Ai sensi degli artt. 54 e 110 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante può avviare il sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta anche in assenza di soglie matematiche predeterminate nel bando, ogniqualvolta l’offerta presenti profili concreti di inattendibilità o di insostenibilità economica, esercitando un potere valutativo tecnico-discrezionale non soggetto a sindacato giurisdizionale se non nei limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti o della macroscopica...

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