La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 22 gennaio nella causa C-453/24 (Hadenov) pone al centro l'interpretazione della decisione quadro 2005/214/Gai del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.
LA MASSIMA
Sanzioni - Cooperazione giudiziaria penale - Reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie - Motivi di diniego - Informazione dell'interessato sul diritto di opposizione al procedimento - Obbligo di consultazione. (Decisione quadro 2005/214/GAI, articoli 6 e 7)
Gli articoli 6 e 7 della decisione quadro 2005/214 devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito dell'obbligo di consultazione preliminare alla decisione di diniego di riconoscimento e di esecuzione di una decisione che infligge una sanzione pecuniaria, l'autorità competente dello Stato di esecuzione è tenuta, in caso di dubbio sull'effettività dell'informazione data all'interessato sul diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione e sui relativi termini di ricorso, a verificare presso l'autorità competente dello Stato della decisione se un tale ricorso possa ancora essere proposto. Inoltre, qualora dalla consultazione dell'autorità competente dello Stato della decisione risulti che l'interessato non è stato informato del diritto di opporsi alla decisione che gli infligge una sanzione pecuniaria né dei relativi termini di ricorso e un siffatto ricorso può ancora essere proposto, l'autorità competente dello Stato di esecuzione non può trasmettere essa stessa tali informazioni all'interessato né sospendere il procedimento di riconoscimento e di esecuzione avviato dinanzi a essa in attesa dell'esito di tale ricorso o della scadenza del termine per proporlo. Tale autorità, per contro, è tenuta a porre fine a tale procedimento.
Cooperazione ad ampio raggio con garanzie per il destinatario di un provvedimento con il quale sono inflitte sanzioni pecuniarie. Le autorità nazionali dello Stato richiesto, infatti, prima di dare il via libera al riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, in caso di dubbi, devono accertare, consultando preliminarmente le autorità dello Stato di emissione che quest’ultimo abbia provveduto a informare l’interessato del diritto di opporsi al provvedimento. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell...


