Negli accordi di ristrutturazione, la riduzione dei debiti non genera mai imponibile: sia che ecceda, uguagli o sia inferiore alle perdite. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 6763 depositata oggi, accogliendo il ricorso di una impresa contro l’Agenzia delle entrate ed affermando un principio di diritto.
La controversia nasce da un avviso di accertamento che aveva recuperato a tassazione, ai fini Ires (e Irap) per il 2014, gli effetti fiscali di un accordo di ristrutturazione dei debiti concluso dalla società contribuente. In particolare, l’Ufficio aveva qualificato come sopravvenienza attiva imponibile la riduzione dei debiti (2,5 mln circa) derivante dall’accordo, nonostante il suo ammontare fosse inferiore alle perdite pregresse (8,6 mln circa), e aveva inoltre tassato una plusvalenza realizzata dalla cessione di un immobile ritenuto rilevante ai fini Irap.
Il ricorso della società era stato respinto sia in primo grado sia in appello, con la Ctr che aveva confermato la legittimità della pretesa erariale. Da qui il ricorso per Cassazione, con cui la contribuente ha contestato l’interpretazione delle norme sul trattamento delle sopravvenienze da ristrutturazione e sulla rilevanza delle plusvalenze immobiliari ai fini Irap.
La questione nasce dalla formulazione dell’articolo 88, comma 4-ter, del Tuir, che disciplina espressamente solo l’ipotesi in cui la riduzione dei debiti ecceda le perdite fiscali, escludendo in tal caso la tassazione della relativa eccedenza. Lasciando incerto il trattamento dell’ipotesi, opposta e frequente nella pratica, in cui lo stralcio sia pari o inferiore alle perdite. Una lettura restrittiva – seguita anche dal giudice di merito – portava a ritenere imponibile l’intero importo in assenza di eccedenza.
La Cassazione supera tale impostazione, valorizzando la ratio della norma: evitare che le operazioni di risanamento producano effetti fiscali penalizzanti.
Secondo la norma la sopravvenienza da stralcio dei debiti deve essere anzitutto compensata con le perdite pregresse e di periodo – utilizzate integralmente, senza il limite dell’80% – nonché con interessi passivi e oneri assimilati; solo l’eventuale eccedenza non è imponibile. La ratio, in questo caso, è volta a evitare indebiti vantaggi fiscali: le perdite devono essere prioritariamente utilizzate per assorbire il beneficio dello stralcio, impedendo che possano essere riportate a nuovo dopo aver già fruito della detassazione.
Tuttavia, tale meccanismo non può neppure tradursi in una duplicazione del prelievo: lo stralcio utilizzato per ridurre le perdite, non può anche essere tassato come sopravvenienza attiva.
Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: «Ai sensi dell’art. 88, comma 4ter, t.u.i.r., deve escludersi che costituisca sopravvenienza attiva tassabile non solo l’eccedenza dei debiti stralciati per effetto della ristrutturazione prevista dall’art. 182bis l.fall. (oggi art. 58 CCII) rispetto alle perdite, di periodo e pregresse, calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, ma anche, nella diversa ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle dette perdite, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, l’importo dei detti debiti, dovendo ritenersi (in tutto o in parte) assorbiti nel monte delle perdite».
Sul versante Irap, invece, la controversia riguardava la tassazione di una plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile strumentale. La Cassazione chiarisce che tali componenti non concorrono alla formazione del valore della produzione, in quanto espressamente escluse dal perimetro applicativo dell’imposta. Viene così corretta l’interpretazione del giudice di merito, che ne aveva invece affermato la rilevanza imponibile.

