Con la sentenza depositata il 15 gennaio 2026, nella causa C-45/24, gli eurogiudici hanno fatto un ulteriore passo nella tutela degli acquirenti di biglietti aerei i cui voli siano poi cancellati, stabilendo che il vettore è tenuto a versare, nel caso di annullamento del volo, non solo il costo del biglietto, ma anche l'importo che il passeggero ha corrisposto alla società che ha svolto la funzione di intermediaria nell'acquisto dei biglietti

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione IV - Sentenza 15 gennaio 2026 - Causa C-45/24 - Commento - Presidente Jarukaitis; Relatore Calot Escobar; Avvocato generale Norkus; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), nel procedimento Verein für Konsumenten information contro Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV 

LA MASSIMA

Trasporti - Trasporto aereo - Cancellazione del volo - Diritto al rimborso del prezzo del biglietto - Commissione riscossa da un intermediario - Inclusione nell'importo da rimborsare - Conoscenza da parte del vettore - Onere della prova. (Regolamento n. 261/2004, articolo 8)

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dello stesso, deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto aereo che deve essere preso in considerazione per stabilire l'importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione del volo include la differenza tra l'importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponda a una commissione percepita da un'impresa intervenuta in qualità di intermediario, senza che occorra che il vettore aereo conosca l'importo esatto di tale commissione.

Tutela dei passeggeri ampliata grazie alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Con la sentenza depositata il 15 gennaio 2026, nella causa C-45/24, gli eurogiudici hanno fatto un ulteriore passo nella tutela degli acquirenti di biglietti aerei i cui voli siano poi cancellati, stabilendo che il vettore è tenuto a versare, nel caso di annullamento del volo, non solo il costo del biglietto, ma anche l’importo che il passeggero ha corrisposto alla società che ha svolto la funzione di intermediaria...

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