Abusi edilizi? Senza condanna impossibile la confisca
No alla confisca per abusi edilizi quando manca un giudizio di condanna. Lo ha affermato ieri la Corte europa dei diritti dell’uomo stabilendo che le autorità italiane non avrebbero dovuto procedere con la confisca di numerosi terreni per costruzione abusiva senza una precedente condanna dei responsabili (assente nei casi esaminati per varie ragioni, tra cui la prescrizione): la sentenza riguarda Punta Perotti (Bari), Golfo Aranci (Olbia), Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro (Reggio Calabria).
E da subito sono partire le polemiche. Con un vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini che non si è tenuto e ha rilanciato l’attacco alle istituzioni europee, affermando che «la Corte di Strasburgo condanna l'Italia e difende gli eco-mostri e la cementificazione selvaggia? Ennesima prova del fatto che certe istituzioni dovrebbero essere chiuse».
La pronuncia in realtà aveva avuto almeno un precedente, nel 2013, quando i giudici di Strasburgo, arrivarono a medesime conclusioni (sentenza Varvara, 29 ottobre 2013) sempre in una vicenda relativa a una confisca urbanistica. Le conclusioni della Corte vennero poi negli anni successivi in parte disattese dalla Cassazione e soprattutto dalla Corte costituzionale. Quest’ultima soprattutto, nel 2015, con la sentenza n. 49, sminò la portata potenzialmente dirompente della “Varvara” sostenendo che non rifletteva un orientamento consolidato del diritto europeo.
Ora la nuova sentenza rende assolutamente possibile, se non probabile, che il giudice dell’esecuzione, chiamato in causa dai proprietari che chiederanno la restituzione degli immobili, nel contesto di un incidente din esecuzione, tornerà a chiamare in causa la Consulta. Plaude invece ai giudici europei Vitotrio Manes, docente di diritto penale a Bologna, e difensore di due delle società interessate: «La Grande Camera ha ribadito che la confisca urbanistica è assimilabile ad una vera e propria sanzione penale, che può essere disposta solo nel rispetto di precise garanzie, prime fra tutte la chiarezza dei divieti e la prevedibilità delle conseguenze, e il necessario coinvolgimento processuale del titolare dei beni; per queste ragioni ha ravvisato, nel caso concreto, violazioni del principio di legalità, ed anche di quello di proprietà, a fronte di una evidente sproporzione dei beni confiscati».
E per Enrico Maria Mancuso, docente di Procedura penale alla Cattolica di Milano, «la pronuncia apre nuovi scenari in ambito interno: i giudici che saranno chiamati a valutare la posizione dei terzi destinatari di un provvedimento di confisca per reati edilizi dovranno valutarne con attenzione la buona fede e dovranno verificare se la pronuncia in questione possa determinare un mutamento degli orientamenti giurisprudenziali recenti, che avevano consentito la confisca anche in assenza di condanna del titolare del bene».
Corte dei diritti dell'uomo, sentenza 28 giugno 2018 nel caso Giem e altri contro Italia