Con la sentenza depositata il 21 maggio, nella causa "italiana" C-95/24 (Khuzdar), la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta a chiarire in quali casi si può ritenere che l'interessato sia stato a conoscenza dello svolgimento del processo a proprio carico
LA MASSIMA
Sentenza penale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato di arresto europeo - Motivi di non esecuzione facoltativa - Riconoscimento delle sentenze penali - Motivi di rifiuto al riconoscimento - Interessato non comparso personalmente al processo - Rinuncia volontaria e inequivocabile - Valutazione dell'autorità nazionale competente - Obbligo di interpretazione conforme. (Decisione quadro 2002/584/Gai, articolo 4; decisione quadro 2008/909/Gai, articolo 9)
L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nonché l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una pena disposta malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, se sono soddisfatte, da un lato, le condizioni per rifiutare la consegna di tale interessato e, dall'altro, le condizioni per ordinare l'esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ai sensi delle disposizioni di detta normativa che recepiscono la decisione quadro 2002/584, tale esecuzione della pena in oggetto non possa essere ordinata dal giudice dello Stato membro di esecuzione a motivo del fatto che non sono soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della sentenza di condanna, ai sensi delle disposizioni della succitata normativa che recepiscono la decisione quadro 2008/909. Il requisito relativo alla conoscenza del processo fissato, enunciato dall'articolo 9, della decisione quadro 2008/909, è soddisfatto qualora, alla luce di tutte le circostanze pertinenti debitamente prese in considerazione, e in particolare del comportamento di detto interessato, si possa ritenere che quest'ultimo sia stato informato della data dell'udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna. L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, nonché l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una sentenza di condanna pronunciata malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, e senza che siano soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate da tale articolo 9, paragrafo 1, lettera i), in particolare quello enunciato al punto ii) di tale disposizione, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione non ha la facoltà di riconoscere tale sentenza di condanna.
Con la sentenza depositata il 21 maggio, nella causa "italiana" C-95/24 (Khuzdar), la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta a chiarire in quali casi si può ritenere che l’interessato sia stato a conoscenza dello svolgimento del processo a proprio carico in rapporto sia alla decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (recepita in Italia con Dlgs n. 69/2005), poi modificata dalla 2009/299/Gai che rafforza i diritti processuali...


