Non sussiste l’imputabilità se manca solo una delle due capacità di intendere e volere
Il vizio di mente è totale e non parziale se il soggetto ha azzerato una delle due attitudini mentali e non rileva che la mancata gestione degli impulsi che lo determinano ad agire sia dovuta alla volontaria sottrazione alle cure
Il presupposto fondamentale per punire chi commette un reato è la sussistenza della sua imputabilità, che è esclusa in caso di vizio totale di mente. Il vizio è totale quando manchi la capacità di intendere e volere che è affermabile solo quando il soggetto possegga entrambe le attitudini anche se in maniera scemata. Infatti, l’esclusione anche di una sola delle due componenti di tale capacità fa venir meno il presupposto primario dell’imputabilità della persona di fronte alla giustizia penale.
Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 12283/2025 - ha annullato la condanna di un soggetto molestatore affinché sia accertata con certezza la sussistenza della capacità di volere pur non essendo in discussione quella di intendere.
L’imputato era stato, infatti, sottoposto a perizia dall’ausiliario del giudice e da questa era emersa la malattia mentale di tipo paranoide che comprometteva totalmente la possibilità da parte del soggetto di determinarsi contro gli impulsi a cui non poteva resistere. Ma il giudice d’appello aveva confermato la condanna affermando la presenza di un vizio solo parziale di mente dovuto anche alla resistenza del soggetto a sottoporsi alle dovute terapie psichiatriche.
La Cassazione rileva un errore nel ragionamento dei giudici di merito dove non avevano valorizzato l’affermazione peritale secondo cui il disturbo psichiatrico dell’imputato impediva la presa di coscienza della malattia e quindi determinava la mancata considerazione dell’utilità del trattamento terapeutico da parte della persona.
Non poteva quindi il giudice far discendere la parzialità del vizio di mente dalla considerazione che se il soggetto si fosse sottoposto alle necessarie cure non sarebbe stato totalmente incapace di volere.
Si tratta di un ragionamento ellittico che non risponde all’esame preliminare sull’imputabilità del reo che richiede la contemporanea esistenza tanto della capacità di intendere quanto di quella di volere.
Esclusa completamente una delle due capacità il vizio è da considerarsi totale con la conseguente impossibilità per il giudice di elevare la punizione contro il soggetto non imputabile.