Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda e rinunzia implicita; (ii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità della domanda e principio di “effettività” del procedimento; (iii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e istanza di rimessione in termini fondata sui principi resi in tema di “prospective overruling”; (iv) controversie tra organismi di telecomunicazioni ed utenti e regime del tentativo obbligatorio di conciliazione; (v) mediazione obbligatoria, termine assegnato dal giudice e condizione di procedibilità della domanda; (vi) giudizio di opposizione all’intimazione di sfratto per morosità e parte gravata; (vii) mediazione obbligatoria e regime applicabile alla domanda riconvenzionale; (viii) negoziazione assistita e controversia tra difensore e cliente per il pagamento di compensi professionali.

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A.D.R. -I PRINCIPI IN SINTESI

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Taranto, Sezione I civile, sentenza 13 dicembre 2021, n. 2924

La decisione afferma che, in tema di mediazione obbligatoria, ove alla prima udienza l’improcedibilità della domanda non sia stata rilevata dal giudice né sollevata dalle parti con richiesta al medesimo della concessione del termine per istaurare il procedimento, se ne deve ritenere l’implicita rinunzia.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Spoleto, Sezione civile, sentenza 20 dicembre 2021, n. 726

La pronuncia presta adesione all’indirizzo giurisprudenziale incline a ritenere che, in sede mediazione obbligatoria, ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda, la mediazione debba essere non solo “informativa”, ma anche “effettiva”, nel senso che, superato il momento informativo, le parti devono necessariamente procedere ad un’effettiva mediazione nel merito delle questioni controverse.

 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Spoleto, Sezione civile, sentenza 20 dicembre 2021, n. 726
La decisione, resa in tema di mediazione obbligatoria, riafferma che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell’improcedibilità della domanda, con revoca del provvedimento monitorio, per mancato esperimento del procedimento da parte del creditore opposto, dev’essere disattesa l’istanza di rimessione in termini fondata da quest’ultimo sul richiamo ai principi dettati dal Supremo Collegio in tema di “prospective overruling”. 

CONCILIAZIONE/TELECOMUNICAZIONI - Corte di Appello di Milano, Sezione III civile, sentenza 22 dicembre 2021, n. 3688
La sentenza, aderendo a quanto statuito in merito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, riafferma che, in tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 1 della legge n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda, conseguendone, in difetto di tale adempimento, che il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all’esito di esso, non potendosi definire, come nell’ipotesi dell’improponibilità, con una pronuncia in rito.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Ferrara, Sezione civile, sentenza 30 dicembre 2021, n. 795  
Richiamando una recentissima pronuncia resa dal giudice di legittimità, la sentenza riafferma che, ove il procedimento di mediazione obbligatoria, benché iniziato dopo la scadenza del termine da ritenere ordinatorio assegnato dal giudice, si sia concluso entro il termine di legge o, comunque, anche successivamente, ma pur sempre prima della celebrazione della udienza di rinvio, giammai l’iniziale ritardo nell’attivazione del procedimento potrà determinare la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Ferrara, Sezione civile, sentenza 30 dicembre 2021, n. 795 
La sentenza afferma che nel giudizio di opposizione all’intimazione di sfratto per morosità la declaratoria di improcedibilità della domanda proposta dall’intimante-locatore per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria determina anche la revoca dell’ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile locato emessa all’esito della fase sommaria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Tribunale di Prato, Sezione civile, sentenza 31 dicembre 2021, n. 880
La pronuncia, dopo aver registrato l’esistenza di contrapposti orientamenti in punto di soggezione anche della domanda riconvenzionale alla condizione di procedibilità in sede di mediazione obbligatoria, rimarca che la relativa eccezione deve essere
a pena di decadenza comunque eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio dal giudice, entro la prima udienza.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA - Tribunale di Brindisi, Sezione civile, sentenza 11 gennaio 2021, n. 33
La decisione, muovendo dal dato testuale che esclude dalla negoziazione assistita le controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, afferma che non è di conseguenza soggetta alla procedura conciliativa la domanda con la quale un avvocato chieda, nei confronti della parte assistita, il pagamento dei compensi professionali per l’attività difensiva prestata in suo favore in sede giudiziale.

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A.D.R. - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità della domanda - Omesso rilievo officioso o eccezione del convenuto in sede di prima udienza - Rinunzia implicita - Sussistenza - Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. (D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 5, comma 1–bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, l’improcedibilità della domanda deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Ne consegue che, ove alla prima udienza l’improcedibilità della domanda non sia stata rilevata dal giudice né sollevata dalle parti con richiesta al medesimo della concessione del termine per istaurare il procedimento, se ne deve ritenere l’implicita rinunzia.

