La Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-108/26 (RX), ha ritenuto che le decisioni sulla gestione degli orari per il traffico aereo non siano circostanze eccezionali, aprendo così la strada agli indennizzi per i passeggeri che si trovano a subire un ritardo rispetto agli orari originariamente previsti
LA MASSIMA
Trasporti - Ritardo prolungato - Regole Ue in materia di compensazione - Condizioni per l'indennizzo - Sussistenza di circostanze eccezionali - Decisione del gestore - Nozione di circostanze eccezionali - Valutazione dei motivi alla base della decisione - Accertamento - Unità e coerenza del diritto dell'Unione. (Regolamento n. 261/2004, articolo 5)
L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che una decisione di gestione del traffico aereo non può costituire, di per sé e a prescindere dalle ragioni che l'abbiano motivata, una "circostanza eccezionale ai sensi di detta disposizione, ma che occorre, al contrario, tener conto del motivo all'origine di una siffatta decisione esaminando, caso per caso, se l'evento che ha determinato l'adozione di quest'ultima non sia, per la sua natura o per la sua origine, inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo di cui trattasi e sfugga all'effettivo controllo di quest'ultimo. L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un vettore aereo operativo può far valere, quale circostanza eccezionale, ai sensi di tale disposizione, un evento che ha inciso su un volo precedente operato da esso stesso con il medesimo aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra il verificarsi di tale circostanza e il ritardo o la cancellazione del volo che ha successivamente operato, evento che deve essere valutato tenendo conto in particolare delle modalità di gestione dell'aeromobile di cui trattasi da parte di detto vettore.
L'interpretazione della nozione di "circostanze eccezionali" nel contesto dei ritardi nel trasporto aereo è sempre in evoluzione in particolare per i numerosi rinvii pregiudiziali sollevati dai giudici nazionali chiamati ad applicare il regolamento n. 261/2004 dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni per la compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento n. 295/91. Da un lato, i vettori aerei...


