Il Tar Toscana - con la sentenza n. 1825/2026 - ha chiarito che il questore può ammonire per atti persecutori anche quando tutto avviene sui social: non servono appostamenti né violenze, se i messaggi sono insistenti, invadenti e idonei a provocare ansia e paura.

Non occorre la prova piena richiesta per una condanna per stalking. È sufficiente un insieme di indizi attendibili...

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