Tribunale di Taranto, Sezione I civile, sentenza 13 dicembre 2021, n. 2924 - Giudice Casarano

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - condizione di procedibilità della domanda - Avveramento - Principio di “effettività della mediazione - Configurabilità - Fondamento. (D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 17)
In tema di mediazione obbligatoria, ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità della domanda, la mediazione deve essere non solo “informativa”, ma anche “effettiva”, nel senso che, superato il momento informativo, le parti devono necessariamente procedere ad un’effettiva mediazione nel merito delle questioni controverse. Tale lettura ermeneutica del dettato di cui al D.lgs. n. 28 del 2010 (cfr., in particolare, artt. 5, comma 2-bis e 17, comma 5-ter) è l’unica in grado di rispettare la natura dell’istituto giuridico in analisi, avente funzione complessa, e la “ratio” allo stesso sottesa che, in parte, ha una ricaduta in termini di deflazione del contenzioso giurisdizionale e, in altra, mira a favorire un diverso ed alternativo metodo di risoluzione dei conflitti inter-privati, finalità queste che, nel caso di mediazione non effettiva, si troverebbero inevitabilmente frustrate (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevata l’irritualità in sede di svolgimento del procedimento di mediazione, ha accolto l’eccezione sollevata dalla parte opponente e dichiarato improcedibile la domanda monitoria con revoca del decreto ingiuntivo opposto: nella circostanza, infatti, al primo incontro innanzi al mediatore, svoltosi alla presenza delle parti assistite dai rispettivi difensori, dopo la fase informativa, le parti medesime si erano limitate a dichiarare testualmente “…non sussistere i presupposti sia di fatto che di diritto per proseguire la presente mediazione…” con consequenziale chiusura del verbale da parte del mediatore che nello stesso dava pertanto atto dell’esito negativo del tentativo conciliativo).

Tribunale di Spoleto, Sezione civile, sentenza 20 dicembre 2021, n. 726 - Giudice Marini

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Parte opposta - Mancato esperimento del procedimento - Improcedibilità del giudizio e revoca del decreto ingiuntivo opposto - Istanza di rimessione in termini avanzata dall’opposta e fondata sul richiamo ai principi espressi dal giudice di legittimità in materia di c.d. “overruling” - Infondatezza - Fondamento . (Cpc, articoli 153, 294, 633 e 645; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte dell’improcedibilità della domanda, con revoca del provvedimento monitorio, per mancato esperimento del procedimento ad opera di parte opposta, dev’essere respinta l’istanza di rimessione in termini fondata da quest’ultima sul richiamo ai principi giurisprudenziali espressi dal giudice di legittimità in tema di “prospective overruling”. In tale ipotesi, infatti, i presupposti per la suddetta rimessione in termini non sussistono in quanto: a)
sulla questione degli effetti del mancato esperimento della mediazione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo non può dirsi essersi mai formato un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità tale da avere indotto parte opposta ad un ragionevole affidamento su di esso dal momento che la tesi secondo cui l’onere della mediazione graverebbe sull’opponente è stata espressa nella giurisprudenza di legittimità in due sole pronunce; b) l’orientamento giurisprudenziale recepito dalle Sezioni Unite non può considerarsi imprevedibile o inatteso, né tantomeno privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, posto che, proprio in ragione dell’ampio dibattito sviluppatosi in dottrina e dei contrasti registrati nella giurisprudenza di merito sul tema, la Terza sezione civile della Corte di Cassazione aveva rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione con ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12 luglio 2019, con immediato risalto nei canali informativi (Nel caso di specie, il giudice adito ha respinto l’istanza di rimessione in termini formulata dalla banca opposta solo nelle note d’udienza al fine di esperire il procedimento di mediazione osservando che il rigetto della stessa non era comunque idoneo a determinare una lesione del diritto alla tutela giurisdizionale della parte asseritamente creditrice, la quale ben potrà far valere il proprio diritto promuovendo un nuovo giudizio, in via monitoria od ordinaria per l’accertamento del proprio credito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 novembre 2019, n. 23003; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629).
Tribunale di Spoleto, Sezione civile, sentenza 20 dicembre 2021, n. 726 - Giudice Marini

