L'ANALISI DELLA DECISIONE

In materia di impiego nelle attività dei lavori socialmente utili, deve ritenersi che il d.lgs. n. 468 del 1997, art. 1, abbia fornito una definizione di portata generale, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, cioè a dire, dei lavori socialmente utili (LSU), nonché dei lavori di pubblica utilità (LPU), miranti alla creazione di occupazione in particolari bacini d'impiego.

Tribunale di Locri, Civile, Sentenza del 14-01-2026, n. 59  

La vicenda processuale

Dal gennaio del 1999 al dicembre del 2014, un soggetto prestava servizio continuativo in lavori di pubblica utilità, presso un Comune coinvolto in un progetto di utilità collettiva. Non vedendosi mai accreditate le somme a titolo di contribuzione figurativa ex articolo 8, comma XIX del Decreto Legislativo n. 468/1997, nel 2021, il lavoratore si rivolgeva al Tribunale di Locri per l'accertamento del proprio diritto e la condanna dell'ente debitore al pagamento del dovuto.

Costituitasi a sua volta in...

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