La Cassazione penale - con la sentenza n. 33967/2026 - ha confermato la decisione del tribunale di sorveglianza che nell’accogliere la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ha però respinto la richiesta del condannato di eseguire la misura alternativa in Germania in quanto mancava il presupposto dell’effettiva residenza in tale Stato membro.
Il ricorso
Il ricorso lamentava la violazione dell’accordo contenuto nella decisione quadro 2008/947/Gai (relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive).
E, inoltre - contro l’asserita mancanza di un effettivo radicamento in Germania del condannato - il ricorso faceva rilevare come fosse errato il ragionamento del tribunale che, nell’escludere la sussistenza del presupposto per l’esecuzione della misura sostitutiva all’estero, aveva valorizzato il mero dato dell’avvenuto acquisto di un immobile in una città italiana da parte del ricorrente.
La decisione della Cassazione penale
La Cassazione respinge il ricorso facendo rilevare che il presupposto di una residenza non solo legale, ma anche effettiva cioè stabile nel Paese di esecuzione non viola affatto la decisione quadro e l’impegno sovranazionale assunto dall’Italia.
E, nel caso concreto deciso, non emergeva solo la proprietà di recente acquisizione e di tipo abitativo sita in Italia, ma anche che la maggior parte dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente fosse ugualmente legata al territorio italiano. In estrema sintesi, non è sufficiente il solo dato della residenza legale in altro Stato Ue al fine di poter essere ammessi all’esecuzione della pena sostitutiva in tale Paese membro.
Infine, la Cassazione, oltre a ribadire la primaria necessità del presupposto della residenza effettiva nello Stato Ue dove si richiede l’esecuzione della pena sostitutiva, ricorda che nonostante l’obbligo del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale lo Stato che commina la pena può ugualmente negare l’esecuzione all’estero se il Paese membro non soddisfa i diritti fondamentali del proprio ordinamento.