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Procedimento civile - Conciliazione - Controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni - Art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 - Tentativo di conciliazione - Mancanza - Improponibilità della domanda - Esclusione - Improcedibilità - Sussistenza - Conseguenze. (Legge, n. 249/1997, articolo 1)
In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti, il tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 e dal regolamento di procedura allegato alla Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni deve intendersi prescritto per la procedibilità - e non per la proponibilità, ammissibilità o ricevibilità - dell’azione promossa in sede giurisdizionale, sicché, in difetto, il giudice di primo grado o di appello, dichiarata la temporanea improcedibilità dell’azione, deve sospendere il processo ed assegnare, ove necessario, alle parti, il termine per l’esperimento dello stesso, restando salvi, al momento della prosecuzione del processo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale irritualmente proposta (Nel caso di specie, la corte distrettuale ha accolto l’appello proposto da una società per azioni, la quale aveva agito per la condanna a titolo di indebito pagamento e richiesta d’indennizzo per disservizi ricevuti, quanto alla contestata erroneità della sentenza impugnata che, accogliendo l’eccezione sollevata dalla società di telecomunicazioni, aveva dichiarato l’improcedibilità del giudizio per non essere coincidenti le domande svolte innanzi al Corecom dalla parte attrice con quelle poi azionate nel giudizio ordinario; in corso di causa, il giudice d’appello aveva pertanto disposto il tentativo obbligatorio di conciliazione, ritualmente  esperito nel termine concesso, consentendo in tal modo di superare l’ostacolo che aveva indotto il primo giudice a dichiarare improcedibile la domanda, con conseguente riforma della sentenza e successiva valutazione del merito delle domande proposte da parte attrice). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza
4 dicembre 2015, n. 24711; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 aprile 2020, n. 8241).
Corte di Appello di Milano, Sezione III civile, se ntenza 22 dicembre 2021, n. 3688 - Presidente Formaggia - Estensore Ciriaco

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Presentazione domanda di mediazione - Termine di quindici giorni assegnato dal giudice - Carattere ordinatorio - Conseguenze - Avvio della mediazione oltre il termine - Definizione del procedimento entro il termine di legge o prima della celebrazione della udienza di rinvio - Declaratoria di improcedibilità del giudizio - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia. (Cc, articolo 152; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5 e 6)

In tema di mediazione obbligatoria, ove il procedimento, benché iniziato dopo la scadenza del termine di carattere ordinatorio assegnato dal giudice, si sia concluso entro il termine di legge o, comunque, anche successivamente, ma pur sempre prima della celebrazione della udienza di rinvio, giammai l’iniziale ritardo nell’attivazione del procedimento potrà determinare la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione al procedimento di intimazione di sfratto per morosità, il giudice adito ha tuttavia dichiarato improcedibile la domanda proposta del ricorrente-locatore: nella circostanza, infatti, quest’ultimo aveva presentato la domanda di mediazione a soli quattro giorni dalla udienza di verifica, sicché l’incontestato ritardo nella presentazione della domanda di mediazione aveva avuto una indubbia ripercussione negativa, sia sui tempi di definizione della procedura, la quale non si era potuta concludere entro i tre mesi dalla scadenza del termine assegnato dal giudice, sia sugli stessi tempi di definizione del processo, posto che, alla predetta udienza, il locatore aveva avanzato istanza di rinvio del processo per consentire l’esperimento della procedura di mediazione tardivamente intrapresa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 dicembre 2021, n. 40035).
Tribunale di Ferrara, Sezione civile, sentenza 30 dicembre 2021, n. 795 - Giudice Bighetti

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Controversie - Locazione - Procedimento di intimazione di sfratto per morosità - Giudizio di opposizione - Procedimento di mediazione obbligatoria - Parte onerata - Locatore - Inottemperanza - Improcedibilità della domanda. (Cpc, articoli 658, 665 e 667; D.lgs. n. 28/2010, articoli 4 e 5)
In tema di mediazione obbligatoria, la parte che ha inteso esercitare in giudizio un’azione di risoluzione del contratto di locazione per morosità è il locatore, essendo quest’ultimo e non già conduttore, che avanza delle “pretese” ex art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010, nei confronti della controparte. È, pertanto, il locatore che, a pena di improcedibilità del giudizio, deve presentare la domanda di mediazione e non già il conduttore che ad essa resiste (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione all’intimazione di sfratto per morosità relativo ad un immobile adibito ad uso commerciale, il giudice adito ha ritenuto infondata la doglianza con la quale il locatore aveva dedotto essere invece onere del conduttore esperire il procedimento avendo quest’ultimo interesse a che il processo iniziato con citazione per convalida di sfratto, proseguisse per l’accertamento della fondatezza delle proprie eccezioni, onde rimuovere l’ordinanza provvisoria di rilascio; nella circostanza, nel dichiarare la domanda giudiziale promossa del locatore improcedibile, il giudice ha altresì revocato l’ordinanza provvisoria di rilascio emessa all’esito della fase sommaria osservando come il locatore non possa lucrare dal suo inadempimento e quindi dall’improcedibilità della domanda giudiziale, la definitività della predetta ordinanza, non potendo una domanda giudiziale “improcedibile” logicamente generare un provvedimento giurisdizionale irrevocabile).

