Sulla tutela dei consumatori che si trovano ad acquistare prodotti alimentari in cui, pur non in presenza di informazioni false o non veritiere, sono fornite informazioni che possono indurlo in errore sulla provenienza di alcune materie prime è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 30 aprile nella causa italiana C-301/25 possibile sanzionare il comportamento di un professionista secondo la direttiva 2005/29 dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno anche quando un determinato comportamento rientri, contemporaneamente, nel divieto previsto dall'articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

LA MASSIMA

Consumatori - Tutela dei consumatori - Pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori - Rapporto tra direttiva 2005/29/CE e altre norme Ue sulle pratiche commerciali sleali - Pratica sleale in materia di informazione sugli alimenti - Regolamento n. 1169/2011 - Contrasto - Complementarità dei regimi di tutela. (Direttiva 2005/29/Ce, articolo 3; Regolamento (UE) 1169/2011, articolo 7)

L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nel settore degli alimenti, il comportamento di un professionista che costituisca una pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, possa essere sanzionato in applicazione della normativa nazionale di recepimento di detta direttiva, nel caso in cui tale comportamento rientri anche nel divieto previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Corte di giustizia dell'Unione europea - Sezione I - Sentenza 30 aprile 2026 - Causa C 301/25 - Commento - Presidente Biltgen; Relatore Bošnjak; Avvocato generale Szpunar; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 22 aprile 2025, nel procedimento Lidl Italia Srl contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) e altro

Sulla tutela dei consumatori che si trovano ad acquistare prodotti alimentari in cui, pur non in presenza di informazioni false o non veritiere, sono fornite informazioni che possono indurlo in errore sulla provenienza di alcune materie prime è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea. Con la sentenza depositata il 30 aprile nella causa italiana C-301/25 (Lidl Italia Srl), su richiesta del Consiglio di Stato, la Corte di Lussemburgo ha precisato che in base alle regole Ue sulle pratiche...

Riproduzione riservata Ⓒ