Professione e Mercato

Il mercato degli impianti di biogas tra sostenibilità, risorse e know-how: la transizione energetica diventa realtà

Il biogas pertanto è una fonte energetica rinnovabile, neutrale per quanto riguarda le emissioni di CO2 (in quanto proveniente dalla naturale degradazione di rifiuti organici). Inoltre, il digestato, cioè il materiale residuo dopo la digestione anaerobica, può essere utilizzato come fertilizzante agricolo.

di Maria Juan Parra e Stefano Maria Zappalà*

Il biogas: che cosa è e come viene prodotto?

Il biogas è un biocombustibile gassoso ottenuto – tra l'altro - dalla degradazione anaerobica dei rifiuti di natura organica. L'impianto di produzione è generalmente collegato a una rete che convoglia il biogas verso un impianto di cogenerazione per produrre energia elettrica e calore, oppure è immesso nella rete di distribuzione dopo essere stato convertito in biometano attraverso un processo di raffinazione e purificazione (upgrading).

Il biogas pertanto è una fonte energetica rinnovabile, neutrale per quanto riguarda le emissioni di CO2 (in quanto proveniente dalla naturale degradazione di rifiuti organici). Inoltre, il digestato, cioè il materiale residuo dopo la digestione anaerobica, può essere utilizzato come fertilizzante agricolo.

Secondo i dati contenuti nel "Biogas Statistical Report 2021" pubblicato da Bioenergy Europe, circa il 71% degli impianti di biogas in Europa è alimentato da materie prime del settore agricolo, come i reflui animali, incentivando così le sinergie tra allevamento e biogas e fornendo una soluzione più redditizia per la gestione stessa dei reflui. Tuttavia, sempre secondo tale report, nonostante il consumo interno lordo di energia da biogas sia enormemente aumentato dal 1990, nel 2019 il biogas ha costituito una quota marginale del consumo energetico totale dell'UE (solo l'1%), costituente appena il 10% delle bioenergie.

Perché è necessario per la crescita del paese?

Per attuare il Green Deal contribuendo, nell'immediato, a ridurre il costo dell'energia e, più a lungo termine, favorendo la decarbonizzazione.

In Italia, il Ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani, aveva già messo in evidenza durante il mese di settembre l'aumento del 20% della bolletta elettrica, annunciando un ulteriore aumento del 40% per l'autunno. Per quanto riguarda i prezzi dell'energia elettrica in Europa e in Italia, ha spiegato l'Arera in audizione al Senato il 19 ottobre scorso, le quotazioni di questi giorni vedono prezzi medi superiori ai 200 EUR/MWh per tutto il periodo invernale.

Da ricordare che l'aumento dei prezzi è legato da una parte all'aumento dei costi di emissione della CO2 nelle aste ETS e dall'altra all'aumento dei costi di approvvigionamento del gas naturale (tecnologia price maker nel mercato elettrico), oggetto di elevata domanda connessa alla ripresa economica mondiale e per i cui consumi l'Italia dipende per il 93% di fornitura dall'estero.

Prevedendo un inverno "bollente", il Governo si è apprestato a valutare ulteriori strumenti per calmierare i prezzi dell'energia, in aggiunta a quelli già attuati ( ad esempio lo scorso giugno erano stati stanziati 1,2 miliardi per ridurre gli oneri di sistema, mentre poche settimane fa, sono stati stanziati ulteriori 3 miliardi per calmierare i prezzi nell'ultimo trimestre dell'anno), quali la riduzione dell'IVA e degli oneri di sistema, per ridurre preventivamente l'impatto dell'annunciato aumento dei prezzi.

Infatti, in Commissione Industria del Senato, martedì 5 ottobre, è stato avviato l'esame del ddl di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (A.S. 2401).

In un simile panorama, in cui i consumatori si trovano a dover affrontare l'inverno con il caro bollette, l'Europa deve dare attuazione agli impegni assunti con il piano di decarbonizzazione adottato con il Green Deal e il pacchetto FIT for 55, che dovrebbero portare l'Europa a ridurre entro il 2030 le emissioni del 55% rispetto al 1990, per poi raggiungere la neutralità climatica, ad impatto zero, entro il 2050. Questi ambiziosi obiettivi sono stati sanciti dal regolamento Europeo 2021/1119/UE, adottato il 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica la precedente «normativa europea sul clima». Tali obiettivi sono inoltre stati recepiti nei piani nazionali di ripresa e resilienza dei paesi membri (i quali sono obbligati ad includere almeno un 37% di spesa per il controllo del clima, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, par. 4, lett. e), del Reg. n. 2021/241/UE).

