La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 16 aprile nella causa C-229/29 (Brännelius) ha chiarito in quali casi un'informazione è considerata tra quelle rese pubbliche non costituendo più così un'informazione privilegiata
LA MASSIMA
Borsa e mercati finanziari - Mercato unico dei servizi finanziari - Abuso di mercato - Nozione di informazioni privilegiate - Criteri - Carattere pubblico dell'informazione - Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico. (Regolamento (UE) n 596/2014, articoli 7 e 17; Regolamento (UE) 2016/1055, articolo 2)
L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 596/2014 deve essere interpretato nel senso che, affinché un'informazione sia considerata come resa pubblica e cessi così di costituire un'«informazione privilegiata», ai sensi di tale disposizione, è necessario che essa sia oggetto di una comunicazione al pubblico secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti all'articolo 17 di tale regolamento e all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2016/1055.
Per garantire l’integrità dei mercati finanziari e la fiducia del pubblico nei mercati, aspetti essenziali nello spazio europeo, l'Unione europea è intervenuta con diversi strumenti tra i quali il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione. ...


