Penale

Abuso di attività finanziaria concedere più volte mutui non onerosi anche se sempre agli stessi pochi soggetti

Ciò che rileva è il potenziale pubblico che possa essere oggetto dell'offerta di finanziamento

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L'erogazione di molteplici finanziamenti da privato a privato costituisce esercizio abusivo dell'attività finanziaria, sanzionato dall'articolo 132 del Tub. Scatta il reato anche nel caso in cui non siano previsti interessi e oneri. Ciò che rileva infatti è la potenziale offerta rivolta al pubblico e la professionalità espressa a fronte di plurimi mutui contratti: anche se, come nel caso concreto, erano stati solo due i soggetti contraenti, ma l'erogazione di finanziamenti non esigui si era verificata più volte. La Corte di cassazione con la sentenza n. 39000 depositata oggi ha respinto il ricorso (del concorrente nel reato) che in qualità di avvocato partecipava alla realizzazione della garanzia dei finanziamenti, costituita dai risarcimenti che i mutuatari avrebbero ottenuto in base alle cause curate dal ricorrente stesso.

Il ricorrente sosteneva che tali tipi di finanziamenti proprio per il numero ridotto dei beneficiari non fossero svolti con "professionalità" e per l'asserita assenza di onerosità rientrassero in attività sottratte agli obblighi dell'articolo 106 del Tub.
Rileva, invece - dice la Cassazione - il pubblico potenziale cui l'offerta è rivolta da parte di chi eroga finanziamenti o dell'intermediario (come è il caso del ricorrente) che si inseriscono nel libero mercato sottraendosi ai controlli di legge.
Non rientra pertanto la vicenda decisa nell'eccezione dell'ipotesi di credito a consumo previsto dall'articolo 122 del Tub.

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