Responsabilità

Fondo vittime, l'impresa designata può pretendere l'intero da ciascun responsabile

Le Sezioni unite, sentenza 21514/2022, hanno chiarito la natura giuridica dell'azione nei confronti del danneggiante, partendo dal caso di un veicolo non assicurato condotto da un soggetto terzo

di Francesco Machina Grifeo

Le Sezioni unite, sentenza 21514/2022, con una complessa decisione, indagano sulla natura giuridica dell'azione dell'impresa designata dal Fondo vittime della strada (una volta pagato il danneggiato) nei confronti del danneggiante, partendo dal caso di un veicolo non assicurato condotto da un soggetto terzo rispetto al proprietario.

Il carattere solidaristico dell'obbligazione, che la legge pone in capo all'impresa designata per il Fondo, afferma la Corte, "conforma nettamente la natura e la disciplina dell'azione prevista dal primo comma dell'art. 292 del Dlgs n. 209 2005 (cd. codice delle assicurazioni private), che risultano del tutto peculiari".

All'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro, prosegue la Cassazione, "non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata".

Ad avviso del Collegio, dunque, "l'azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile".

Le caratteristiche di specialità dell'azione non consentono dunque di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato.

L'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima "comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal primo comma dell'art. 292 del Dlgs n. 209 del 2005)".

Con la conseguenza che, in caso di sinistro imputabile a più responsabili - come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo -, l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero.

Inoltre, pur dovendosi riconoscere alla prestazione garantita dall'intervento del Fondo natura risarcitoria, l'accertamento della responsabilità del sinistro "non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda, con la conseguenza che non sussiste, nel caso all'esame, la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c. né la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace ex art. 7, comma secondo, c.p.c., relativa alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale".

E ciò contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti e diversamente anche da quanto affermato un precedente della Cassazione in sede di regolamento di competenza (ordinanza 23/07/2010, n. 17467). Quella pronuncia infatti, prosegue la Corte, si colloca espressamente nel filone interpretativo non più condiviso secondo cui l'azione di regresso si concreta nell'esercizio da parte dell'impresa designata dello stesso diritto al risarcimento del danno che sarebbe spettato verso il responsabile, sulla base di una surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 c.p.c., n. 5.

Inoltre, la competenza territoriale non va individuata con riferimento al luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio degli attuali ricorrenti, come sostenuto dai ricorrenti, bensì, come correttamente affermato dalla Corte di appello, con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente.

A ogni modo, la parte convenuta può sempre eccepire il cattivo pagamento effettuato dall'impresa designata, per paralizzare la pretesa azionata dall'impresa designata.

Ancora, essendo espressamente previsto nel primo comma dell'art. 292 in questione, qualora l'impresa designata esperisca l'azione dopo aver risarcito il danno in via di transazione – come nel caso specifico - il credito vantato è liquido ed esigibile e può essere azionato in via monitoria.

Infine, trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato.

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