Sulla tutela dei consumatori che si trovano ad acquistare prodotti alimentari in cui, pur non in presenza di informazioni false o non veritiere, sono fornite informazioni che possono indurlo in errore sulla provenienza di alcune materie prime è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 30 aprile nella causa italiana C-301/25 possibile sanzionare il comportamento di un professionista secondo la direttiva 2005/29 dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno anche quando un determinato comportamento rientri, contemporaneamente, nel divieto previsto dall'articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
LA MASSIMA
Consumatori - Tutela dei consumatori - Pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori - Rapporto tra direttiva 2005/29/CE e altre norme Ue sulle pratiche commerciali sleali - Pratica sleale in materia di informazione sugli alimenti - Regolamento n. 1169/2011 - Contrasto - Complementarità dei regimi di tutela. (Direttiva 2005/29/Ce, articolo 3; Regolamento (UE) 1169/2011, articolo 7)
L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nel settore degli alimenti, il comportamento di un professionista che costituisca una pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29, possa essere sanzionato in applicazione della normativa nazionale di recepimento di detta direttiva, nel caso in cui tale comportamento rientri anche nel divieto previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
Sulla tutela dei consumatori che si trovano ad acquistare prodotti alimentari in cui, pur non in presenza di informazioni false o non veritiere, sono fornite informazioni che possono indurlo in errore sulla provenienza di alcune materie prime è intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea. Con la sentenza depositata il 30 aprile nella causa italiana C-301/25 (Lidl Italia Srl), su richiesta del Consiglio di Stato, la Corte di Lussemburgo ha precisato che in base alle regole Ue sulle pratiche...


