentenza 24 marzo 2022, n. 9679 – Presidente Orilia – Relatore Casadonte

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