Chi ha eseguito una donazione non può poi revocarla per la sopravvenuta adozione di una persona maggiorenne. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25538/2026, chiarendo che la possibilità prevista dall’articolo 803 del codice civile riguarda unicamente il caso della nascita di un figlio, la sua sopravvenuta conoscenza, o l’adozione cd piena di un minore.

La vicenda, arrivata fino al terzo grado di giudizio, è quella di una donna, nubile e senza figli, che aveva effettuato importanti donazioni di quote societarie alla sorella e alla nipote. Dopo aver adottato un altro nipote, maggiorenne, al quale era legata da un rapporto di affetto materno, aveva chiesto la revoca delle precedenti donazioni per sopravvenienza di figlio, ai sensi dell’articolo 803 c.c., per reintegrare il proprio patrimonio a beneficio del figlio adottivo.

Prima il Tribunale e poi la Corte d’appello di Milano hanno però respinto la domanda, ritenendo la norma inapplicabile all’adozione del maggiorenne.

La Suprema corte, richiamando una recente pronuncia della Consulta (5/2024), dà atto della evoluzione dell’istituto dell’adozione dei maggiorenni, divenuto uno strumento “duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici”, oltre a quelli patrimoniali e legati alla trasmissione del cognome. Tuttavia, precisa la Seconda sezione civile, richiamando un’altra sentenza della Corte costituzionale (135/2023) “rimane comunque fermo che l’evoluzione non ha riguardato gli effetti giuridici dell’adozione civile”. Effetti che continuano a rimanere «ben diversi rispetto a quelli dell’adozione piena e dell’adozione in casi particolari, incentrati sulla cura del minore e sulla tutela del suo preminente interesse».

Oltre a quanto dispone per la sola adozione civile l’art. 74 c.c. in tema di parentela, prosegue la decisione, basta ricordare che l’adottato maggiore d’età acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante, mentre quest’ultimo non acquista alcun diritto di successione nei confronti dell’adottato (art. 304 c.c.), il quale conserva tutti i diritti e i doveri verso la famiglia di origine (art. 300, comma 1, c.c.). L’adottato inoltre non ha alcun diritto di successione nei confronti dei parenti dell’adottante (art. 304 c.c.). Ex art. 300, comma 2, c.c.: «L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge».

E allora, prosegue il ragionamento, a fronte di tali differenze, la disciplina dell’adozione «piena» (e della filiazione da procreazione) non può operare quale tertium comparationis al fine di suffragare il sospetto che il diverso trattamento riservato all’adozione di persone maggiori di età dall’art. 803 c.c. sia irragionevole o contrario al principio di uguaglianza.

La filiazione, dunque, nella prospettiva della norma, è quella derivante da procreazione, con l’aggiunta dell’adozione «piena». Un rapporto di filiazione assimilabile a quello di sangue – il solo che, secondo la Cassazione, i compilatori intendevano proteggere accordando al donante il diritto di revoca – implica infatti la minore età dell’adottato. È quindi infondata anche la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente.

La Cassazione osserva inoltre che, a differenza dell’articolo 803 c.c., l’articolo 687 c.c. sulla revoca delle disposizioni testamentarie menziona espressamente anche il figlio adottivo, confermando così che l’omissione nell’altra norma risponde a una precisa scelta del legislatore.

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