Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

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di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e domanda riconvenzionale; (ii) consulenza tecnica preventiva per la conciliazione della lite ed interruzione della prescrizione; (iii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e ruolo della parte gravata; (iv) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e limite temporale; (v) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte gravata; (vi) negoziazione assistita, mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Bari, Sezione II civile, sentenza 3 gennaio 2022, n. 8
La decisione recepisce l'indirizzo giurisprudenziale incline a ritenere che la mediazione obbligatoria non sia estensibile alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti atteso che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazione introducendo le stesse limitazioni all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'articolo 24 Cost.

ATP/CONCILIAZIONECorte di Appello di Bari, Sezione II civile, sentenza 17 gennaio 2022, n. 91
La sentenza riafferma che l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione dell'atto con il quale è richiesto determina, ai sensi dell'articolo 2943 c.c. l'interruzione della prescrizione che si protrae fino alla conclusione del procedimento e, cioè, fino al deposito della relazione del consulente.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Cagliari, Sezione II civile, sentenza 19 gennaio 2022, n. 100
La sentenza, in ossequio alla funzione deflattiva che l'istituto riveste nell'ambito del novellato procedimento civile, specifica che la parte gravata dall'onere di avviare il procedimento obbligatorio di mediaconciliazione è tenuta, al fine di realizzare compiutamente la prescritta condizione di procedibilità della domanda, non solo ad avviare il procedimento ma anche a provvedere, con cura e diligenza, ad ogni ulteriore adempimento necessario alla sua utile e sollecita definizione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Siena, Sezione civile, sentenza 21 gennaio 2022, n. 40
La pronuncia rimarca che il termine della prima udienza quale preclusione temporale per sollevare l'eccezione o rilevare d'ufficio l'improcedibilità della domanda soggetta a mediazione obbligatoria, costituisce garanzia intesa a concentrare nella fase introduttiva del processo di primo grado le verifiche di possibilità di un accordo e la conseguente superfluità del processo, quale l'"extrema ratio" per la composizione del conflitto, senza che ciò comporti il venir meno dell'efficienza processuale qualora, in caso di esito negativo della mediazione, si renda necessario proseguire nel contenzioso giudiziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Napoli, Sezione VI civile, sentenza 8 febbraio 2022, n. 1345
La sentenza, prestando piena adesione al principio enunciato dalle Sezioni Unite, ribadisce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.

NEGOZIAZIONE ASSISTITATribunale di Roma, Sezione VII civile, sentenza 8 febbraio 2022, n. 2043
Soffermandosi sui rapporti intercorrenti tra le due procedure conciliative, la pronuncia afferma che l'esperimento del tentativo di mediazione in luogo della procedura di negoziazione assistita, rispondendo alla medesima "ratio" della normativa dettata per quest'ultima, realizza la condizione di procedibilità della domanda, cosicché, una volta promossa la mediazione, non risulta più necessario l'esperimento anche della negoziazione assistita.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Ambito applicativo – Domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti – Estensione – Configurabilità – Esclusione – Fattispecie relativa ad azione di adempimento d'indennizzo relativo a contratto di assicurazione sulla vita. (Cost, articolo 24; Cc, articoli 1892, 1893 e 1919; Cpc, articoli 36, 167 e 183; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
La mediazione obbligatoria non si estende anche alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti atteso che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazione, poiché introducono limitazioni all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'articolo 24 Cost.; pertanto, la locuzione "…chi intende esercitare in giudizio un'azione…", contenuta nell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, deve intendersi come "…chi intende instaurare un giudizio.." e, di conseguenza, limitata principalmente all'attore (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui l'attore, premettendo di essere beneficiario di una polizza assicurativa contro il rischio morte stipulata dalla deceduta consorte, aveva convenuto la compagnia di assicurazioni per far accertare l'illegittimità del rifiuto opposto da quest'ultima con condanna alla liquidazione dell'indennizzo, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione della domanda spiegata in via riconvenzionale dalla compagnia di assicurazioni ed intesa all'annullamento del contratto di assicurazione sulla vita, anche in ragione della circostanza che la questione concernente la validità del negozio doveva già ritenersi ricompresa nella mediazione inerente la domanda principale di adempimento che quella validità negoziale chiaramente presuppone).
Tribunale di Bari, Sezione II civile, sentenza 3 gennaio 2022, n. 8 – Giudice D'Aprile

