AVVOCATO
Difensore - Conflitto di interessi tra le parti patrocinate dallo stesso avvocato - Difetto di ius postulandi - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità. (Cpc, articoli 101, 115, 116 e 384)
IL PRINCIPIO
La situazione di conflitto di interessi tra parti patrocinate dallo stesso difensore configura un vizio inficiante non il contenuto dell'atto di impugnazione bensì (e in radice) lo stesso ius postulandi, ovvero il presupposto di natura processuale per l'esercizio dell'azione o del potere di impugnazione. Sicché tale vizio, per un verso, non richiede la necessaria eccezione della controparte, ma è rilevabile di ufficio dal giudice; d'altro canto, cagiona la inammissibilità dell'azione (o dell'impugnazione), non la nullità dell'atto di esercizio di essa ed è quindi insuscettibile di essere sanata, secondo i meccanismi predisposti per le ipotesi di nullità.
Con la decisione in esame la Corte ha inteso confutare un indirizzo minoritario della giurisprudenza secondo cui, nel giudizio di cassazione, nel caso in cui tra due o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e la costituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore, detta situazione, ove eccepita dalla controparte e non immediatamente sanata, non comporta la nullità dell'intero ricorso, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti a danno dell'altro (Cassazione n. 24839/2022). (M. Pis.)
PROVA CIVILE
Prova testimoniale - Inammissibilità - Eccezione di parte prima dell'ammissione - Necessità. (Cc, articoli 2722 e 2723; Cpc, articolo 157)
IL PRINCIPIO
L'inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli articoli 2722 e 2723 del codice civile, derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; pertanto, la loro violazione non solo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma neppure è rilevabile dalle parti ove non sia stata dedotta in sede di ammissione della prova, ovvero nella prima istanza o difesa successiva o, quanto meno, in sede di espletamento della stessa.
Secondo la giurisprudenza della Corte (Cassazione, sentenze nn. 3763/2018 e 21443/2013), qualora la prova testimoniale sia stata ammessa nonostante l'eccezione d'inammissibilità della parte controinteressata, quest'ultima ha l'onere di eccepire, ai sensi dell'articolo 157 Cpc, comma 2, la nullità della prova ciò non di meno assunta, nella prima istanza o difesa successiva al compimento dell'atto, o alla notizia di esso, poiché l'eccezione d'inammissibilità, non va confusa con l'altra, quella di nullità, ne' ad essa può sovrapporsi perché, diverse sono le situazioni di partenza e diversi sono, altresì, gli interessi che vi sottostanno: la prima eccezione, invero, opera ex ante per impedire un atto invalido, la seconda, invece, agisce ex post per evitare che gli effetti di esso si consolidino, quindi, detti interessi possano essere apprezzati in modo differente dalla medesima parte, la quale, valutata la prova, può ritenerne vantaggioso l'esito, che per il principio acquisitivo giova o nuoce indipendentemente da chi abbia dedotto il mezzo istruttorio. (M. Pis.)
GIURISDIZIONE
Amministrativa - Servizio di trasporto pubblico di linea per collegamento dell'aeroporto alla città - Qualificazione come attività commerciale aviation - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussiste. (Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 101, articolo 133; Legge regione Lombardia 4 aprile 2012 n. 6, articolo 1; Legge regione Lombardia 4 aprile 2012 n. 8, articolo 28; Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 56, articolo 3)
Il servizio di trasporto pubblico di linea a mezzo autobus per il collegamento tra l'aeroporto (nella specie, Malpensa) e la città (di Milano), integra una attività commerciale strettamente collegata e strumentale a quelle aviation. La stessa, infatti, ha a oggetto un'estensione e integrazione dei servizi di trasporto aereo. Deriva da quanto precede, pertanto, che è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente una procedura di selezione per l'utilizzo di alcune aree di sosta ubicate presso il terminal dell'Aeroporto, aerostazione passeggeri, destinate alla attività di linea di collegamento tramite bus Tpl Malpensa-Milano Stazione Centrale nonché l'impugnativa di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale. (M. Fin.)
