Comunitario e Internazionale

Analisi sul servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Gli aspetti chiave delle Comunità Energetiche

Gli strumenti volti alla ricerca di un sempre più efficacie metodo di consumo dell'energia nascono dall'esigenza di affrontare un tema improrogabile: la transizione energetica, intesa come costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili.

di Matteo Piacentini

Gli strumenti volti alla ricerca di un sempre più efficacie metodo di consumo dell'energia nascono dall'esigenza di affrontare un tema improrogabile: la transizione energetica, intesa come costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili.

A livello europeo l'autoconsumo energetico è stato fortemente valorizzato dalla nuova direttiva sulle rinnovabili RED II, Renewable Energy Directive, statuendo il primo riconoscimento giuridico dell'autoconsumo e delle Comunità Energetiche. In base alla Direttiva gli Stati membri provvederanno affinché gli auto-consumatori di energia rinnovabile che si trovano nello stesso edificio siano autorizzati ad organizzare tra di loro lo scambio di energia rinnovabile prodotta presso il loro sito. Ciò consentirà la produzione, l'accumulo e la vendita di energia secondo un modello da uno a molti (one to many).

Il primo vero riferimento normativo nazionale relativo alla regolamentazione italiana in materia di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabile è stato l'articolo 42-bis, inserito nel decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

L'articolo 42-bis definisce le modalità e condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile, avviando, di fatto, la sperimentazione di un quadro di regole volte a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per "condividere" l'energia elettrica localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia.

Infine, è stato pubblicato il decreto definitivo di recepimento della direttiva UE 2018/2001; il Decreto Legislativo 199/2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, rappresenta un'accelerazione del percorso di crescita sostenibile del paese in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e 2050. Nella pratica definisce strumenti, incentivi, quadro istituzionale, finanziario e giuridico.

Le tipologie di configurazione ad oggi ammesse al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa gestito sono essenzialmente due:

(i) gruppo di auto-consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;

(ii) comunità di energia rinnovabile.

Per auto-consumatore di energia rinnovabile si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un auto-consumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.

L'impianto di produzione dell'auto-consumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'auto-consumatore di energia rinnovabile. L'auto-consumatore di energia rinnovabile può realizzare, in autonomia o congiuntamente a un produttore terzo, una configurazione di SEU o ASAP ai sensi del TISSPC, nel rispetto delle relative definizioni.

La comunità di energia rinnovabile è, invece, un s oggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

L'obiettivo principale a cui devono essere rivolte queste comunità è fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

In generale, i rapporti tra i soggetti di entrambe le configurazioni appena descritte sono regolati da un contratto di diritto privato con i seguenti requisiti:

-previsione del mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia;

-individuazione univocamente di un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, tra le altre cose, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;

-deve essere concesso ai soggetti parti del contratto di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Nel caso, ad esempio di condomìni, il contratto può essere costituito anche dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

Per quanto siamo ancora in uno stato puramente iniziale di questa nuovo metodo di consumo energetico, i vantaggi che se ne possono trarre sono certamente numerosi: (i) a livello residenziale, l'implementazione di azioni per aumentare il risparmio economico e l'efficienza energetica degli edifici e la contribuzione a combattere la povertà energetica; (ii) a livello commerciale e industriale, la fornitura di maggiore competitività riducendo i consumi e abbassando le tariffe di approvvigionamento; (iii) a livello ambientale, la riduzione delle emissioni attraverso l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaico.

*a cura di Matteo Piacentini Senior Associate EPTALEX

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