Le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024 n. 114, che abroga l'articolo 323 del Cp, sollevate, complessivamente, in riferimento agli articoli 11 e 97 della Costituzione, sono inammissibili;
LA MASSIMA
Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Abrogazione - Costituzionalità. (Costituzione, articoli 11, 97 e 117, comma 1; Cp, articolo 323; legge 9 agosto 2024 n. 114, articolo 1, comma 1, lettera b))
Le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024 n. 114, che abroga l'articolo 323 del Cp, sollevate, complessivamente, in riferimento agli articoli 11 e 97 della Costituzione, sono inammissibili; mentre sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione di legge, sollevate in riferimento all'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in relazione agli articoli 7, paragrafo 4, 19 e 65 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'Onu il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con legge 3 agosto 2009 n. 116 (Convenzione di Merida).
Con la ordinanza n. 117 del 2026, che segue la sentenza n. 95 del 2025 (si veda in «Guida al Diritto», 2025, fasc. 29, pagina 60 e seguenti), la Corte costituzionale torna a ribadire che non è incostituzionale l'abrogazione del reato di abuso d’ufficio [articolo 323 del Cp], avvenuta per effetto dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024 n. 114.
La decisione e l'esclusione dei dubbi di costituzionalità
La decisione era scontata, proprio alla luce della chiarezza degli argomenti spesi nella sentenza n. 95 del...