Procedimento civile – Procedimenti di istruzione preventiva – Articolo 696-bis c.p.c. – Consulenza tecnica preventiva ai fini della conciliazione della lite – Duplice funzione – Notificazione del ricorso – Efficacia interruttiva della prescrizione – Sussistenza –Fondamento – Fattispecie in tema di responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti costruttivi. (Cc, articoli 1669 e 2943; Cpc, articolo 696-bis)
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex articolo 696-bis cod. proc. civ. assolve ad una duplice funzione: una funzione deflattiva, perseguita attraverso la eventuale composizione della lite consacrata nel processo verbale avente l'efficacia di titolo esecutivo; una funzione conservativa, consistente nella efficacia probatoria della relazione di accertamento tecnico preventivo qualora la conciliazione non riesca, attraverso il deposito della relazione nel giudizio di merito. Ne consegue che deve trovare applicazione la norma contenuta nell'articolo 2943, comma 1, cod. civ., secondo la quale la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio conservativo. L'efficacia interruttiva del ricorso ex articolo 696-bis cod. proc. civ. si protrae poi fino alla conclusione del relativo procedimento, coincidente di regola con il deposito della relazione. In difetto, infatti, la stessa finalità deflattiva del procedimento "de quo" risulterebbe frustrata in quanto costringerebbe il ricorrente a dare inizio al giudizio di merito per evitare la prescrizione, prima ancora di conoscere l'esito del procedimento medesimo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento dei difetti di costruzione incidenti sulla struttura e funzionalità di un immobile acquistato dalla parte attrice dall'impresa costruttrice, la corte territoriale, con sentenza non definitiva, ha censurato la pronuncia del giudice di prime cure che aveva ritenuto estinto per prescrizione il diritto fatto valere da quest'ultima ai effetti dell'articolo 1669, comma 2, cod. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 20 aprile 2011, n. 9066; Cassazione, sezione civile III, sentenza 8 agosto 2007, n. 17385; Cassazione, sezione civile II, sentenza 24 agosto 2000, n. 11087; Cassazione, sezione civile I, sentenza 16 marzo 2000, n. 3045; Cassazione, sezione civile I, sentenza 23 gennaio 1997, n. 696).
Corte di Appello di Bari, Sezione II civile, sentenza 17 gennaio 2022, n. 91 – Presidente Labellarte – Relatore Sansone

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Parte gravata dall'onere di introdurre il procedimento – Avvio e cura di ogni adempimento necessario all'utile e sollecito compimento della procedura intrapresa – Necessità – Inosservanza – Improcedibilità del giudizio – Fattispecie in tema di usucapione immobiliare. (Cc, articolo 1158; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 6)
La parte gravata dall'onere di avviare il procedimento obbligatorio di mediaconciliazione onde procurare il perfezionamento della relativa condizione di procedibilità della domanda, non può limitarsi alla mera intrapresa della procedura, ma deve altresì diligentemente curare ogni ulteriore adempimento necessario al suo utile e sollecito compimento, risultandone in difetto frustrata la stessa funzione deflattiva che l'istituto riveste nell'ambito del novellato procedimento civile (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento di acquisto di beni immobili per intervenuta usucapione, il giudice adito, accogliendo l'eccezione dei convenuti, ha dichiarato improcedibili le domande proposte dalla parte attrice, in quanto quest'ultima, pur a fronte di un reiterato differimento delle udienze preordinato alla definizione della lite in sede di mediazione, non aveva provveduto a curare gli adempimenti necessari al perfezionamento della condizione di procedibilità della domanda, omettendo del tutto di documentare l'avvenuto espletamento delle prescritte attività di impulso della procedura di mediaconciliazione in corso, senza neppure allegare – e tanto meno provare – alcun legittimo impedimento in tal senso tale da legittimare una eventuale richiesta di rimessione in termini).
Tribunale di Cagliari, Sezione II civile, sentenza 19 gennaio 2022, n. 100 – Giudice Dessì

