Le misure di self cleaning devono essere valutate in rapporto alla specifica natura dell’illecito professionale che ha generato il giudizio di inaffidabilità espresso dalla stazione appaltante: ove tale giudizio si fondi sull’esercizio di fatto di poteri gestori da parte di soggetti non titolari di cariche formali, le modifiche formali apportate alla composizione degli organi sociali formali e alla titolarità delle quote sono inidonee a neutralizzare la gestione di fatto da parte di terzi.

IL FATTO, IL RICORSO E L’APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO

Una stazione...

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