Sottolinea in sentenza l’adito Tribunale di Vallo della Lucania (sentenza 17 settembre 2026 n. 628) come l’affidamento esclusivo rappresenti, nell’odierno tessuto normativo, l’extrema ratio, cui il Giudice può ricorrere soltanto laddove la conflittualità o l’incomunicabilità tra i genitori sia pregiudizievole non per loro stessi, bensì per la prole (arg. ex art. 337 quater, I, c.c.).
L’affidamento condiviso
Occorre altresì considerare che l’art. 337 ter c.c. individua nell’affidamento condiviso il modello ordinario di esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto maggiormente idoneo ad assicurare al minore il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere da ciascuno cura, educazione, istruzione e assistenza morale.
La medesima disposizione prevede, inoltre, che le decisioni di maggiore interesse per il figlio siano assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Il principio della bigenitorialità, pur costituendo un criterio fondamentale dell’ordinamento, non riveste tuttavia carattere assoluto, dovendo essere sempre declinato alla luce del preminente interesse del minore.
L’affidamento esclusivo
In tale prospettiva si colloca il richiamato art. 337-quater c.c. il quale consente al Giudice di derogare al regime dell’affidamento condiviso disponendo l’affidamento esclusivo qualora ritenga, con valutazione in concreto, che quello condiviso sia contrario all’interesse del figlio.
Ed allora, l’affidamento condiviso presuppone la possibilità per entrambi i genitori di partecipare effettivamente all’esercizio della responsabilità genitoriale e richiede un livello minimo di collaborazione e di reciproco confronto sulle decisioni di maggiore interesse riguardanti il minore.
La mera conflittualità tra i genitori non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per derogare al regime ordinario; essa assume rilievo soltanto quando, per intensità e caratteristiche, determini una situazione tale da compromettere il corretto esercizio della responsabilità genitoriale e da pregiudicare il sereno sviluppo del minore, rendendo l’affidamento condiviso privo di concreta praticabilità.
La tutela del minore
Ne consegue che l’affidamento esclusivo non ha natura sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario, ma costituisce uno strumento di tutela del minore, adottabile ogniqualvolta, sulla base delle risultanze istruttorie, emerga che esso sia il regime maggiormente idoneo ad assicurarne la crescita equilibrata e a garantire l’assunzione di decisioni tempestive ed efficaci nel suo esclusivo interesse.
Ed allora, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il Giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
Conclusioni
In conclusione, in nome del diritto alla bigenitorialità non può dunque sacrificarsi il diritto del minore ad una sana e armoniosa crescita che gli consenta lo sviluppo di una personalità autonoma e di una identità personale.