Tribunale di Ferrara, Sezione civile, sentenza 30 dicembre 2021, n. 795 - Giudice Bighetti

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Procedimento civile - Procedimento di mediazione - Mediazione obbligatoria - Condizione di procedibilità della domanda giudiziale - Ambito applicativo - Domande riconvenzionali - Assoggettamento - Indirizzi giurisprudenziali contrapposti - Eccezione di parte o rilievo officioso entro la prima udienza - Necessità. (Cpc, articoli 36, 167 e 183; D.lgs. n. 28/2010, articolo 5)
In caso di domanda riconvenzionale, proposta dalla parte convenuta, in una delle materie rientranti nella mediazione obbligatoria, si registrano due orientamenti contrapposti. Secondo un primo indirizzo interpretativo, non sussiste nessun obbligo di esperire la mediazione a seguito della formulazione della domanda riconvenzionale, in quanto le norme sulla mediazione sono di stretta interpretazione e l’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, nel fare riferimento a “… chi intende esercitare in giudizio un’azione…”, si riferisce al soggetto che incardina il giudizio, ossia all’attore, oltre al fatto che imporre il tentativo obbligatorio, anche nel caso della riconvenzionale, finirebbe per frustrare il principio di ragionevole durata del processo. Secondo altro orientamento, invece, occorre intraprendere la procedura di mediazione in caso di proposizione della domanda riconvenzionale poiché siffatta domanda è astrattamente idonea a creare un giudizio autonomo e, pertanto, in difetto di mediazione, la domanda sarebbe improcedibile, con conseguente applicazione di tale principio anche nelle ipotesi in cui nel giudizio sia già stata esperita la mediazione, qualora la domanda discussa in quella sede diverga dall’oggetto della riconvenzionale, non ravvisandosi di contro alcun obbligo di mediazione per le domande proposte dal convenuto verso il terzo chiamato (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di diritti reali, il giudice adito ha ritenuto infondata l’eccezione sollevata da parte attrice di improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione: nella circostanza, infatti, osserva la decisione in esame, a prescindere dall’indirizzo ermeneutico che si intenda seguire, era maturata sia per la parte che per il giudice la decadenza di rilevare l’eventuale improcedibilità della domanda riconvenzionale, poiché quest’ultima non era stata eccepita dalla parte né  rilevata d’ufficio dal giudice, entro la prima udienza).

Tribunale di Prato, Sezione civile, sentenza 31 dicembre 2021, n. 880 - Giudice Fioroni

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Procedimento civile - Procedura di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Ambito applicativo - Casi di esclusione - Obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori - Azione intentata dal difensore nei confronti del cliente per il pagamento dei compensi professionali a titolo di attività difensiva prestata in sede giudiziale - Assoggettamento a negoziazione assistita - Configurabilità - Esclusione. (Cc, articolo 2233; Cpp, articolo 96; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, ai sensi 3, comma 1,
del decreto-legge n. 132/2014 convertito in legge n.162/2014, la procedura non si applica alle controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori tra le quali si annovera la lite avente ad oggetto la domanda con la quale un avvocato chieda, nei confronti della parte assistita, il pagamento dei compensi professionali per l’attività difensiva prestata in suo favore in sede giudiziale (Nel caso di specie, in cui il professionista aveva lamentato il mancato pagamento dei compensi professionali per l’attività difensiva prestata in favore di una delle convenute nell’ambito di un procedimento penale svoltosi in Francia su mandato conferitole dall’altra convenuta, il giudice adito ha disatteso l’eccezione d’improcedibilità dell’azione sollevata in via preliminare per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita).
T ribunale di Brindisi, Sezione civile, sentenza 11 gennaio 2021, n. 33 - Giudice Giliberti
 

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