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Eccezione di parte o rilievo officioso di improcedibilità della domanda – Termine – Preclusione temporale non oltre la prima udienza – Osservanza – Necessità – Fondamento.
In tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 5, comma 1–bis del Dlgs n. 28 del 2010, prevede, per determinate materie, l'esperimento del procedimento di mediazione quale "…condizione di procedibilità della domanda giudiziale…", stabilendo però che tale improcedibilità "…deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza...". Tali preclusioni temporali mirano a concentrare nella fase introduttiva del processo di primo grado le verifiche di possibilità di un accordo e la conseguente superfluità del processo, che dovrebbe costituire l'"extrema ratio" per la composizione del conflitto, senza che ciò comporti il venir meno dell'efficienza processuale qualora, in caso di esito negativo della mediazione, si renda necessario proseguire nel contenzioso giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni, spese insolute ed interessi di mora derivanti dal contratto di locazione finanziaria, il giudice adito ha ritenuto tardiva l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte convenuta solo in memoria di replica).
Tribunale di Siena, Sezione civile, sentenza 21 gennaio 2022, n. 40 – Giudice Moroni

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Istanza di rimessione in termini fondata dal creditore opposto sul richiamo ai principi espressi in materia di c.d. "overruling" – Infondatezza – Fondamento – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali. (Cc, articolo 1123; Disp, att. cc., articolo 63; Cpc, articoli 153, 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1–bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali, il giudice adito, rilevato che nessuna delle parti aveva ottemperato all'invito di avviare la procedura di mediazione, ha dichiarato improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto disattendo al contempo la domanda di rimessione in termini formulata dal Condominio opposto non potendosi nella circostanza richiamare i principi espressi in materia di c.d. "overruling"; infatti, osserva la decisione in esame, nel momento in le parti erano state invitate ad instaurare la procedura di mediazione esisteva incertezza nelle soluzioni giurisprudenziali relative all'individuazione della parte onerata della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non avendo la pronunzia di Cassazione, resa a sezioni semplici, sopito l'orientamento di segno opposto che invero trovava molti sostenitori in dottrina e nella giurisprudenza di merito; a fronte, pertanto, di una giurisprudenza non univoca, conclude il giudice partenopeo, parte opposta avrebbe dovuto attivarsi, per il principio di precauzione, per introdurre la mediazione, della quale, non a caso, erano onerate "le parti" nel provvedimento giudiziale, permanendo in quel tempo, come detto, incertezze interpretative e numerose pronunce dei giudici di merito palese in contrasto con l'interpretazione fino ad allora espressa dai giudici di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Napoli, Sezione VI civile, sentenza 8 febbraio 2022, n. 1345 – Giudice Cislaghi

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Controversia soggetta a negoziazione assistita – Esperimento del tentativo di mediazione in luogo del procedimento di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia in ambito condominiale. (Cc, articoli 1117 e 2051; Dl, n. 132/2014, articolo 3; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
L'esperimento del tentativo di mediazione in luogo del procedimento di negoziazione assistita – ancorché in ipotesi non soggetta alla mediazione obbligatoria ex articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010 – risponde alla medesima "ratio" della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti e da parte di un soggetto terzo, con la conseguenza che, già promossa la mediazione, non risulta necessario l'esperimento anche del procedimento di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda proposta (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui una società conduttrice di un immobile sito in uno stabile condominiale aveva agito ex articolo 2051 cod. civ. nei confronti del Condominio per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'allagamento del seminterrato causato dall'occlusione delle griglie di scarico asseritamente ritenute di proprietà condominiale, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dal Condominio convenuto sul presupposto dell'omesso esperimento da parte dell'attrice del procedimento di negoziazione assistita).
Tribunale di Roma, Sezione VII civile, sentenza 8 febbraio 2022, n. 2043 – Giudice Francavilla

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