Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 29 gennaio nella causa C-668/24 (Fondazione Teatro alla Scala di Milano) che permette anche di fare luce sugli orientamenti seguiti dalla Corte di Cassazione con alcune pronunce rese nel 2023.

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione X - Sentenza 29 gennaio 2026 - Causa C-668/24

LA MASSIMA

Lavoro e formazione - Politica sociale - Accordo Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato - Fondazioni lirico-sinfoniche - Contratti di lavoro a tempo determinato - Successione di contratti a tempo determinato - Clausola 5 - Misure per sanzionare il ricorso a pratiche abusive - Mancata conversione del contratto - Risarcimento del danno - Conformità al diritto Ue. (Clausola 5, allegato alla direttiva 1999/70/Ce)

La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, contenuto nell'allegato della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, in forza della quale le norme di diritto comune che disciplinano i rapporti di lavoro e mirano a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato mediante la conversione automatica di tali contratti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche. La previsione di misure sanzionatorie del ricorso a una reiterazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato in tale settore, che prevede da un lato, la possibilità di concedere un importo minimo a titolo di risarcimento del danno subito, la cui prova può essere fornita mediante presunzioni, salvo l'ottenimento del risarcimento del maggior danno, e, dall'altro, la responsabilità dei dirigenti di tali fondazioni in caso di colpa grave o dolo nella violazione da parte di questi ultimi della normativa nazionale relativa a tali contratti, è da ritenere conforme alla direttiva. A condizione, però, che le misure consentano di sanzionare in modo effettivo l'abuso accertato, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Qualora detto giudice ritenga che tali misure non consentano di sanzionare in tal modo il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, esso è tenuto a interpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale in modo conforme a tale clausola al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 1999/70 e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima.

Gli abusi nel rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato vanno sanzionati, ma uno Stato membro può prevedere per il settore delle attività delle fondazioni lirico sinfoniche misure di contrasto differenti rispetto a quelle generalmente previste, escludendo la trasformazione del contratto in uno a tempo indeterminato. A patto, però, che le misure predisposte consentano di sanzionare in modo effettivo l'abuso. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata...

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