Durante la sessione plenaria del Parlamento europeo tenutasi a Bruxelles il 14 settembre scorso il vicepresidente della Commissione europea responsabile per il Green Deal, Frans Timmermans ha sostenuto che "Solo circa un quinto dell'aumento dei prezzi può essere attribuito all'aumento dei prezzi della CO2. Gli altri sono semplicemente una conseguenza della carenza nel mercato", ha specificato Timmermans. "L'ironia è che se avessimo avuto il Green deal cinque anni prima, non saremmo in questa posizione, perché allora avremmo meno dipendenza dai combustibili fossili e dal gas naturale. Abbiamo visto lungo questa crisi dei prezzi dell'energia, lungo la strada, che i prezzi per le rinnovabili sono rimasti bassi e stabili"; secondo il vice presidente "invece di rimanere paralizzati o rallentare le cose a causa dell'aumento dei prezzi ora nel settore energetico", bisogna "accelerare le cose nella transizione verso le energie rinnovabili in modo che l'energia rinnovabile a prezzi accessibili diventi disponibile per tutti"

Nell'audizione al Senato del 20 ottobre il presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato "il nostro obiettivo di medio termine è ridurre la dipendenza da combustibili fossili e aumentare l'uso di fonti rinnovabili. Vogliamo procedere con la transizione energetica."

Come si sta muovendo l'Italia in relazione a questi ambiziosi programmi?

Innanzitutto, attraverso:

1.Il PNRR e il decreto d.l. n. 77/2021 come convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. (c.d. decreto Semplificazioni che reca, disposizioni in ordine all'organizzazione del PNRR); e attraverso

2.il recepimento della normativa europea sopra indicata nel nostro paese. Attualmente è al vaglio delle commissioni parlamentari l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. RED II) ("atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 292")

Per quanto riguarda il PNRR e il d.l. 77/2021, lo stesso ha previsto quasi 6o miliardi di euro di risorse per la "Rivoluzione verde e transizione ecologica" (la missione 2) e l'agricoltura sostenibile. Riguardo al biometano, nel Piano si legge che "se veicolato nella rete gas, il biometano può contribuire al raggiungimento dei target al 2030 con un risparmio complessivo di gas a effetto serra rispetto al ciclo vita del metano fossile tra l'80 e l'85 per cento".

In particolare per il comparto del biogas si prevede di:

i)riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti biogas agricoli esistenti;

ii)supportare la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano (attraverso un contributo del 40% dell'investimento);

iii)promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas per ridurre l'uso di fertilizzanti sintetici e aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli;

iv) promuovere la sostituzione di veicoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza con veicoli alimentati a metano/biometano;

v) migliorare l'efficienza in termini di utilizzo di calore e riduzione delle emissioni di impianti agricoli di piccola scala esistenti per i quali non è possibile accedere alle misure di riconversione;

vi) introdurre una nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile nel settore dei trasporti, la produzione e l'utilizzo del biometano anche in altri settori. La riforma è quella contenuta nel ddl 292 attuativo della RED II (di cui al punto 2. supra) e successivamente, sarà attuato tramite un decreto MiTE che stabilirà condizioni, criteri e modi di attuazione del sistema di promozione della produzione e del consumo di biometano nei settori industriale, terziario e residenziale.

Ancora, nel Decreto Semplificazioni, come modificato dalla legge di conversione sono contenute (agli articoli 31 e s.s.) le seguenti misure riferite al biogas/biometano:

• estensione degli incentivi erogati dal GSE attraverso il sistema dei CIC (Certificati di Immissione in Consumo) anche ai sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, in quanto gli stessi costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018;

• la costruzione ed esercizio di tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale costituiscono opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 12 del TU Edilizia.

