L’avvocato può sempre rinunciare al titolo di specialista, anche se conseguito in un solo settore, ma ai fini del mantenimento della specializzazione l’attività di insegnamento non può essere considerata valida. Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti forniti dal Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 16/2026, pubblicato il 14 aprile scorso sul sito del Codice deontologico, in risposta a un doppio quesito del COA di Venezia.
I quesiti
Nello specifico, il Consiglio dell’Ordine veneto chiedeva al CNF di sapere se: “l’avvocato specialista possa decidere di rinunciarvi per motivi svincolati dal limite massimo di cui all’art. 6 comma 3, con facoltà di rinnovo della domanda anche senza che sia decorso il termine di cui al combinato disposto di cui all’articolo 12 ultimo comma e articolo 6 comma 2 lettera c), ed in caso positivo quale sia l’ente destinatario della relativa istanza di cancellazione”. Inoltre, domandava il COA se “l’attività di insegnamento nella materia di specializzazione quale professore universitario a contratto possa considerarsi utile e valida ai fini della formazione specialistica finalizzata al mantenimento del titolo”.
Il parere del CNF sulla rinuncia al titolo
Con riferimento al primo quesito, il CNF richiama l’art. 3, comma 1, del d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm., secondo cui l’avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due settori di specializzazione.
Da tale previsione il Consiglio trae la propria interpretazione della facoltà di rinuncia, affermando che “l’avvocato, dunque, può sempre rinunciare al riconoscimento del titolo di specialista anche qualora sia riconosciuto tale in un solo settore di specializzazione”.
Il CNF distingue, a questo punto, le conseguenze: in caso di rinuncia all’unico titolo posseduto, l’avvocato perde la qualifica di specialista; in caso di rinuncia a uno dei due titoli, resta ferma la specializzazione nell’altro settore.
Resta comunque ferma la possibilità di presentare una nuova domanda ai sensi dell’art. 6 del d.m. 144/2015, “dovendo comunque dimostrare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla medesima disposizione e nel rispetto del limite di cui al comma 3”.
Quanto al profilo procedurale, la rinuncia su base volontaria, afferma il CNF, deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che tiene l’elenco di cui all’art. 5 del d.m. citato, il quale “senza indugio, trasmette l’istanza al Consiglio Nazionale Forense che delibera ai sensi dell’art. 12, comma 4”.
Il CNF precisa inoltre che la cancellazione volontaria dall’elenco segue il medesimo iter procedimentale della rinuncia al titolo.
Il parere del CNF sul mantenimento del titolo
Relativamente al secondo quesito, il CNF richiama innanzitutto, l’art. 9, comma 1, del d.m. 144/2015, che impone all’avvocato specialista di dichiarare e documentare ogni tre anni l’adempimento degli obblighi di formazione permanente.
Viene poi richiamato l’art. 10, comma 2, che stabilisce l’obbligo di partecipazione a scuole o corsi di alta formazione con almeno 75 crediti nel triennio e 25 per ciascun anno.
Alla luce delle norme analizzate, il Consiglio esclude, quindi, la rilevanza dell’attività accademica, affermando che “il combinato disposto delle due citate previsioni conduce ad escludere che l’attività di insegnamento nella materia di specializzazione quale professore universitario a contratto possa considerarsi utile e valida ai fini della formazione specialistica finalizzata al mantenimento del titolo”.

