ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura di energia elettrica e gas e tentativo di conciliazione; (ii) mediazione obbligatoria e giudizio di appello; (iii) mediazione obbligatoria e partecipazione delegata della parte; (iv) mediazione obbligatoria e contratto fideiussorio; (v) clausola compromissoria ed arbitrato rituale ed irrituale; (vi) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (vii) controversie agrarie, tentativo di conciliazione e domande riconvenzionali; (viii) negoziazione assistita ed obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
CONCILIAZIONE/ENERGIA – Tribunale di Benevento, sezione II civile, sentenza 9 settembre 2022 n. 1996
La pronuncia, resa all'esito di una controversia avente ad oggetto la fornitura del servizio di energia elettrica, afferma che, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Gestore opposto, pur essendo la parte gravata, non è tenuto ad attivare, a pena di improcedibilità del giudizio, la procedura conciliativa in quanto il Testo Integrato Conciliazione onera il solo cliente o utente finale a dover attivare la procedura conciliativa.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Perugia, sezione civile, sentenza 27 ottobre 2022 n. 574
La decisione riafferma che l'improcedibilità di una domanda relativa ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado, sicché in difetto, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dal legislatore.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Vicenza, sezione civile, sentenza 3 novembre 2022 n. 1851
La sentenza afferma che la condizione di procedibilità della domanda relativa ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria può ritenersi soddisfatta anche nel caso in cui, pur non avendo la parte gravata partecipato al procedimento per difetto di una valida ed efficace procura, la parte chiamata nulla abbia eccepito al riguardo in sede di mediazione, limitandosi, al pari della controparte, a dichiarare di non voler proseguire oltre nel procedimento conciliativo.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Vicenza, sezione civile, sentenza 3 novembre 2022 n. 1851
La sentenza ribadisce che la controversia avente ad oggetto un contratto di fideiussione non deve essere assoggettata al procedimento di mediazione obbligatoria non rientrando tale negozio nella materia dei "contratti bancari".
ARBITRATO IRRITUALE – Tribunale di Firenze, sezione III civile, sentenza 30 novembre 2022 n. 3364
La decisione rimarca che la differenza tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale risiede nella circostanza che mentre nel primo le parti orientano la loro volontà verso un lodo riconducibile ad una soluzione di genere giurisdizionale, in quanto idoneo ad essere reso esecutivo ed a produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., nel secondo invece le stesse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole, un negozio di accertamento ovvero uno strumento conciliativo o transattivo, con il quale adottare una decisione riconducibile alla volontà delle parti stesse, che si impegnano a ritenerla vincolante e definitiva.
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Rieti, sezione civile, sentenza 5 dicembre 2022 n. 550
La decisione, relativa ad un giudizio nel corso del quale era intervenuta la nota pronuncia delle Sezioni Unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto sul punto, ribadisce che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena la declaratoria di improcedibilità del ricorso con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto.
CONCILIAZIONE/CONTROVERSIE AGRARIE – Tribunale di Sciacca, sezione civile, sentenza 13 dicembre 2022 n. 502
La sentenza, resa all'esito di una controversia agraria, riafferma che l'onere di proporre il tentativo di conciliazione previsto "ex lege" sussiste anche per la proposizione di una domanda riconvenzionale ove quest'ultima vada ad ampliare l'ambito della controversia rispetto ai limiti posti alla stessa in sede di esperimento del tentativo di conciliazione concernente la domanda principale.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Milano, sezione V civile, sentenza 14 dicembre 2022 n. 9782
La pronuncia rimarca che l'obbligo di esperire la procedura di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, non si applica, per espressa previsione normativa, alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Conciliazione – Controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas – Condizione di procedibilità della domanda Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente – Testo Integrato Conciliazione – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Parte gravata – Cliente o utente finale –Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Parte gravata – Gestore opposto – Onere di esperire il tentativo di conciliazione – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 633 e 645; Legge, n. 481/1995, articolo 2; Dlgs., n. 206/2005, articolo 141; Delib., n. 209/2016, articoli 1, 3 e 6)
Nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale prevista Testo Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è solo ed esclusivamente il cliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, a dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio. Ne consegue che, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il gestore figuri quale parte opposta, quest'ultimo, pur essendo parte gravata, non sarà comunque tenuto ad attivare, a pena di improcedibilità del giudizio, la procedura conciliativa (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha disatteso l'eccezione d'improcedibilità dell'opposizione, formulata dal Gestore opposto, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 3, comma 1, del Testo integrato conciliazione da parte del cliente opponente).
