Abbandono di incapace per la moglie che lascia solo l'anziano marito
Il caso è stato esaminato dal Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza 366/2021
Commette il reato di abbandono di persone incapaci, previsto dall'articolo 591 cod. pen., la moglie straniera che, anziché prendersi cura dell'anziano marito non in grado di provvedere a sé stesso, lo abbandona per tornare momentaneamente nel suo Paese di origine. Ad affermarlo è il Tribunale di Ascoli Piceno nella sentenza n. 366/2021, relativamente ad una particolare vicenda che ha coinvolto un anziano signore di 95 anni e la sua giovane moglie ucraina.
Il caso
La coppia era coniugata già da diversi anni quando l'uomo, già vedovo e incapace di provvedere a sé stesso, chiedeva alla sua vicina di casa di sposarlo per non passare in solitudine il resto dei suoi giorni. L'anziano marito, dopo essere rimasto solo per un paio di giorni, attirava l'attenzione dei vicini, visto il mancato rientro in casa della moglie che, a sua insaputa, aveva fatto ritorno in Ucraina per una lunga vacanza. I vicini allertavano così le forze dell'ordine, sicché al ritorno in Italia la donna veniva tratta a giudizio per rispondere del reato di cui all'articolo 591 cod. pen., per aver abbandonato il marito che necessitava di assistenza.
La configurabilità della fattispecie di abbandono di incapace
Il Tribunale all'esito di una lunga e articolata sentenza ritiene la donna responsabile del reato ascrittole, pur manifestando perplessità sulla ricostruzione della vicenda, in quanto l'imputata riteneva di aver preso accordi per far assistere l'anziano marito proprio alla coppia di vicini di casa, senza evidentemente accordarsi con costoro sull'effettivo trasferimento dell'obbligo di custodia.
Ed è proprio questo l'elemento che determina la configurabilità della fattispecie di abbandono di incapace in capo alla donna. Ebbene, spiega il giudice, dalla qualità di coniuge deriva necessariamente la titolarità della posizione di garanzia nei confronti del marito incapace, con conseguente obbligo di cura e di assistenza. Tali obblighi possono essere sì trasferiti, ma «occorre verificare se la persona delegata abbia prestato un valido consenso a ciò e se essa sia adeguata al loro adempimento», mentre sotto l'aspetto soggettivo occorre che l'agente abbia almeno accettato, «come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l'incolumità fisica di quest'ultimo».
Ciò si è verificato nel caso di specie, in quanto l'allontanamento della moglie ha esposto l'anziano marito ad un pericolo per la propria incolumità, anche se solo potenziale. L'imputata avrebbe, infatti, dovuto assicurarsi prima di partire che, effettivamente e concretamente, i vicini di casa avessero assunto l'obbligo di assistenza nei confronti del marito.