IMPUGNAZIONI
Appello - Appello in genere - Nuove prove in appello - Prove non potute proporsi in primo grado - Ammissibilità - Fattispecie. (Cpc, articolo 345; Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, articolo 54)
La preclusione delle allegazioni assertive nel giudizio di primo grado non impedisce l'allegazione e la produzione di prove in ordine ai fatti nuovi sopraggiunti nel corso del processo, rilevanti ai fini della decisione quanto meno fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Fermo il divieto dei nova in appello, sancito dall'articolo 345 del Cpc, infatti, nel procedimento d'appello, il divieto di introdurre nuove prove documentali non opera nel caso di fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità nel giudizio di primo grado, dal momento che la insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione nei termini processuali, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito. Più precisamente, il novellato articolo 345, comma 3, del Cpc ammette, in via eccezionale rispetto al divieto di nova indicato al primo comma, la produzione dei documenti in appello ove la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado. Tale limitata facoltà, peraltro, è del tutto slegata dal carattere di indispensabilità della prova previsto prima della novella del 2012. (Nella specie il giudice a quo aveva ritenuto la responsabilità professionale dell'avvocato che assisteva il debitore per non avere eccepito la estinzione dell'obbligazione da lui garantita, nel giudizio di primo grado, senza considerare che il documento comprovante l'avvenuto pagamento del debito avrebbe potuto essere invocato e prodotto anche in grado d'appello). (M. Fin.)
OBBLIGAZIONI
Obbligazioni naturali - Sussistenza - Accertamento - Criteri - In presenza di unioni di fatto - Condizioni. (Costituzione, articolo 2; Cc, articolo 2034)
La sussistenza dell'obbligazione naturale ex articolo 2034, comma 1, del Cc, postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso. Al riguardo, le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente more uxorio, effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di 74.000 euro), configurano l'adempimento di un' obbligazione naturale ex articolo 2034 del Cc, a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens. (M. Fin.)
PROCEDIMENTO CIVILE
Difensori - Mandato alle liti - Autenticazione della sottoscrizione - Procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto all'atto cui si riferisce - Certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte - Modalità - Conseguenze - Contestazione dell'autenticità della sottoscrizione - Proposizione di querela di falso - Necessità. (Cpc, articolo 83)
In caso di procura rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto all'atto a cui si riferisce, la certificazione del difensore circa l'autografia della sottoscrizione del conferente deve ritenersi sussistente sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica" o "vera"), sia quando essa sia apposta in chiusura dell'atto al quale è congiunto il foglio separato contenente la procura, con la conseguenza che, in entrambi i casi, l'autografia attestata dal difensore, esplicitamente od implicitamente, può essere contestata soltanto con la proposizione di querela di falso, in quanto concerne un'attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'articolo 83, comma 3, del Cpc. (M. Fin.)
Intervento in causa - Domande autonome, nuove - Ammissibilità. (Cpc, articoli 268 e 702-bis)
Agli intervenienti in giudizio non sono precluse domande autonome, anche se nuove, poiché essi comunque accettano la causa nello stato processuale in cui essa di trova al momento dell'intervento, così sono soltanto soggetti alle preclusioni istruttorie che si siano eventualmente già verificate, e, di conseguenza, non vi è il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare. (M. Fin.)
PROVA CIVILE
Prova - Prova in genere - Principio di non contestazione - Azione a litisconsorzio necessario - Omessa costituzione di tutti i convenuti - Inapplicabilità del principio. (Cpc, articoli 102 e 115)
È impossibile applicare il principio di cui all'articolo 115, comma 1, del Cpc (cosiddetto principio di non contestazione) quando non siano costituiti tutti i convenuti, destinatari della azione a litisconsorzio necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria e con applicazione della medesima disciplina sull'onere probatorio tra tutti i soggetti del rapporto processuale unitario ed inscindibile, e deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. (M. Fin.).
Prova - Prova in genere - Principio di non contestazione - Parte contumace - Inapplicabilità. (Cc, articoli 115 e 291)
Il principio di non contestazione non è applicabile alla parte contumace nel giudizio di primo grado, che costituendosi in secondo grado abbia comunque contestato i fatti costitutivi della domanda dell'originario attore. In realtà l'articolo 115, comma 1, del Cpc, nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie. (M. Fin.)
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Cagionato da cose in custodia - Natura oggettiva - Esclusione delle responsabilità del custode - Condizioni - Prova - Contenuto. (Cc, articoli 1227 e 2051; Cp, articolo 41)
La responsabilità ex articolo 2051 Cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del Cc (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, primo periodo, del Cp, come causa esclusiva di tale evento. (M. Fin.)
SANITÀ E BIOETICA
Responsabilità e risarcimento - Consenso informato - Assenza - Consenso presunto - Danno iatrogeno - Assenza della condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione - Danno - Risarcimento - Condizioni - Limiti - Responsabilità contrattuale - Extracontrattuale - Irrilevanza. (Costituzione, articolo 32; Cc, articoli 1176, 1218, 1223 e 1226)
Se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. In siffatto contesto non ha rilievo che il titolo di responsabilità sia di natura contrattuale o extracontrattuale, perché il problema, comune a entrambe le qualificazioni (nei cui rispettivi ambiti di applicazione non è affatto in discussione il presupposto che l'attività medica espletata senza consenso sia illecita), risiede nella verifica del nesso di causalità tra attività omissiva del medico per non aver informato il paziente ed esecuzione dell'intervento; verifica da compiere in base ad un giudizio controfattuale, per cui occorre indagare se l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione della prestazione sanitaria dalla quale, senza colpa di alcuno, lo stato patologico è poi derivato. (M. Fin.)
