Con la sentenza depositata il 7 maggio nella causa C-115/22, Nada e altri Lussemburgo ha precisato che una commissione arbitrale competente a risolvere questioni in materia di lotta contro il doping non può essere considerata una giurisdizionale nazionale ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
LA MASSIMA
Competenza e giurisdizione - Nozione di giurisdizione - Commissione arbitrale nazionale competente in materia di lotta contro il doping nel settore dello sport - Cooperazione tra Corte Ue e giudici nazionali - Organismo nazionale - Giurisdizione - Parametri richiesti - Indipendenza - Inamovibilità - Principio della tutela giurisdizionale effettiva. (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, articolo 267)
Per formulare un quesito pregiudiziale d’interpretazione, l’organo nazionale deve essere qualificato come giurisdizione in base ai parametri stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. In particolare, va accertata l’origine legale dell’organismo giurisdizionale, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, l’instaurazione del contraddittorio nel suo procedimento, l’applicazione di norme giuridiche e l’indispensabile carattere dell’indipendenza. Una commissione arbitrale i cui membri sono nominati dal Governo e alla quale non è garantita l’inamovibilità non può essere qualificata come organo giurisdizionale e non può, quindi, effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La nozione di organo giurisdizionale è cruciale per presentare una richiesta di rinvio pregiudiziale d’interpretazione alla Corte di giustizia dell’Unione europea e, sul punto, gli eurogiudici hanno chiarito diversi aspetti utili per la corretta qualificazione della nozione, questione di interesse generale per fare funzionare il sistema basato sulla cooperazione tra giudici nazionali e Corte Ue. Ultima in ordine di tempo è la sentenza depositata il 7 maggio nella causa C-115/22, Nada e altri con ...


