La Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 19 marzo nella causa C-371/24, Comdribus) ha precisato che i dati biometrici rientrano tra i dati personali sensibili verso i quali è richiesta una protezione rafforzata, ha sottolineato che la mera sussistenza di una o più ragioni plausibili di sospettare una persona della commissione di un reato, non è sufficiente a giustificare tale raccolta alla luce di quanto previsto dall'articolo 10 della direttiva 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
LA MASSIMA
Privacy - Trattamento dei dati personali - Dati biometrici - Plausibile commissione di un reato - Nozione di strettamente necessario - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Tutela giurisdizionale effettiva - Obbligo di motivazione. (Direttiva 2016/680, articoli 4, 8 e 10; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 47 e 49)
L'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), e con l'articolo 8 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato, a meno che sia dimostrato, da un lato, che il diritto nazionale definisce le finalità specifiche e concrete perseguite da tale raccolta in modo adeguato e sufficientemente preciso e, dall'altro, che l'autorità competente è tenuta, in ciascun caso specifico, a valutare se detta raccolta sia strettamente necessaria alla realizzazione di tali finalità, cosicché una siffatta raccolta non riveste un carattere sistematico. L'articolo 10 della direttiva 2016/680, letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 4, nonché con l'articolo 54 di tale direttiva, e alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non prevede l'obbligo, per l'autorità competente, di motivare adeguatamente, in ciascun caso specifico, il carattere "strettamente necessario", ai sensi di tale articolo 10, della raccolta dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato. L'articolo 10, letto in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), nonché con l'articolo 8 di tale direttiva, e alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di perseguire penalmente e di condannare una persona per un reato specifico che punisce il rifiuto della medesima di consentire la raccolta dei suoi dati biometrici, anche qualora quest'ultima non sia stata perseguita penalmente o condannata per il reato su cui si fondava la prevista raccolta di tali dati, purché detta raccolta soddisfi la condizione del carattere "strettamente necessario", ai sensi di detto articolo 10, e la sanzione penale inflitta a tale titolo rispetti il principio di proporzionalità.
Da un lato, le esigenze di sicurezza e di ordine pubblico, dall’altro lato, la tutela dei dati personali. Per tracciare il punto di equilibrio è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 19 marzo nella causa C-371/24, Comdribus) con la quale la Corte, precisato che i dati biometrici rientrano tra i dati personali sensibili verso i quali è richiesta una protezione rafforzata, ha sottolineato che la mera sussistenza di una o più ragioni plausibili di sospettare...