Responsabilità e risarcimento - Consenso informato - Sottoscrizione de modulo di consenso informato all'atto chirurgico - Esclusione della responsabilità dei sanitari - Irrilevanza - Cognizioni del paziente per scienza privata. (Costituzione, articolo 32; Cc, articoli 1175, 1176, 1218, 1223, 1375 e 2220)
La sottoscrizione, da parte del paziente, del modulo di consenso informato all'atto chirurgico non è sufficiente ad escludere di per sé la responsabilità dei sanitari curanti, non potendo essa sopperire a responsabilità ed errori medici derivanti da una scelta terapeutica errata. Allo stesso modo, è corretto affermare che sono irrilevanti le cognizioni che il paziente può avere per propria scienza privata - nella specie il paziente svolgeva la professione di veterinario - perché qui si trattava di decidere quale fosse la scelta terapeutica da compiere, con illustrazione dei relativi rischi e vantaggi, e il consenso all'atto chirurgico non prova affatto che detta attività di informazione sia stata svolta. (M. Fin.)
SENTENZA CIVILE
Motivazione - Valutazione analitica di tutte le risultanze processuali - Necessità – Esclusione. (Cpc, articolo 132)
Il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di avere valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. (M. Fin.)
SEPARAZIONE E DIVORZIO
Assegno di divorzio - Revisione - Presupposti. (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 9)
La revisione dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata. (M. Fin.)
Assegno di divorzio - Revisione - Provvedimento - Impugnativa ex articolo 111della Costituzione - Motivi. (Costituzione, articolo 111; legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 9; legge 6 marzo 1987 n. 74, articolo 13)
Il decreto camerale della corte d'appello che decide sul reclamo avverso il decreto del tribunale emesso ai sensi della legge n. 898 del 1970, articolo 9, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, articolo 13, in ordine alla revisione dell'assegno divorzile, è impugnabile soltanto con il ricorso per cassazione ex articolo 111 della Costituzione, quale provvedimento definitivo a carattere decisorio. Con tale mezzo di gravame possono essere denunciate solo violazioni della legge regolatrice del rapporto sostanziale e di quella regolatrice del processo, con la conseguenza che la inosservanza del giudice civile all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge", e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie. (M. Fin.)
Separazione - Consensuale - Accordo di separazione - Atto pubblico - Conseguenze - Trasferimenti di beni già oggetto di comunione legale - Ammissibilità. (Cc, articoli 156, 158, 177, 191, 2657 e 2699)
In presenza di una separazione consensuale l'accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2699 del Cc, e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l'omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell'articolo 2657 del Cc, senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi. Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, infatti, con effetto ex nunc, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli l'accordi di separazione consensuale. (M. Fin.)
SOCIETÀ E IMPRESE
Scioglimento e liquidazione - Cancellazione dal registro delle imprese - Società locatrice - Trasmissione delle obbligazioni ai soci - Necessità - Fattispecie. (Cc, articoli 1575 e 2495)
Qualora una società locatrice si estingua a seguito della avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese le obbligazioni principali su di essa gravanti giusta l'articolo 1575 del Cc non possono che trasmettersi ai soci, suoi successori. Del resto nel caso di decesso di persona fisica, che rivesta la qualità di locatrice nell'ambito di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, contro gli eredi è sicuramente azionabile il diritto, vantato dalla parte conduttrice, dell'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 1575 del Cc, atteso che gli eredi medesimi subentrano nella stessa posizione del de cuius e ne assumono i relativi obblighi. Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui a rivestire la qualità di locatrice sia una società che successivamente viene cancellata dal Registro delle Imprese, le obbligazioni originariamente da essa assunte non possono che essere trasferite ai soci di detta società, nei cui confronti i creditori possono agire, ai sensi dell'articolo 2495 del Cc, qualora esse attengano a rapporti ancora pendenti e non ancora definiti al momento della cancellazione, proprio perché le obbligazioni derivanti dal contratto non ancora adempiute si atteggiano alla stregua di crediti non soddisfatti. Del resto è pacifico che dalla estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, non discende l'estinzione degli obblighi di facere ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché diversamente si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori. Invece, all'esito dell'estinzione della società tali debiti insoddisfatti si trasferiscono in capo ai suoi soci. Per l'effetto, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta, ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex articolo 2495 del Cc per i debiti pecuniari, cosicché «i soci della società estinta possono essere convenuti in giudizio (oppure il giudizio già pendente nei confronti della società può continuare verso i soci), qualora la causa abbia ad oggetto obbligazioni della società diverse da quelle riguardanti somme di denaro. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, nel caso de quo, incontestata la cancellazione della società originaria locatrice, intervenuta in data 9 dicembre 2002, con sua conseguente estinzione a decorrere dall'1 gennaio 2004, non può dubitarsi che ad essa fossero succeduti, nelle obbligazioni a suo carico derivanti dal contratto di locazione facente capo alla medesima società ed opponibile alla odierna ricorrente, i suoi soci - i quali, pertanto, avrebbero dovuto partecipare al presente giudizio fin dal primo grado, tenuto conto della concreta proposizione della domanda dell'attrice anche verso la citata locatrice originaria e delle già descritte difese svolte dalla convenuta - non potendo ritenersi che il rapporto obbligatorio scaturente dal contratto di locazione fosse venuto meno in conseguenza della cancellazione della menzionata società. Da ciò la conseguente, chiara, insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 78 del Cpc, per la nomina di un curatore speciale di quest'ultima, che, pertanto, del tutto irritualmente è stato parte - in luogo dei soci predetti - del giudizio). (M. Fin.)
