Dal 1° maggio scorso l’Europa dispone di un nuovo quadro antitrust per gli accordi di trasferimento di tecnologia. Il Regolamento di esenzione per categoria – RECTT, Reg. (UE) 2026/877 – e le Linee direttrici riviste, adottati dalla Commissione europea ad aprile 2026, hanno infatti aggiornato le regole che governano la circolazione di brevetti, software, know-how e altri diritti tecnologici, offrendo alle imprese un riferimento più attuale per valutare la conformità dei propri accordi al diritto della concorrenza. Un aggiornamento atteso, dal momento che un decennio di intensa trasformazione digitale aveva reso obsoleto il precedente quadro del 2014.
La revisione si inserisce nel più ampio disegno istituzionale volto a promuovere la diffusione tecnologica e l’innovazione nell’Unione, nella consapevolezza che le norme sulla circolazione della tecnologia sono, a ben vedere, regole sulla distribuzione del potere economico nell’era digitale.
Per comprendere la portata delle nuove norme, occorre partire dalla natura degli accordi disciplinati dal RECTT. Ogni volta che un’impresa concede in licenza diritti tecnologici a un’altra per la produzione di beni o servizi, quell’accordo può restringere o falsare la concorrenza, ad esempio coordinando i prezzi, ripartendo i mercati o precludendo l’accesso a tecnologie concorrenti. Gli accordi di trasferimento di tecnologia sono però anche un veicolo essenziale di diffusione dell’innovazione: consentono di monetizzare i diritti di proprietà intellettuale, di accedere a tecnologie non sviluppabili in-house e di commercializzare più rapidamente nuovi prodotti. È per questa ragione che l’UE ha scelto di agevolarne la conclusione attraverso un sistema di esenzione per categoria, che consente alle imprese di presumere la conformità dei propri accordi senza doverla dimostrare caso per caso.
La novità più rilevante riguarda la disciplina sugli accordi di licenza dei dati. Fino ad ora, cedere in licenza dati per addestrare un modello di intelligenza artificiale o ottimizzare un processo industriale richiedeva una valutazione antitrust priva di guida specifica. Le nuove Linee direttrici colmano questa lacuna con un approccio a tre livelli: se i dati si qualificano come know-how o altro diritto tecnologico ai sensi del RECTT, si applica direttamente l’esenzione per categoria; se sono protetti dal diritto d’autore o dal diritto sui generis sulle banche di dati, la Commissione applica per analogia i principi del RECTT; per tutti gli altri dati, è necessaria una valutazione caso per caso.
Le Linee direttrici disciplinano per la prima volta anche i gruppi di negoziazione per la concessione di licenze, con cui più utilizzatori negoziano collettivamente le condizioni di licenza con i titolari dei diritti. La distinzione fondamentale è tra gruppi di negoziazione genuini e cartelli tra acquirenti. In proposito le Linee direttrici offrono un’indicazione pratica:al di sotto di determinate quote di mercato, il gruppo non è presumibilmente in grado di esercitare un potere di mercato tale da restringere la concorrenza.
Il nuovo RECTT introduce anche importanti semplificazioni per le tecnologie in fase iniziale. Una tecnologia che non abbia ancora generato vendite di prodotti contrattuali nell’anno precedente è considerata titolare di una quota di mercato pari a zero: soddisfa pertanto automaticamente la soglia di mercato prevista dal RECTT, a condizione che l’accordo non contenga restrizioni fondamentali. A ciò si aggiunge l’estensione a tre anni del periodo durante il quale l’esenzione sopravvive anche al superamento delle soglie.
Infine, la riforma aggiorna le regole sui pool tecnologici, ossia i casi in cui più titolari di diritti mettono insieme brevetti o tecnologie per concederli in licenza come pacchetto unico. Le novità riguardano principalmente due aspetti. Il primo è la trasparenza: il pool deve comunicare ai licenziatari quali diritti sono inclusi e come ne viene valutata l’essenzialità, consentendo alle imprese di verificare di non pagare per tecnologie superflue. Il secondo è il divieto di double dipping: i licenziatari non possono essere costretti a pagare due volte per gli stessi diritti. Viene inoltre chiarito che l’obbligo di concedere licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie vale anche per le licenze rilasciate direttamente dal pool.
Sul piano operativo, le nuove regole aprono per le imprese una serie di fronti su cui intervenire: rivedere gli accordi in essere per adeguarli al nuovo RECTT entro il 30 aprile 2027, mappare la qualificazione giuridica dei dati oggetto di licenza, strutturare i gruppi di negoziazione secondo le nuove indicazioni, verificare la conformità dei pool tecnologici esistenti e ottimizzare gli accordi su tecnologie in fase iniziale.
La vera partita, tuttavia, si giocherà sull’enforcement e, in particolare, sulla capacità delle Autorità e degli operatori di tradurre i principi generali in prassi condivisa, in un contesto tecnologico destinato a evolvere – come sempre – più rapidamente di qualsiasi strumento normativo.
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*Avv. Valerio Cosimo Romano, Cleary Gottlieb