In tal senso è bene ricordare che in merito alla dichiarazione di pubblica utilità (disciplinata dagli artt. 12-14 del D.P.R. 327/2001, il Testo Unico Espropri), essa attribuisce alle opere, anche private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative, mentre la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza (v. art. 22-bis del T.U. Espropri).

È stato osservato (dal direttore di Elettricità Futura Agostino Re Rebaudengo) che solo un robusto "alleggerimento" delle procedure consentirà "la messa a terra entro il 2030 degli oltre 70 GW di nuovi impianti rinnovabili necessari a realizzare il target Green Deal".

Infine, ma non meno importante, lo schema di decreto legislativo di attuazione della RED II (atto del Governo n. 292) contiene le seguenti disposizioni relative al biogas:

• l'Allegato VIII elenca le materie prime per la produzione di biogas, per il trasporto e biocarburanti avanzati, il cui contributo per il conseguimento delle quote minime di produzione (di cui all'articolo 39, commi 1 e 2), è considerato il doppio del loro contenuto energetico (double counting);

• l'articolo 24 che regola il procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano. Il comma 1 modifica l'articolo 8-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (di attuazione della direttiva 2009/28 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili) facendo rientrare nella procedura abilitativa semplificata (PAS) non solo "le opere e le infrastrutture connesse", ma tutte le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti di biometano, inclusa l'immissione del biometano in rete;

• il comma 2 dello stesso articolo 24 prevede che il biometano, ancorché prodotto a partire da materia classificata come rifiuti (art. 183, comma 1, lettera a), del codice dell'ambiente d.lgs 152/2006) quando rispetti certe caratteristiche (art. 3 DM 2.3.2018) cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del predetto codice dell'ambiente, facilitandone il successivo trattamento ed uso; e,

• l'articolo 42 detta criteri di sostenibilità, di riduzione delle emissioni di gas serra e di efficienza energetica che tutte le fonti di energia da biomassa, indipendentemente dall'utilizzo finale, devono rispettare per poter accedere ai regimi incentivanti, nonché per poter essere conteggiate ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali.

Conclusioni

Il momentum e il quadro complessivo sono del tutto favorevoli: incentivi, semplificazione delle procedure autorizzative, investimenti previsti nel PNRR… a questo si aggiunga l'eccellente tessuto imprenditoriale italiano, pronto a scommettere su progetti ambiziosi che vedono l'utilizzo del biogas, anche abbinato all'idrogeno, come la nuova frontiera su cui concentrare i propri piani di sviluppo industriale, in piena coerenza con la politica di decarbonizzazione.

Sono recenti le notizie stampa che riferiscono di progetti industriali a larga scala che prevedono l'utilizzo delle reti del gas anche per il trasporto di idrogeno in blending con il metano (ricordiamo che l'Italia ha la rete gas più estesa in Europa con oltre 41.000 km, quindi un asset strategico ricco di potenzialità). "L'Italia ha una rete gas sviluppata in maniera capillare che può essere utilizzata fin da subito e poi potenziata a costi minimi per accogliere una percentuale di idrogeno miscelato con il gas" ha recentemente dichiarato Alberto Dossi, presidente di H2IT – associazione italiana idrogeno e celle a combustibile.Giorgio Graditi, direttore del dipartimento tecnologie energetiche e fonti rinnovabili dell'ENEA, ha recentemente indicato che è allo studio una combinazione tra l'idrogeno, ottenuto dal surplus di rinnovabili, con la CO2 da effluenti industriali o da impianti a biogas/biometano, che permetterebbe la produzione di combustibili a bassa impronta di carbonio, favorendo al tempo stesso la crescita di un settore industriale fondato su impianti, filiere e su competenze italiane, in termini di manifattura, già esistenti e di riconosciuto valore nazionale.

Insomma, con la competenza e la creatività che connota le aziende italiane potranno esserci grandi sviluppi per le nuove progettualità ambientali. Il tempo è galantuomo e vedremo se sapremo cogliere il momento favorevole per posizionare il nostro paese all'avanguardia del settore, come merita di essere, investendo con capacità sinergica e progettualità le risorse che l'UE ci mette a disposizione.

*a cura degli avv.ti Maria Juan Parra e Stefano Maria Zappalà, Juiridicum avvocati associati

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