Società per azioni - Bilancio - Partecipazioni in imprese controllate o collegate - Iscrizione per un valore superiore a quello del cd. patrimonio netto - Motivazione della differenza nella nota integrativa - Necessità - Iscrizione della partecipazione in base al metodo del cosiddetto patrimonio netto - Costo di acquisto superiore al valore corrispondente - Condizione. (Cc, articoli 2423 e 2426)
L'articolo 2426, comma 1, del Cc, pur contemplando la discrezionalità della scelta di iscrivere in bilancio le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate secondo il criterio del «costo di acquisto» (n. 1) ovvero per «l'importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime» (n. 4), prevede - in funzione del principio di veridicità del bilancio di società e dei precetti di chiarezza, correttezza e precisione che devono governarne la redazione, ai sensi dell'articolo 2423, comma 2, del Cc - che, qualora dette immobilizzazioni risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio del cosiddetto patrimonio netto (in assenza di obbligo di redazione del bilancio consolidato), la differenza deve essere motivata nella nota integrativa (n. 3, terzo periodo); per le stesse ragioni, qualora la partecipazione sia iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto che sia superiore al valore corrispondente (riferito alla data di acquisizione, o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata) può essere iscritto nell'attivo solo a condizione che ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa (n. 4, secondo periodo) (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del Cpc). (M. Fin.)
SPESE DI GIUDIZIO
Soccombenza - Divieto di condannare la parte vittoriosa - Parte interamente vittoriosa - Necessità - Conseguenze. (Cpc, articoli 91 e 92)
Il principio della soccombenza dev'essere inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse con la conseguenza che, con riferimento al regolamento delle spese, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, esula dal sindacato di legittimità, trattandosi di un potere discrezionale del giudice di merito. (M. Fin.)
Soccombenza - Modifica del provvedimento impugnato - D'ufficio - Spese giudiziali - Soccombenza reciproca - Accertamento del giudice - Contenuto - Fattispecie. (Cpc, articoli 91 e 92)
Qualora la modifica del provvedimento impugnato, per la peculiarità del giudizio e dei poteri decisori del giudice, non si fondi sull'accoglimento dei motivi ma sia a essi estranea, avendo a oggetto una autonoma statuizione giudiziale non consequenziale alle deduzioni delle parti, si deve valutare in concreto se la modifica sia una conseguenza magari indiretta dei motivi di appello o comunque sia eziologicamente riconducibile alle deduzioni delle parti. Se il nesso manca, deve essere applicato il principio della soccombenza assumendo come criterio la corrispondenza della decisione ai motivi proposti. (Nella specie, in controversia in tema di divorzio il giudice d'appello, d'ufficio, in parziale riforma della pronunzia dei primi giudici, aveva modificato il calendario degli incontri del padre con i figli, disponendo la totale compensazione delle spese tenuto conto dell'esito del giudizio e della natura delle questioni affermate. In applicazione del principio sopra esposto la Suprema Corte ha cassato con rinvio tale capo della sentenza impugnata, atteso che il padre risultava pienamente soccombente nella procedura di reclamo, per quanto esposto, a nulla rilevando la modifica d'ufficio del decreto reclamato. Oltre a non esserci soccombenza reciproca ma unilaterale, come evidenziato, va aggiunto che non sussistono gravi ed eccezionali ragioni, neanche adombrate né riconducibili alla formula di stile adottata). (M. Fin.)