Tribunale di Benevento, sezione II civile, sentenza 9 settembre 2022 n. 1996 – Giudice Giuliano
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Improcedibilità della domanda giudiziale – Eccezione di parte o rilievo officioso non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Mancanza – Conseguenze nel giudizio di appello. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di diritti reali, la corte territoriale ha disatteso il motivo di gravame con cui gli appellanti incidentali avevano lamentato il mancato esperimento della preventiva mediazione obbligatoria ad opera di controparte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155).
Corte di Appello di Perugia, sezione civile, sentenza 27 ottobre 2022 n. 574 – Presidente e relatore Pierucci
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parti – Partecipazione al procedimento – Sostituzione della parte – Ammissibilità – Procura speciale sostanziale – Necessità – Fondamento – Fattispecie relativa a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, fermo il principio secondo cui la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre, la parte, pur dovendo partecipare personalmente al procedimento, può farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste, purché dotato di apposita procura sostanziale. Infatti, nel delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto, ovvero deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata dalla società opponente per irregolare ed invalido svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1-bis, del Dlgs. n. 28/2010 da parte della banca opposta; infatti, pur avendo quest'ultima partecipato al primo incontro nella persona di un soggetto non munito di procura speciale ma di una semplice delega conferita dal Presidente dell'istituto creditizio, la società opponente in sede di mediazione aveva omesso di contestare l'assenza di una valida procura in capo al delegato della controparte, limitandosi a dichiarare, al pari della controparte, di non voler proseguire nell'espletamento della mediazione: se ne evince, osserva la decisione in esame, che ogni possibilità di soluzione amichevole della controversia si era arenata sul nascere a causa dell'atteggiamento serbato da entrambe le parti, e non già per la mancata partecipazione personale della banca opposta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Vicenza, sezione civile, sentenza 3 novembre 2022 n. 1851 – Giudice Biondo
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Materia del "contratti bancari" – Fideiussione – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Esclusione – Fondamento. (Cc, articolo 1936; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, prevedendo un limite all'accesso alla giurisdizione, va interpretato restrittivamente, cosicché, in tale prospettiva, per controversia in materia di "contratti bancari" deve intendersi quella che verta su uno dei contratti tipicamente bancari e non già anche quella che possa qualificarsi in tali termini per la sola qualità soggettiva di una delle parti come nell'ipotesi di contratto di fideiussione, il quale, anche se stipulato da una banca, non risulta propriamente riconducibile ad un contratto bancario ai sensi del T.U.B. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata dagli opponenti in qualità di garanti in forza di una fideiussione omnibus rilasciata in relazione alle obbligazioni assunte da una società in nome collettivo a seguito della stipula di un contratto di mutuo fondiario).
Tribunale di Vicenza, sezione civile, sentenza 3 novembre 2022 n. 1851 – Giudice Biondo
Procedimento civile – Arbitrato – Carattere rituale o irrituale – Distinzione – Accertamento – Criteri e conseguenze. (Cc, articolo 1362; Cpc, articoli 808, 808-ter e 825)
In tema di arbitrato, l'indagine diretta ad accertare il carattere rituale o irrituale dell'istituto deve essere condotta valutando il patto compromissorio sulla base delle regole generali di ermeneutica contrattuale, tenuto conto che nell'arbitrato rituale le parti orientano la loro volontà verso un lodo riconducibile ad una soluzione di genere giurisdizionale, in quanto idoneo ad essere reso esecutivo e a produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole, un negozio di accertamento ovvero uno strumento conciliativo o transattivo, con il quale adottare una decisione riconducibile alla volontà delle parti stesse, che si impegnano a ritenerla vincolante e definitiva (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il tribunale adito, nel declinare la propria competenza in favore di quella arbitrale, con revoca del provvedimento monitorio, ha ritenuto che l'utilizzo, nella clausola compromissoria inserita in una proposta di acquisto immobiliare, di espressioni quali, "Tribunale" e "deciderà secondo diritto", con espresso rinvio, soprattutto, alla disciplina del codice di procedura civile, lasciassero chiaramente propendere, anche in ragione dei compiti affidati all'arbitro, per la natura rituale dell'arbitrato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 1° aprile 2011, n. 7574; Cassazione, sezione civile I, sentenza 13 aprile 2001, n. 5527; Cassazione, sezione civile II, sentenza 22 febbraio 1999, n. 1476).
