La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 12 maggio nella causa C-797/23 (Meta Platforms Ireland), è intervenuta ad affermare il diritto degli editori dei giornali ad ottenere un'equa remunerazione, in quanto titolari di diritti esclusivi di natura preventiva, imponendo a Meta in questo caso, ma in generale ai prestatori di servizi online, di corrispondere l'importo dovuto per l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico e di ottenere una preliminare autorizzazione all'utilizzo

Corte di giustizia dell'Unione europea - Grande sezione - Sentenza 12 maggio 2026 - Causa C-797/23

LA MASSIMA

Marchi e brevetti - Diritto d'autore e diritti connessi - Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online - Equo compenso - Regole nazionali - Poteri attribuiti a un'autorità amministrativa indipendente - Proporzionalità - Libertà di impresa - Pluralismo dei media. (Direttiva 2019/790, articolo 15; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 11 e 16)

L'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale nonché gli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano il diritto di ottenere un'equa remunerazione come corrispettivo dell'autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concessa ai prestatori di servizi della società dell'informazione; impone a tali prestatori, che utilizzano o intendono utilizzare siffatte pubblicazioni, l'obbligo di avviare trattative con detti editori, di non limitare la visibilità dei contenuti di questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e di mettere a disposizione di detti editori e di un'autorità pubblica le informazioni necessarie per determinare l'importo dell'equa remunerazione; autorizza tale autorità a definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare detta remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti dinanzi ad essa, a determinarne l'importo, nonché a controllare il rispetto dell'obbligo di informazione gravante su detti prestatori e ad imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo, a condizione che tale normativa non privi gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico della possibilità di rifiutare di concedere una tale autorizzazione né di quella di concederla a titolo gratuito, che non imponga ai prestatori dei servizi della società dell'informazione alcun obbligo di pagamento non correlato all'utilizzo di tali pubblicazioni e che gli obblighi e le eventuali sanzioni imposti a tali prestatori rispettino il principio di proporzionalità.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza depositata il 12 maggio nella causa C-797/23 (Meta Platforms Ireland), è intervenuta ad affermare il diritto degli editori dei giornali ad ottenere un’equa remunerazione, in quanto titolari di diritti esclusivi di natura preventiva, imponendo a Meta in questo caso, ma in generale ai prestatori di servizi online, di corrispondere l’importo dovuto per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico e di ottenere una preliminare...

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