Un duro colpo al modello del project financing da anni previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Infatti, con la sentenza del 5 febbraio 2026 (C-810/24), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha accertato che il diritto di prelazione previsto dal Codice dei contratti pubblici italiano per il promotore di una procedura di project financing è contrario al diritto europeo.

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione II - Sentenza 5 febbraio 2026 - Causa C-810/24 - Commento - Presidente Jürimäe; Relatore Gavalec; Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 25 novembre 2024, nel procedimento Urban Vision Spa contro Comune di Milano e altro

LA MASSIMA

Appalti - Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2014/23/UE - Procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione - Finanza di progetto ad iniziativa privata - Valutazione e approvazione di una proposta di finanza di progetto - Bando di gara pubblicato sulla base di tale proposta - Diritto di prelazione dell'operatore economico promotore interessato purché garantisca le condizioni della migliore offerta - Modifica apportata dopo la presentazione dell'offerta iniziale - Articolo 3 - Principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità - Violazione. (Tfue, articoli 49 e 56; Direttiva 2014/23/Ue, articolo 12; Direttiva 2006/123/CE)

In tema di appalti pubblici l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, in combinato disposto con l'articolo 49 TFUE, con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

Un duro colpo al modello del project financing da anni previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Infatti, con la sentenza del 5 febbraio 2026 (C-810/24), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha accertato che il diritto di prelazione previsto dal Codice dei contratti pubblici italiano per il promotore di una procedura di project financing è contrario al diritto europeo.

Si tratta di una pronuncia dalle enormi conseguenze che, almeno per il momento, disincentiverà...

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