Tribunale di Firenze, sezione III civile, sentenza 30 novembre 2022 n. 3364 – Giudice D'Alfonso
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio – Parte opposta – Inosservanza – Conseguenze – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 153, 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Nel caso di specie, relativo ad giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero del saldo debitore relativo ad un finanziamento concesso dalla banca opposta nel corso del quale era intervenuta la nota pronuncia delle Sezioni Unite – n. 19596/2020 – il giudice adito: (i) da un lato, ha concluso per l'improcedibilità della domanda d'ingiunzione con revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto nessuna delle parti aveva esperito il tentativo di mediazione pur ritualmente disposto d'ufficio con ordinanza all'esito della prima udienza; (ii) dall'altro, ha disatteso la richiesta della banca opposta di rimessione in termini al fine di avviare la procedura di mediazione in quanto formulata tardivamente, ovvero solo con il deposito della comparsa conclusionale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596; Cassazione, sezione III civile, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Rieti, sezione civile, sentenza 5 dicembre 2022 n. 550 – Giudice Tassi
Procedimento civile – Conciliazione – Controversie agrarie – Tentativo di conciliazione – Ambito applicativo – Domande riconvenzionali – Sussistenza – Condizioni. (Legge, n. 203/1982, art. 46; D.lgs, n. 150/2011, articoli 11, 34 e 36)
In tema di controversie agrarie, l'art. 46, comma 1, della legge 203/1982 (legge sui patti agrari), nel testo vigente "ratione temporis", prevede che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una "controversia in materia di contratti agrari" ha l'onere, prima di adire l'autorità giudiziaria, di attivare un procedimento conciliativo (regolato dai commi 2–5) presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (ora, Settore agricoltura della Provincia) competente per territorio. Tale onere, qualificato dalla giurisprudenza come condizione di procedibilità, ammissibilità o proponibilità della domanda giudiziale, deve essere assolto anche nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale qualora la stessa determini un ampliamento dell'ambito oggettivo della controversia rispetto al contenuto della domanda principale (Nel caso di specie, nel rigettare la domanda di risoluzione di un contratto di affitto rustico proposta dall'attrice per grave inadempimento del resistente conduttore, il giudice adito ha ritenuto improponibili, in quanto non precedute dal tentativo di mediazione previsto dall'art. 46, comma 1, della legge 203/1982, le domande, spiegate in via riconvenzionale, con la quali quest'ultimo intendeva ottenere la condanna di controparte al risarcimento del danno per violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ed il pagamento del maggior valore nel corso degli anni acquisito dal fondo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, sentenza 26 maggio 2014, n. 11644; Cassazione, sezione III civile, sentenza 14 novembre 2008, n. 27255; Cassazione, sezione III civile, sentenza 2 agosto 2004, n. 14772; Cassazione, sezione III civile, sentenza 19 febbraio 2002, n. 2388).
Tribunale di Sciacca, sezione civile, sentenza 13 dicembre 2022 n. 502 – Presidente Tricoli – Relatore Stabile
Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Ambito applicativo – Limiti – Controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Assoggettamento – Esclusione – Fattispecie in tema di intermediazione immobiliare. (Cc, articoli 1218 e 1754; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, l'obbligo di esperire la procedura quale condizione di procedibilità della domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, non si applica, per espressa eccezione prevista dall'art. 3 decreto-legge n. 132/2014, alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita sollevata dal convenuto nei confronti del quale una agenzia immobiliare aveva promosso una azione di risarcimento del danno per illegittimo recesso esercitato da quest'ultimo dall'incarico di mediazione pattuito in esclusiva).
Tribunale di Milano, sezione V civile, sentenza 14 dicembre 2022 n. 9782 – Giudice Gravagnola