Penale

Carcere fino a tre anni contro la pirateria digitale

Concluse le votazioni sugli emendamential disegno di legge. Sanzioni sia penali sia amministrative a tutela del diritto d’autore

di Giovanni Negri

Una stretta sia sul piano amministrativo sia su quello penale contro la pirateria digitale. È quella che si propone a ulteriore protezione del diritto d’autore il disegno di legge di cui si è conclusa alla camera la votazione in commissione sugli emendamenti.

Il provvedimento attribuisce innanzitutto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il potere di ordinare ai prestatori di servizi digitali di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi in maniera illecita anche adottando provvedimenti cautelari in via d’urgenza.

Il provvedimento di disabilitazione è notificato ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali, inoltre alla Europol e al soggetto che ha richiesto l’adozione del provvedimento medesimo. Il provvedimento deve essere eseguito senza ritardi e comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione.

L’Agcom provvede anche a trasmettere alla Procura di Roma l’elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati, con l’indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti cui tali provvedimenti sono stati notificati. Inoltre, i destinatari dei provvedimenti informano la medesima Procura, su sua richiesta, di tutte le attività svolte in adempimento dei provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l’identificazione dei fornitori dei contenuti illecitamente diffusi.

Quanto alle sanzioni, si ricorda che in generale i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell’Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 a 258.228 euro. In particolare, se l’inottemperanza riguarda ordini impartiti dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro fino al 2% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

Sul versante penale, la vecchia legge sul diritto d’autore, la n. 633 del 1941, ovviamente più volte modificata, viene integrata con la previsione di una sanzione che vede applicabile sia la detenzione (da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni) sia una multa (fino a 15.493 euro) a chi abusivamente esegue «la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».

La disposizione penale (articolo 85-bis delle legge 633/41) impedisce poi di introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video o audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell’ingegno che vengono in quei contesti realizzate o diffuse.

Si intende così contrastare il fenomeno del camcording, cioè la registrazione abusiva dell’opera filmica nella sala cinematografica. Una pratica che costituisce la fonte primaria della pirateria visto che si stima che su dieci film diffusi online nove sono registrati in modo abusivo. Per le più gravi delle violazioni previste dalla legge è poi escluso espressamente che possa operare la causa di non punibilità per tenuità del fatto.

All’autorità giudiziaria è poi affidata l’ulteriore arma del sequestro preventivo e della confisca dei proventi realizzati con le condotte illecite, abilitando la magistratura giudiziaria all’indagine presso banche, fornitori di servizi di pagamento e società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche all’estero.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©