Civile

Accise sul gas naturale: perdita di clienti in corso d'anno e rideterminazione ratei d'acconto mensili

Il meccanismo di "riequilibrio" non rappresenta un'eccezione alla regola della corrispondenza tra realizzazione del presupposto impositivo e pagamento del tributo , bensì una più fedele e coerente applicazione della stessa

di Agostino Giovinazzo*


Il primo passo verso la liberalizzazione del mercato del gas naturale si è potuto registrare con il recepimento della Direttiva n. 98/30/CE, avvenuto mediante il D.Lgs. n. 164/2000 ("Decreto Letta").

A seguito di ciò il mercato del gas naturale si è caratterizzato per una crescente liquidità del prezzo che ha avuto come conseguenza principale l'espandersi del fenomeno di repentini cambi di fornitore da parte del singolo consumatore finale, come anche la migrazione di interi segmenti di clientela da un operatore all'altro.

Se da un lato tale fenomeno ha portato ad un indubbio vantaggio economico per i consumatori, dall'atro, ha certamente dato origine ad una serie di esternalità negative per gli operatori economici, soprattutto sotto il profilo finanziario.

Questi ultimi, quali soggetti passivi d'accisa, sono infatti tenuti, a norma dell'art. 26 del D.Lgs. n. 504/1995, a versamenti periodici mensili non calcolati sulle effettive forniture in essere, bensì sulla base dei consumi registrati nell'anno termico precedente, dando per assunto il mantenimento del medesimo quantum delle forniture.

A prima vista ciò paleserebbe una chiara anelasticità del sistema normativo, forse pensato inizialmente in un periodo dove gli attori erano pochi, il mercato non era così "vivace" e i clienti finali – non avendo molte alternative – mantenevano in essere i contratti di fornitura sempre con il medesimo operatore.

Cionondimeno, se si va più affondo, si può scorgere un temperamento a tale impianto normativo, per meglio comprendere il quale è opportuno anzitutto ricordare che l'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1995 fissa il "principio cardine", secondo il quale l'accisa sul gas naturale diviene dovuta solo al momento della fornitura ai consumatori finali.
Detto altrimenti: il presupposto impositivo si realizza al momento della fornitura del gas, se, quando e nella misura nella quale essa è in essere.

Successivamente, sempre ai sensi dell'art. 26, ma al comma 13 è previsto che: "Il pagamento dell'accisa è effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. […] L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili".

La ratio della norma è dunque quella di commisurare gli acconti d'imposta mensilmente dovuti per l'anno successivo agli effettivi consumi dell'anno precedente, assumendo la sostanziale invarianza dei consumi da un anno all'altro. Assunzione che nasce da una regola d'esperienza: la tendenziale uniformità delle forniture da un anno all'altro, ma che ovviamente potrebbe non rivelarsi sempre corretta.

Il preminente fine di tale impianto normativo è, quindi, quello di avvicinare, o far tendenzialmente coincidere i tempi di maturazione del debito tributario collegato alla fornitura o consumo (come indicato nel comma 1 che esprime il principio cardine) e quelli del pagamento in favore dell'Erario (con il tecnicismo individuato al comma 13: rate mensili d'acconto). Si evita così che i distributori di gas possano trattenere e utilizzare a proprio vantaggio le somme riscosse dagli utenti a titolo di imposta, incorporate nel prezzo del gas ceduto.

Un temperamento o correttivo a tale impostazione (basata su una regola d'esperienza per sua natura "fallibile") è individuabile nell'ultimo inciso del citato art. 26, comma 13, in cui si attribuisce all'Amministrazione finanziaria la "facoltà" di stabilire una rateizzazione diversa sulla base di dati tecnici e contabili, in tutti i casi in cui vi sia una anomalia dell'attività di impresa (ad es.: forniture di gas per pochi clienti e per alcuni mesi, perdita di tutti o quantomeno della maggioranza dei clienti, etc.), tale che una rigida applicazione del criterio generale possa portare al versamento di acconti in misura abnormemente superiore (o anche inferiore) a quella effettivamente dovuta, con evidenti e conseguenti danni finanziari per il contribuente e, in ultima analisi, anche per l'Erario (considerata comunque l'eventuale l'impossibilità a pagare per il contribuente e i correlati rischi d'insolvenza).

In questi particolari casi, infatti, il soggetto obbligato, proprio per il venir meno del presupposto impositivo, può richiedere la rideterminazione delle rate, senza che questo arrechi alcun nocumento alle esigenze di gettito erariali, e ciò in quanto l'accertamento e la liquidazione dell'imposta effettivamente ed eventualmente dovuta per l'annualità nella quale è intervenuto tale evento, verrà effettuata entro il mese di marzo in sede di dichiarazione annuale (con la maturazione di un credito o debito).

La "facoltà" di cui al comma 13 dell'art. 26 dev'essere quindi interpretata alla luce dei parametri di logicità-congruità, correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione, in assenza dei quali, la discrezionalità amministrativa sfocerebbe in mero arbitrio. Più di preciso, la citata norma delinea con estrema chiarezza il perimetro di esercizio di tale discrezionalità "sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili"; sicché, l'Amministrazione finanziaria ha il dovere (non mera "facoltà" arbitrio) di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto in presenza di dati fattuali concreti che consentano tale modifica.

In conclusione, il suddetto meccanismo di "riequilibrio" non rappresenta quindi un'eccezione alla regola della corrispondenza tra realizzazione del presupposto impositivo (fornitura o consumo di gas) e pagamento del tributo (riferita al comma 1 dell'art. 26 del D.Lgs. 504/1995), bensì una più fedele e coerente applicazione della stessa, che mira a ovviare ai difetti della rigidità del criterio che si fonda su di un dato storico.

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*LCA Studio Legale - Esperto in diritto doganale e accise

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